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Anagrafe DPR 223/1989 Regolamento anagrafico della popolazione residente

Redazionedi Redazione24 Settembre 2024Aggiornato il:24 Settembre 2024
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Anagrafe

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223

(Gazz. Uff., 8 giugno 1989, n. 132).

Indice dei contenuti ⇣
Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
Capo I registrazione anagrafica della popolazione residente, ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche
Capo II iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche
Capo III Adempimenti anagrafici
Capo IV formazione ed ordinamento delle schede anagrafiche della popolazione residente e degli italiani residenti all’estero
Capo V Uffici anagrafici periferici, anagrafi separate, schedario della popolazione temporanea
Capo VI Certificazioni anagrafiche
Capo VII Adempimenti topografici ed ecografici
Capo VIII Revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti; altri adempimenti statistici
Capo IX Vigilanza, sanzioni e disposizioni generali

Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente

Articolo Unico
1. È approvato l’unito regolamento, vistato dal proponente, sul nuovo ordinamento anagrafico, in sostituzione dell’analogo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136.

Capo I
registrazione anagrafica della popolazione residente, ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche

Articolo 1
Adempimenti anagrafici
1. Gli adempimenti anagrafici di cui al presente regolamento sono effettuati nell’anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

Art. 1
Anagrafe della popolazione residente.
1. L’anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell’insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio.
2. L’anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza.
3. Nelle schede di cui al comma 2 sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d’ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

Articolo 2
Delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe.
1. Il sindaco può delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale di anagrafe ad un assessore, al segretario comunale o ad impiegati di ruolo del comune ritenuti idonei.
1-bis. In caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate è consentita la delega a impiegati non di ruolo del comune ritenuti idonei e che abbiano ricevuto apposita formazione.
2. In caso di assenza del sindaco, la funzione di ufficiale di anagrafe può essere esercitata dall’assessore delegato o dall’assessore anziano ed, in mancanza degli assessori, dal consigliere anziano.
3. Ogni delega o revoca deve essere approvata dal prefetto come previsto dall’ultimo comma dell’art. 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

Articolo 3
Popolazione residente.
1. Per persone residenti nel comune s’intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune.
2. Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata.

Articolo 4
Famiglia anagrafica.
1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

Articolo 5
Convivenza anagrafica.
1. Agli effetti anagrafici per convivenza s’intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a sé stanti.
3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica.

Articolo 6
Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche.
1. Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.
2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.
3. Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento.

Capo II
iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche

Articolo 7
Iscrizioni anagrafiche.
1. L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
a) per nascita, presso il comune di residenza dei genitori o presso il comune di residenza della madre qualora i genitori risultino residenti in comuni diversi, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nel comune ove è residente la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato;
b) per esistenza giudizialmente dichiarata;
c) per trasferimento di residenza dall’estero dichiarato dall’interessato non iscritto, oppure accertato secondo quanto è disposto dall’articolo 15, comma 1, del presente regolamento, anche tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all’articolo 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonché per mancanza di precedente iscrizione.
2. Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse devesi procedere a nuova iscrizione anagrafica.
3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L’ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.
4. Il registro di cui all’articolo 2, comma quinto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è tenuto dal Ministero dell’interno presso la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell’ufficiale di anagrafe.

Articolo 8
Posizioni che non comportano l’iscrizione anagrafica.
1. Non deve essere effettuata, né d’ufficio, né a richiesta dell’interessato, l’iscrizione anagrafica nel comune, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone:
a) militari di leva, nonché pubblici dipendenti e militari di carriera (compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato, le guardie di finanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma) distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;
b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni; tale periodo di tempo decorre dal giorno dell’allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;
c) detenuti in attesa di giudizio.

Articolo 9
Trasferimento di residenza della famiglia.
1. Il trasferimento di residenza della famiglia in altro comune comporta, di regola, anche il trasferimento di residenza dei componenti della famiglia stessa eventualmente assenti perché appartenenti ad una delle categorie indicate nell’art. 8.

Articolo 10
Mutazioni anagrafiche.
1. La registrazione nell’anagrafe della popolazione residente delle mutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene effettuata:
a) ad istanza dei responsabili di cui all’art. 6 del presente regolamento;
b) d’ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile e per movimenti nell’ambito del comune o del territorio nazionale, non dichiarati dall’interessato ed accertati secondo quanto è disposto dall’art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dall’art. 15, comma 1, del presente regolamento.

