Consiglio di Stato, sez. IV, 21 aprile 2008, n. 1822
Nella sentenza epigrafata, relativa ad una pratica edilizia, viene asseverata la legittimità di una disposizione di un regolamento comunale che limita alla sola presa visione dei documenti il diritto di accesso alla documentazione progettuale allegata ad un’istanza di concessione o autorizzazione edilizia in corso di esame.
In particolare il Consiglio di Stato, premettendo che l’art. 24 co. 2 L. 7.8.1990 n. 241 conferisce alle singole PPAA il potere di individuare le categorie di documenti, da esse formate o comunque rientranti nella loro disponibilità, sottratti all’accesso ai sensi del comma 1, afferma che la norma regolamentare in questione non possa ritenersi irragionevole né contrastante con i principi posti sul punto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, poiché essa risulta preordinata ad assicurare una doverosa tutela alla proprietà intellettuale relativamente ad elaborati tecnici originali che, nella fase istruttoria del procedimento, non sono ancora resi pubblici mediante le determinazioni definitive dell’Amministrazione comunale che li recepisca in sede di adozione del chiesto permesso di costruire.
Consiglio di Stato, sez. IV, 21 aprile 2008, n. 1822