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Finanze Fisco Tributi Norme

Circolare interpretativa del Decreto 3 aprile 2013, n. 55 in tema di fatturazione elettronica.

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano11 Giugno 2015Aggiornato il:11 Giugno 2015
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze, 9 marzo 2015, n. 19

1. Premessa
La legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’art. 1, commi da 209 a 214, e s.m.i, introduce nell’ordinamento italiano l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione.
La legge 244/2007 stabilisce, al comma 211 dell’art. 1, che “La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie”
A tal fine istituisce il Sistema di interscambio (Sdì) quale punto di passaggio obbligato di tutte le fatture dirette alla pubblica amministrazione e demanda al Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto col Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, la regolamentazione attuativa.
In ossequio a tali previsioni il DM 3 aprile 2013, n. 55, definisce una serie di regole tecniche e individua, per classi di pubbliche amministrazioni, le date di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica.

2. Ambito soggettivo e date di decorrenza
Come appena richiamato in premessa, tra i compiti che la legge 244/2007 demanda alla regolamentazione attuativa figura quello di individuare le date di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica.
La legge 244/2007 prevede, all’art. 1 comma 213, lettera g) che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, siano definite la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al comma 209 e i divieti di cui al comma 210, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica
Nel dare attuazione a tale disposto il DM 3 aprile 2013, n. 55, individua, per classi di pubbliche amministrazioni, le date di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica.
In particolare, le classi di pubbliche amministrazioni cui si riferisce l’articolo 6 del DM 55/2013 sono quelle di cui all’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, pubblicato annualmente dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) entro il 30 settembre. Questo riferimento ha indotto alcuni a ritenere che l’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica potesse circoscriversi alle amministrazioni inserite nel citato elenco ISTAT, e numerose richieste di chiarimento sono pervenute in tal senso.
Al riguardo, si deve necessariamente fare riferimento, come richiamato anche dall’articolo 1, comma 2, del DM 55/2013, a quanto disposto dall’articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che individua quali destinatarie dell’obbligo di fatturazione elettronica le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome.
L’art. 1, comma 2, del DM 55/2013 riporta: Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nei riguardi delle amministrazioni di cui al comma 209 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ai soli fini del presente regolamento, singolarmente ovvero nel loro complesso, sono definite «amministrazioni».
L’art. 1, comma 209, della legge 244/2007 riporta: Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo I, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente informa elettronica, con l’osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
L’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 5, comma 7, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, richiama, oltre agli enti e i soggetti indicati a fini statistici dall’Istituto nazionale di statistica nell’elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 settembre di ogni anno, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
L’art. 1, comma 2, del DLgs 165/2011 riporta: Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di eia al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.
A sua volta l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, individua: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI.
Ripercorrendo a ritroso la serie di riferimenti normativi appena riportata, è evidente come sia possibile stabilire che i destinatari dell’obbligo di fatturazione siano quelli risultanti dall’unione dei soggetti individuati da tutti i provvedimenti richiamati. Più in dettaglio, l’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica di cui all’articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, risulta determinato come indicato nella seguente Tabella 1 :

Amministrazioni destinatarie dell’obbligo di fatturazione elettronica

  • Soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
    tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, fino alla revisione organica della
    disciplina di settore, il CONI.
  • Soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009. n. 196:
    i soggetti indicati a fini statistici dall’Istituto nazionale di statistica nell’elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 settembre di ogni anno, e le Autorità indipendenti.
  • Soggetti di cui all’articolo 1, comma 209. della legge 24 dicembre 2007, n. 244:
    le amministrazioni autonome.

È appena il caso di sottolineare come questo lungo elenco di soggetti, il più delle volte rappresentativi di categorie di amministrazioni, presenti ampissime aree di sovrapposizione. Il richiamato articolo 1, comma 2, del DM 55/2013 si riferisce alla totalità dei soggetti sopra elencati col termine “amministrazioni”.
Quanto poi alle date di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’articolo 6 del DM 55/2013 individua, tenuto conto della data di entrata in vigore del medesimo decreto, le seguenti:

  • comma 1: 6 dicembre 2013, per l’avvio volontario previo accordo con i fornitori;
  • comma 2: 6 giugno 2014, per le fatture emesse nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, individuati come tali nell’elenco ISTAT;
  • comma 3: 6 giugno 2015, per tutte le altre amministrazioni, ad eccezione di quelle indicate all’articolo 1, comma 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L’art. 6, comma 2, del DM 55/2013 fa riferimento all’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicato dall’ISTAT entro il 31 luglio di ogni anno. Si veda, ora, l’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L’art. 1, comma 214, della legge 244/2007 riporta: Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 213, è stabilita la data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali di cui al comma 209.
Con riferimento al comma 3, si richiama la circostanza che le amministrazioni indicate all’articolo 1, comma 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono le amministrazioni locali. Viene dunque individuata la data del 6 giugno 2015 per le tutte le rimanenti amministrazioni soggette all’obbligo di fatturazione elettronica, tranne quelle locali, per le quali il richiamato articolo 1, comma 214, della legge 244/2007 rimandava a successivo decreto ministeriale.
Il termine di cui al comma 3 è stato successivamente anticipato al 31 marzo 2015 dall’articolo 25, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89.
L’articolo 25, comma 1, del D.L. 66/2014 riporta: Nell’ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche definito dall’Agenzia per l’Italia digitale, al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni
pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, è anticipato al 31 marzo 2015. Alla medesima data, sentita la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n, 281, è anticipato il termine dal quale decorrono gli obblighi previsti dal predetto decreto n. 55 del 2013, per le amministrazioni locali di cui al comma 209 dell’articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007.
Inoltre, il citato articolo 25, comma 1, del D.L. 66/2014 ha fissato al 31 marzo 2015 anche la data di decorrenza per le amministrazioni locali, per la cui individuazione la legge 244/2007 rimandava a successivo decreto ministeriale.
Al riguardo, si ritiene che il riferimento alle amministrazioni locali dell’articolo 1, comma 214, della legge 244/2007 sia da ricondurre alle amministrazioni locali individuate come tali nel più volte citato elenco ISTAT.
Per comodità di lettura, l’individuazione delle date di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica, nei termini appena chiariti, è riportata nello schema seguente:

Date di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica:

  • Tutte le amministrazioni, su base volontaria e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori 6 dicembre 2013
  • Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, individuati come tali nell’elenco ISTAT 6 giugno 2014
  • Tutte le rimanenti amministrazioni, incluse quelle individuate come amministrazioni locali nell’elenco ISTAT 31 marzo 2015
Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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