Articolo 10 bis
Posizioni che non comportano mutazioni anagrafiche
1. Non deve essere disposta, Né d’ufficio, Né a richiesta dell’interessato, la mutazione anagrafica, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone:
a) militari di leva, di carriera, o che abbiano, comunque, contratto una ferma, pubblici dipendenti, personale dell’arma dei carabinieri, della polizia di Stato, della guardia di finanza, distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;
b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni, a decorrere dal giorno dell’allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;
c) detenuti in attesa di giudizio.
2. Il trasferimento di residenza della famiglia, anche nell’ambito dello stesso comune comporta, di regola, anche il trasferimento di residenza dei componenti assenti perché appartenenti ad una delle categorie indicate nel comma 1.

Articolo 11
Cancellazioni anagrafiche.
1. La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
b) per trasferimento all’estero dello straniero;
c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all’art. 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.
2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell’ufficiale di anagrafe, al prefetto entro trenta giorni dall’avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni. Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore.

Capo III
Adempimenti anagrafici

Articolo 12
Comunicazioni dello stato civile.
1. Devono essere effettuate dall’ufficiale di stato civile le comunicazioni concernenti le nascite, le morti, le celebrazioni di matrimonio e le costituzioni di unione civile,, nonché le sentenze dell’autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone.
2. Le comunicazioni relative alle celebrazioni di matrimonio e alle costituzioni di unione civile devono essere effettuate mediante modelli conformi agli standard indicati dall’Istituto nazionale di statistica. Le comunicazioni relative alle nascite e alle morti sono effettuate dall’ufficio di stato civile ai sensi della disciplina prevista dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché dall’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Nei comuni in cui l’ufficio di stato civile è organicamente distinto dall’ufficio di anagrafe, le comunicazioni a quest’ultimo ufficio devono essere effettuate nel termine di tre giorni dalla formazione dell’atto di stato civile, ovvero dalla trascrizione di atti o verbali formati da altra autorità competente, ovvero dall’annotazione in atti già esistenti di sentenze e provvedimenti emessi da altra autorità.
4. Nei comuni in cui l’ufficio di stato civile non è organicamente distinto da quello di anagrafe, la registrazione sugli atti anagrafici delle notizie relative agli eventi di cui al comma 1, deve essere effettuata nel termine stabilito all’art. 17 del presente regolamento.
5. Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non residenti nel comune devono essere effettuate agli uffici di stato civile e di anagrafe del comune di residenza entro il termine di dieci giorni con l’osservanza delle disposizioni sull’ ‘ordinamento dello stato civilè. Per le persone residenti all’estero le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalità al comune competente.

Articolo 13
Dichiarazioni anagrafiche.
1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all’art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:
a) trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero ovvero trasferimento di residenza all’estero;
b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
c) cambiamento di abitazione;
d) cambiamento dell’intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
e) cambiamento della qualifica professionale;
f) cambiamento del titolo di studio.
2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono rese mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell’interno, d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’interno.
3. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 sono sottoscritte di fronte all’ufficiale d’anagrafe ovvero inviate al comune competente, corredate dalla necessaria documentazione, con le modalità di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comune pubblica sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inoltrare le dichiarazioni. Le dichiarazioni di cui al secondo periodo del comma 2 sono rese anche in modalità telematica attraverso i servizi resi disponibili dall’ANPR.
3-bis. L’ufficiale d’anagrafe provvede alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

Articolo 14
Documentazione per l’iscrizione di persone trasferitesi dall’estero.
1. Chi trasferisce la residenza dall’estero deve comprovare all’atto della dichiarazione di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), la propria identità mediante l’esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano.
[ 2. Per ottenere l’iscrizione gli stranieri devono esibire anche il permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o risultare iscritti nello schedario della popolazione temporanea di uno stesso comune da almeno un anno. Se l’iscrizione è effettuata per questo secondo motivo, l’ufficiale di anagrafe deve darne comunicazione alla competente autorità di polizia.]

Articolo 15
Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti.
1. Qualora l’ufficiale di anagrafe accerti, a seguito delle indagini di cui all’art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che non siano state rese, per fatti che comportino l’istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, le prescritte dichiarazioni di cui all’art. 13 del presente regolamento, deve invitare gli interessati a renderle.
2. Nel caso di mancata dichiarazione, l’ufficiale di anagrafe provvede ai conseguenti adempimenti e li notifica agli interessati entro dieci giorni.

