Cassazione penale, sez. III, 10 giugno 2010, n. 22035
L’autoveicolo in stato di totale abbandono e degrado tale da rendersi inidonea alla circolazione, anche se si trova in area privata e non è stata privata delle targhe risulti ancora iscritta negli elenchi del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), va considerata quale rifiuto speciale ai sensi della lettera d) del comma 2 dell’art. 3 D.Lgs 209/03 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso). (conf. cass pen., sez. III, 27/01/2009, n. 20424).
In tema di rifiuti, infatti, la circostanza che un veicolo risulti ancora iscritto negli elenchi del PRA non ne esclude la natura di rifiuto speciale, nel caso in cui il suo stato di degrado lo renda inidoneo alla circolazione. Il reato di deposito incontrollato di rifiuti, di cui all’art. 51, comma 2, d.lg. n. 22/97, è ipotizzabile non soltanto in capo alle imprese o a gli enti che effettuano una delle attività indicate al comma 1 del citato art. 51 (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti), ma a qualsiasi impresa, avente le caratteristiche di cui all’art. 2082 c.c., o ente, con personalità giuridica o operante di fatto, atteso che il precedente riferimento alla attività di gestione dei rifiuti originariamente previsto dal comma in questione risulta soppresso con l. n. 426/98.
Cassazione penale, sez. III, 10 giugno 2010, n. 22035