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Decreto flussi 2019

Redazionedi Redazione8 Luglio 2019Aggiornato il:8 Luglio 2019
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Decreto del President del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2015

(Gazz. Uff. 2 febbraio 2016, n.26)

Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2019

 

Articolo 1
1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2019, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 30.850 unità.
Articolo 2

1. Nell’ambito della quota massima indicata all’art. 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 12.850 unità.
2. Nell’ambito della quota indicata al comma 1, sono ammessi in Italia 500 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. È inoltre consentito l’ingresso in Italia, nell’ambito della quota indicata al comma 1, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
4. Nell’ambito della quota prevista al comma 1, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
a) 4.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b) 3.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
c) 800 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
5. È inoltre autorizzata, nell’ambito della quota indicata al comma 1, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
a) 700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
b) 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea (A).
_______________
(A) In riferimento all’attribuzione territoriale delle quote di cui al presente articolo, vedi Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 16 aprile 2019, n. 9.
Articolo 3

1. È consentito l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell’ambito della quota prevista all’art. 2, comma 1, di 2.400 cittadini non comunitari residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:
a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11
maggio 2011, n. 850;
d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.
Articolo 4

1. Nell’ambito della quota massima indicata all’art. 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari residenti all’estero entro una quota di 18.000 unità.
2. La quota indicata al comma 1 del presente articolo riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
3. Nell’ambito della quota indicata al comma 1 del presente articolo, è riservata una quota di 2.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale (A).
_______________
(A) In riferimento all’attribuzione territoriale delle quote di cui al presente articolo, vedi Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 16 aprile 2019, n. 9.
Articolo 5

I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono:
a) per le categorie dei lavoratori non comunitari indicate agli articoli 2 e 3, dalle ore 9,00 del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
b) per i lavoratori non comunitari stagionali previsti all’art. 4, dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 6

1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, previste dal presente decreto, sono ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le regioni e le province autonome.
2. Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, può effettuarne una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo indicato all’art. 1.
3. Resta fermo quanto previsto dall’art. 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394con riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori non comunitari formati all’estero prevista dall’art. 2, comma 2.
Articolo 7

Le disposizioni attuative relative all’applicazione del presente decreto saranno definite, in un’ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dell’interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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