Articolo 16
Segnalazioni particolari.
1. Quando risulti che una persona o una famiglia abbia trasferito la residenza senza aver reso la dichiarazione di cui all’articolo 13, l’ufficiale di anagrafe deve darne notizia al comune competente in relazione al luogo ove la persona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti.
2. La persona che, ai fini della iscrizione, dichiari per sè o per i componenti della famiglia di provenire dall’estero, qualora risulti già iscritta, è registrata come proveniente dal luogo di residenza già registrato .
Articolo modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del D.P.R. 30 luglio 2012, n. 154 e successivamente sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera h), del D.P.R. 17 luglio 2015, n. 126.

Articolo 17
Termine per le registrazioni anagrafiche.
1. L’ufficiale di anagrafe deve effettuare le registrazioni nell’anagrafe entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o dalle dichiarazioni rese. dagli interessati, ovvero dagli accertamenti da lui disposti.

Articolo 18
(Procedimento d’iscrizione e mutazione anagrafica).
1. Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), l’ufficiale d’anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle mutazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni.

Articolo 18 bis
(Accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti).
1. L’ufficiale d’anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l’ufficiale d’anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, non invia all’interessato la comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 20 della legge citata.
2. Qualora a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 sia effettuata la comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l’ufficiale d’anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, mediante annullamento dell’iscrizione o della mutazione registrata, a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c).

Articolo 19
Accertamenti richiesti dall’ufficiale di anagrafe.
1. Gli uffici di cui all’art. 4, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono tenuti a fornire all’ufficiale di anagrafe le notizie da esso richieste per la regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione residente.
2. L’ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l’iscrizione o la mutazione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto nazionale di statistica.
3. Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa [da chi richiede l’iscrizione anagrafica], l’ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.

Articolo 19 bis
Vertenze anagrafiche
1. Le vertenze che sorgono tra uffici anagrafici sono risolte dal prefetto se esse interessano comuni appartenenti alla stessa provincia e dal Ministero dell’interno, sentito l’Istituto nazionale di statistica, se esse interessano comuni appartenenti a province diverse.
2. Le segnalazioni al Ministero dell’interno vengono effettuate dalle competenti prefetture, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti il cui esito viene comunicato, corredato degli atti dei comuni interessati, con eventuale parere.

Capo IV
formazione ed ordinamento delle schede anagrafiche della popolazione residente e degli italiani residenti all’estero

Articolo 20
Schede individuali
1. A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l’indirizzo dell’abitazione. Nella scheda sono altresì indicati i seguenti dati: la paternità e la maternità, ed estremi dell’atto di nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonché estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del coniuge, o della parte dell’unione civile, la professione o la condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della carta d’identità, il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora.
2. Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e gli estremi del documento di soggiorno.
3. Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome da nubile. 4. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate e devono essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte della popolazione residente.
3-bis. Per le parti dell’unione civile le schede devono essere intestate al cognome posseduto prima dell’unione civile.

Articolo 21
Schede di famiglia.
1. Per ciascuna famiglia residente deve essere compilata una scheda di famiglia, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono.
2. La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all’atto della dichiarazione di costituzione della famiglia di cui al comma 1 dell’art. 6 del presente regolamento. Il cambiamento dell’intestatario avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento.
3. In caso di mancata indicazione dell’intestatario o di disaccordo sulla sua designazione, sia al momento della costituzione della famiglia, sia all’atto del cambiamento dell’intestatario stesso, l’ufficiale di anagrafe provvederà d’ufficio intestando la scheda al componente più anziano e dandone comunicazione all’intestatario della scheda di famiglia.
4. Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della famiglia e cancellate le persone che cessino di farne parte; in essa devono essere tempestivamente annotate altresì le mutazioni relative alle posizioni di cui al comma 1.
5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia ovvero per la cancellazione delle persone che ne fanno parte.

