Tribunale Torino, sez. III, 6 luglio 2017, n. 3605
Deve considerarsi vessatoria la clausola contenuta nella polizza r.c. auto che penalizzi la riparazione del veicolo presso carrozzerie non convenzionate con la compagnia assicurativa.
In tema di contratto di assicurazione RC auto, la clausola che impone al contraente, nel caso di azione ex art. 149 cod. ass. (procedura di indennizzo diretto), di rivolgersi ad una carrozzeria convenzionata con la compagnia assicurativa deve considerarsi vessatoria e come tale nulla ai sensi dell’art. 33 D.L.vo n. 206/2005.
Parimenti integra una ipotesi di clausola vessatoria ex art. 33 lett. t) d.lgs. n. 206/2005 la clausola che penalizza la libera scelta dell’assicurato di una carrozzeria di fiducia, operando una restrizione della facoltà di scelta che riguarda il contraente cd. sebole.
Nella fattispecie la clausola contrattuale prevedeva l’impegno dell’assicurato ad utilizzare per la riparazione un autoriparatore convenzionato con l’assicuratore, che avrebbe provveduto direttamente al pagamento. A fronte di questo impegno l’impresa garantiva all’assicurato uno sconto pari al 3% sul premio annuo netto RCA mentre il mancato rispetto dell’obbligo assunto comportava la riduzione di 80,00 euro del risarcimento spettante.
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Tribunale Torino, sez. III, 6 luglio 2017, n. 3605