Associazioni professionali
Legge 23 novembre 1939, n. 1815
(Gazz. Uff. 16 dicembre 1939, n. 291)
Art. 1
Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all’esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l’esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di “studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario”, seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.
L’esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all’organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati.
Art. 2 Articolo abrogato dall’art. 24, comma 1, L. 7 agosto 1997, n. 266.
Art. 3
Sono esclusi dal divieto di cui all’articolo precedente gli enti e gli istituti pubblici, nonché fermo restando l’obbligo della notificazione preveduta dall’art. 1, comma secondo, gli uffici che le società, ditte od aziende private costituiscono per la propria organizzazione interna nelle materie indicate nei precedenti articoli.
Art. 4 Articolo abrogato dall’art. 41, L. 11 gennaio 1979, n. 12.
Art. 5 Articolo abrogato dall’art. 41, L. 11 gennaio 1979, n. 12.
Art. 6
Coloro che alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale del Regno esercitano una professione o attività associata in modo diverso da quello stabilito dall’art. 1 devono conformarsi, entro il termine di sei mesi a decorrere da tale data, alle disposizioni dello stesso articolo. Trascorso inutilmente questo termine, essi devono cessare dall’esercitare la professione o l’attività associata in contrasto con il citato art. 1.
Coloro che, alla data indicata nel comma precedente, attendono alla tenuta o alla regolarizzazione dei documenti delle aziende senza essere legati alle aziende stesse da rapporti di impiego, possono chiedere l’autorizzazione prescritta dall’art. 4, ovvero provvedere alla denuncia di cui all’articolo 5, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data anzidetta. Essi devono cessare la loro attività alla scadenza del termine di tre mesi, qualora nel termine stesso non abbiano presentato la domanda di autorizzazione, o la denuncia, ovvero entro tre mesi dal giorno in cui è divenuto definitivo il provvedimento di rigetto della domanda di autorizzazione.
Art. 7
Salvo che il fatto non costituisca reato più grave:
a) i contravventori alle disposizioni dell’art. 1 e dell’art. 6, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa [1] fino a L. 400.000 [2]; [3]
b) i contravventori alle disposizioni dell’art. 4 e dell’art. 5, comma 2, sono puniti con l’arresto sino a sei mesi o con l’ammenda da L. 200.000 [2] a L. 1.000.000 [2].
I professionisti indicati nell’art. 5, che omettano di provvedere alle denunce di cui agli articoli 5 e 6, sono puniti con la sanzione amministrativa [1] fino a L. 400.000 [2].
Note: 1 Sanzione così sostituita per effetto dell’art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedetemente la sanzione prevista era l’ammenda.
2 Importo elevato dall’art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e, successivamente, dall’art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.
3 Per l’aumento della sanzione amministrativa di cui alla presente lettera, vedi l’art. 1, commi 1177 e 1178, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 8
Con decreti reali da emanarsi su proposta del ministro per la grazia e giustizia, di concerto, con il ministro per le corporazioni, a termini dell’art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno date le norme che potranno occorrere per l’integrazione e l’attuazione della presente legge. [1]
Note:
1 Il regolamento di attuazione della presente legge è stato emanato con D.P.R. 26 agosto 1959, n. 921. Successivamente tale decreto è stato abrogato dall’art. 41, L. 11 gennaio 1979, n. 12.