Articolo 22
Schede di convivenza.
1. Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere compilata una scheda di convivenza, nella quale sono indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima ed a quelle dei conviventi, la specie e la denominazione della convivenza nonché il nominativo della persona che la dirige. Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere compilata una scheda di convivenza, conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto nazionale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima, nonché quelle dei conviventi residenti.
2. Nella scheda di convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della convivenza e cancellate le persone che cessano di farne parte.
3. La scheda di convivenza deve essere aggiornata alle mutazioni relative alla denominazione o specie della convivenza, al responsabile di essa, alla sede della stessa ed alle posizioni anagrafiche dei conviventi.
4. La scheda di convivenza deve essere archiviata per cessazione della convivenza o per trasferimento di essa o all’estero.

Articolo 23
Tenuta delle schede anagrafiche in formato elettronico
1. Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere conservate e costantemente aggiornate, in formato elettronico, ai sensi della disciplina prevista dall’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 24
Ordinamento e collocazione delle schede individuali.
1. Le schede individuali devono essere collocate in ordine alfabetico di cognome e nome dell’intestatario. È data facoltà all’ufficiale di anagrafe di raccoglierle in schedari separati, per sesso.
2. Le schede degli stranieri devono essere collocate in uno schedario a parte.

Articolo 25
Ordinamento e collocazione delle schede di famiglia e di convivenza.
1. Le schede di famiglia e di convivenza devono essere collocate in ordine alfabetico di area di circolazione e, per ciascuna area di circolazione, in ordine crescente di numero civico, scala, corte ed interno.

Articolo 26
Archiviazione degli atti.
1. Le schede individuali e le schede di famiglia e di convivenza archiviate devono essere conservate a parte; le schede individuali devono essere collocate secondo l’ordine alfabetico del cognome e nome dell’intestatario e quelle di famiglia e di convivenza secondo il numero d’ordine progressivo che sarà loro assegnato all’atto dell’archiviazione; tale numero deve essere riportato sulle rispettive schede individuali, anche se archiviate precedentemente.

Articolo 27
Italiani residenti all’estero
1. Gli adempimenti anagrafici relativi agli italiani residenti all’estero sono disciplinati dallalegge 27 ottobre 1988, n. 470, e dal relativo regolamento di esecuzione, in quanto compatibili con la disciplina prevista dall’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dal presente regolamento.

Capo V
Uffici anagrafici periferici, anagrafi separate, schedario della popolazione temporanea

Articolo 28
Uffici anagrafici periferici.
1. Per una migliore funzionalità dei servizi anagrafici è consentita ai comuni che gestiscono le anagrafi con l’impiego di elaboratori elettronici l’istituzione di uffici periferici collegati con l’anagrafe centrale mediante mezzi tecnici idonei per la raccolta delle dichiarazioni anagrafiche ed il rilascio delle certificazioni.

Articolo 29
Istituzione delle anagrafi separate.
1. L’istituzione delle anagrafi separate di cui all’art. 7 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, può essere disposta dal prefetto qualora esista un separato ufficio di stato civile.
2. Delle istituzioni effettuate il prefetto dovrà dare notizia al Ministero dell’interno ed all’Istituto nazionale di statistica.

Articolo 30
Attribuzioni delle anagrafi separate.
1. Le anagrafi separate funzionano da organi periferici dell’anagrafe comunale. Esse ricevono le comunicazioni dello stato civile e le dichiarazioni delle persone residenti o che intendono stabilire la residenza nelle circoscrizioni nelle quali sono istituite. Esse provvedono altresì al rilascio delle certificazioni anagrafiche.

Articolo 31
Corrispondenza delle anagrafi separate con l’anagrafe centrale.
1. L’originale delle schede di famiglia e di convivenza, nonché delle schede individuali che vengono formate presso le anagrafi separate viene trasmesso all’anagrafe centrale. Copia di dette schede viene custodita presso l’anagrafe separata per gli adempimenti di cui all’art. 30, con le modalità previste nel presente regolamento per l’ordinamento e la collocazione delle schede anagrafiche.
2. Ogni mutazione delle posizioni di cui all’art. 1 comma 3, del presente regolamento deve essere riportata con la stessa decorrenza tanto nell’originale quanto nella copia.
3. Qualora gli adempimenti di cui all’art. 29 possano essere più agevolmente assicurati con l’impiego di idonei mezzi tecnici, le anagrafi separate vengono dispensate dalla tenuta delle copie delle schede.

Articolo 32
Schedario della popolazione temporanea.
1. Lo schedario della popolazione temporanea concerne i cittadini italiani o gli stranieri che, essendo dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo. Gli stranieri dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi sono comunque iscritti nello schedario della popolazione temporanea quando non siano in possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno di cui al comma 2 dell’art. 14.
2. L’iscrizione viene effettuata a domanda dell’interessato o d’ufficio quando l’ufficiale di anagrafe venga a conoscenza della presenza della persona nel comune da non meno di quattro mesi.
3. L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche.
4. La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere effettuata periodicamente, almeno una volta l’anno, allo scopo di eliminare le schede relative a persone non più dimoranti temporaneamente nel comune:
a) perché se ne sono allontanate o sono decedute;
b) perché vi hanno stabilito la dimora abituale.
5. Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere comunicata all’ufficiale di anagrafe dell’eventuale comune di residenza.

Capo VI
Certificazioni anagrafiche

Articolo 33
Certificati anagrafici.
1. Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e quanto previsto dall’articolo 35, l’ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell’anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta.
2. Al rilascio di cui al comma 1 provvedono anche gli ufficiali d’anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono. Il rilascio di certificati anagrafici in modalità telematica è effettuato mediante i servizi dell’ANPR con le modalità indicate nell’articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e si applica a decorrere dall’attivazione del relativo servizio da parte del Ministero dell’interno e di Sogei S.p.a..
3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio.

Articolo 34
Rilascio di elenchi degli iscritti nell’anagrafe nazionale della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca
1. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l’ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti, residenti nel comune, in conformità alle misure di sicurezza, agli standard di comunicazione e alle regole tecniche previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, e dall’articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. L’ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, relativi agli iscritti residenti nel comune, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca.
3. Il comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale fornito .

Articolo 35
Contenuto dei certificati anagrafici.
1. I certificati anagrafici devono contenere l’indicazione del comune e della data di rilascio; l’oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e la firma dell’ufficiale di anagrafe sostituita dal sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, nelle certificazioni rilasciate in modalità telematica mediante i servizi dell’ANPR.
2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio, il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora e il titolo di soggiorno.
3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall’anagrafe all’atto del rilascio del certificato.
4. Previa motivata richiesta, l’ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse.
5. Presso gli uffici anagrafici, gli iscritti esercitano i diritti di cui alla parte I, titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sui dati contenuti nell’anagrafe nazionale della popolazione residente, nei limiti e nel rispetto delle modalità previsti dal medesimo decreto legislativo.

Articolo 36
Ricorsi in materia di certificazioni anagrafiche.
1. Avverso il rifiuto opposto dall’ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, l’interessato può produrre ricorso al prefetto.

Articolo 37
Divieto di consultazione delle schede anagrafiche.
1. È vietato alle persone estranee all’ufficio di anagrafe l’accesso all’ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate dall’autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell’ordine ed al Corpo della Guardia di finanza. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell’ufficio o del comando di appartenenza; tale richiesta deve essere esibita all’ufficiale di anagrafe, unitamente ad un documento di riconoscimento. Resta salvo altresì il disposto dell’art. 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
[2. consentita agli stessi la possibilità di collegarsi tramite terminali con le anagrafi dotate di elaboratori elettronici, ai soli fini di consultazione degli atti anagrafici.]
[3. Le richieste per la realizzazione di tali collegamenti devono essere sottoposte all’approvazione del Ministero dell’interno tramite le competenti prefetture.]
4. All’ufficiale di anagrafe devono essere comunicati i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato alla consultazione, il quale opererà secondo modalità tecniche adottate d’intesa tra gli uffici anagrafici comunali e gli organi interessati.

Capo VII
Adempimenti topografici ed ecografici

Articolo 38
Adempimenti topografici.
1. La ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate (centri e nuclei abitati), stabilite in occasione del censimento generale della popolazione sugli appositi piani topografici approvati dall’Istituto nazionale di statistica, devono rimanere invariate sino al successivo censimento salvo quanto previsto nel comma 3 dell’art. 39.
2. La cartografia concernente le predette ripartizioni viene conservata presso l’ufficio statistica, ove esista, ovvero presso l’ufficio topografico od ecografico; nei comuni nei quali non esistono tali uffici la predetta cartografia viene custodita a cura dell’ufficio anagrafe.
3. Al fine di una migliore gestione dei dati topografici ed ecografici possono essere utilizzate le più avanzate metodologie e tecnologie cartografiche.

Articolo 39
Aggiornamento del piano topografico.
1. A cura degli uffici di cui all’art. 38 deve essere formata una copia del piano topografico stabilito in occasione dell’ultimo censimento.
2. In detta copia, devono essere riportate le mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio, ivi comprese nuove opere pubbliche e simili.
3. Nel periodo intercensuario l’Istituto nazionale di statistica impartisce le opportune istruzioni affinché vengano aggiornate periodicamente le delimitazioni delle località abitate in base all’intervenuto sviluppo edilizio.
4. Nello stesso periodo è fatto obbligo ai comuni di segnalare tempestivamente all’Istituto nazionale di statistica, oltre che alle regioni competenti, l’insorgere di eventuali contestazioni territoriali.

Articolo 40
Formazione del piano topografico a seguito di variazioni territoriali.
1. I comuni costituiti dopo l’ultimo censimento generale della popolazione devono provvedere alla formazione del proprio piano topografico. Del pari devono provvedere alla formazione di un nuovo piano topografico i comuni che, a decorrere dalla data di tale censimento, hanno avuto modifiche territoriali.
2. La formazione di tali piani topografici deve essere effettuata al momento stesso della variazione territoriale, ma facendo riferimento, per quanto concerne la delimitazione delle località abitate, alla situazione rilevata all’ultimo censimento ed agli eventuali successivi aggiornamenti previsti dal comma 4 dell’art. 39.

Articolo 41
Adempimenti ecografici.
1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.
3. L’attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili.
4. In caso di cambiamento di denominazione dell’area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.
5. Nell’ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

Articolo 42
Numerazione civica.
1. Le porte e gli altri accessi dall’area di circolazione all’interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. L’obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all’esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall’Istituto nazionale di statistica in occasione dell’ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell’Istituto stesso.

Articolo 43
Obblighi dei proprietari di fabbricati.
1. Gli obblighi di cui all’art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l’indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.
3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l’indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l’indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.
4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto nazionale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell’art. 42.

Articolo 44
Comunicazioni da parte degli uffici topografico ed ecografico.
1. Nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a quest’ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi, concernenti l’onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.
2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell’ultima settimana del mese, la comunicazione può aver luogo nei primi sette giorni del mese successivo.

Articolo 45
Stradario.
1. In ciascun comune l’ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l’aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall’Istituto nazionale di statistica.

Capo VIII
Revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti; altri adempimenti statistici

Articolo 46
Revisione delle anagrafi.
1. A seguito di ogni censimento generale della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell’anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento.
2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi è soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari.
3. La revisione viene effettuata secondo modalità tecniche stabilite nell’occasione dall’Istituto nazionale di statistica.
4. Nell’intervallo tra due censimenti l’anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel comune.
4-bis. Il comune di dimora abituale risultante dall’ultimo censimento della popolazione, se diverso dal comune di residenza, dispone la relativa mutazione anagrafica a decorrere dalla presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a).
4-ter. Se in base all’ultimo censimento della popolazione, risulta abitualmente dimorante nel territorio nazionale la persona non iscritta, il comune di dimora abituale ne dispone l’iscrizione con la stessa decorrenza di cui al comma 4-bis.

Articolo 47
Revisione dell’onomastica stradale e della numerazione civica.
1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell’onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all’apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.
2. La revisione predetta viene effettuata d’ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all’art. 43 ed a prescindere dall’eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.
3. È fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell’occasione dall’Istituto nazionale di statistica.

Articolo 48
Rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione residente
Art. 48
1. Fermi restando i servizi resi dall’anagrafe nazionale della popolazione residente, le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di residenza vengono effettuate dall’ufficiale di anagrafe in conformità ai metodi, ai formati e agli standard indicati dall’Istituto nazionale di statistica, tenuto anche conto della disciplina prevista dall’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Articolo 49
Rilevazioni statistiche concernenti le abitazioni.
1. I competenti uffici comunali provvedono, nei termini e secondo le istruzioni impartite dall’Istituto nazionale di statistica, alle varie rilevazioni di carattere ecografico concernenti, in particolare, le abitazioni di nuova costruzione, gli ampliamenti e le demolizioni.

Articolo 50
Adempimenti dell’ufficio di statistica.
1. Nei comuni nei quali esista un ufficio di statistica organicamente distinto ai sensi della legge 16 novembre 1939, n. 1823, i modelli di rilevazione, debitamente compilati in ogni loro parte, devono essere trasmessi all’Istituto nazionale di statistica tramite il predetto ufficio, il quale deve curare altresì il controllo tecnico dei dati in essi riportati.

Capo IX
Vigilanza, sanzioni e disposizioni generali

Articolo 51
Particolari compiti del sindaco.
1. Il sindaco è tenuto a provvedere alle attrezzature occorrenti per la conservazione e la sollecita consultazione degli atti anagrafici, tenendo presenti le metodologie e le tecnologie più avanzate per la gestione delle anagrafi.
2. Inoltre il sindaco assicura la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici.

Articolo 52
Vigilanza del prefetto.
1. Il prefetto vigila affinché gli adempimenti anagrafici, topografici, ecografici e di carattere statistico dei comuni siano effettuati in conformità alle norme del presente regolamento.
2. La vigilanza viene esercitata a mezzo di ispezioni da effettuarsi, almeno una volta all’anno in tutti i comuni, da funzionari della prefettura appartenenti alle carriere direttiva e di concetto, competenti in materia anagrafica e statistica.
3. L’esito dell’ispezione deve essere comunicato all’Istituto nazionale di statistica.

Articolo 53
Vigilanza nelle regioni a statuto speciale.
1. Le funzioni che in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente sono demandate ai prefetti, vengono esercitate, nelle regioni a statuto speciale nelle quali manchi l’organo prefettizio, dagli organi cui siano state devolute le attribuzioni dei prefetti attinenti a servizi statali svolti dai comuni.

Articolo 54
Vigilanza esercitata dal Ministero dell’interno e dall’Istituto nazionale di statistica.
1. L’alta vigilanza sulla regolare tenuta delle anagrafi è esercitata dal Ministero dell’interno e dall’Istituto nazionale di statistica per mezzo di propri funzionari ispettori.
2. L’Istituto nazionale di statistica vigila, tra l’altro, affinché da parte di tutti i comuni siano adottati modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall’Istituto stesso e promuove da parte dei comuni l’adozione di sistemi organizzativi e funzionali dei servizi anagrafici rispondenti ai progressi della tecnica amministrativa ed alle esigenze dei servizi stessi.

Articolo 55
Irregolarità ed inadempienze anagrafiche da parte dei comuni.
1. Qualora, a seguito delle ispezioni di cui agli articoli precedenti, risultassero situazioni irregolari nella tenuta delle anagrafi e degli ordinamenti topografici ed ecografici, il prefetto o, rispettivamente, il Ministero dell’interno e l’Istituto nazionale di statistica possono disporre ispezioni di carattere straordinario, il cui onere viene posto a carico dei comuni inadempienti, salvo rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili.

Articolo 56
Procedura per l’applicazione delle sanzioni.
1. Le contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed a quelle del presente regolamento commesse dalle persone aventi obblighi anagrafici devono essere accertate, con apposito verbale, dall’ufficiale di anagrafe.
2. Il verbale deve espressamente indicare se al contravventore sia stata o meno personalmente contestata la contravvenzione.
3. Al contravventore ammesso a pagare all’atto della contestazione la somma stabilita dall’articolo 11, comma terzo, della citata legge l’ufficiale di anagrafe è tenuto a rilasciare ricevuta dell’eseguito pagamento sull’apposito modulo, da staccare da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal sindaco o da un suo delegato.

Articolo 57
Termine per l’adeguamento delle anagrafi al regolamento.
1. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento i comuni devono uniformare ad esso la tenuta delle anagrafi.

Articolo 58
Abrogazione di precedenti norme in materia anagrafica.
1. Sono abrogati il “Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, ed ogni altra disposizione regolamentare contraria al presente regolamento.

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Indice dei contenuti
Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
Capo I registrazione anagrafica della popolazione residente, ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche
Capo II iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche
Capo III Adempimenti anagrafici
Capo IV formazione ed ordinamento delle schede anagrafiche della popolazione residente e degli italiani residenti all’estero
Capo V Uffici anagrafici periferici, anagrafi separate, schedario della popolazione temporanea
Capo VI Certificazioni anagrafiche
Capo VII Adempimenti topografici ed ecografici
Capo VIII Revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti; altri adempimenti statistici
Capo IX Vigilanza, sanzioni e disposizioni generali
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