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Norme Diritti fondamentali della persona Europa Affari esteri

D.L. 20/2023 Contrasto immigrazione irregolare Decreto Cutro

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano7 Ottobre 2023Aggiornato il:7 Ottobre 2023
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Decreto Cutro

Decreto Legge 10 marzo 2023, n. 20

(Gazz. Uff. 10 marzo 2023, n. 59)

Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 5 maggio 2023, n. 50.

Indice dei contenuti ⇣
Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare.
Capo I Disposizioni in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri
Capo II Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare

Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare.

Capo I
Disposizioni in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri

Articolo 1
Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri
1. Per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i Ministri competenti per materia, gli iscritti al registro di cui all’articolo 42, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. Il predetto decreto è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il decreto è comunque adottato.
3. Il decreto di cui al comma 1 indica i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell’analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il medesimo decreto indica inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per le causali stabilite dal testo unico di cui al decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.
4. Qualora se ne ravvisi l’opportunità, ulteriori decreti possono essere adottati durante il triennio 2023-2025, secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3. Le istanze di cui agliarticoli 22, 24 e 26 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, eccedenti i limiti del decreto di cui al comma 1 possono essere esaminate nell’ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili con gli ulteriori decreti di cui al presente comma. Il rinnovo della domanda non deve essere accompagnato dalla documentazione richiesta, se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.
5. Al fine di prevenire l’immigrazione irregolare, con i decreti di cui al presente articolo sono assegnate, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari.
5-bis. Con i decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.
5-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 5, all’articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24, in quanto compatibili, possono essere autorizzati l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio”.

Articolo 2
Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:
(omissis – vedi testo aggiornato del d.lgs. 286/1998)

Articolo 3
Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote
(omissis – vedi testo aggiornato del d.lgs. 286/1998)

Articolo 4
Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare
(omissis – vedi testo aggiornato del d.lgs. 286/1998)

Articolo 4 bis
(Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati).

(omissis – vedi testo aggiornato del d.lgs. 286/1998)

Articolo 5
Ingresso dei lavoratori del settore agricolo e contrasto alle agromafie
1. I datori di lavoro che, ai sensi degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2023, n. 21, hanno presentato regolare domanda per l’assegnazione di lavoratori agricoli e che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera oggetto della domanda, possono ottenere, sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio 2023-2025 ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del presente decreto, l’assegnazione dei lavoratori richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo.
2. Il comma 4-quater dell’articolo 1del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è sostituito dal seguente: «4-quater. Allo scopo di dotare l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di adeguate professionalità per proteggere il mercato nazionale dalle attività internazionali di contraffazione e criminalità agroalimentare, anche connesse ai flussi migratori irregolari, fatto salvo il personale da inquadrare nella famiglia professionale ad esaurimento nell’ambito dell’area Assistenti del contratto collettivo nazionale integrativo del personale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che hanno qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, il personale dirigenziale e non dirigenziale inquadrato nell’area delle Elevate professionalità e nell’area Funzionari, in servizio presso il Dipartimento dell’Ispettorato predetto, ha qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalla legge e dai regolamenti. Il restante personale inquadrato nell’area Assistenti e nell’area Operatori ha qualifica di agente di polizia giudiziaria.».

Articolo 5 bis
(Misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera)
1. Per la realizzazione dei punti di crisi e delle strutture di cui all’articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei centri di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà di deroga di cui al comma 3-bis dell’articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, introdotto dall’articolo 10 del presente decreto. Per le finalità di cui al presente comma, limitatamente ai punti di crisi e alle strutture di cui al citato articolo 10-ter, il Ministero dell’interno è autorizzato ad avvalersi delle risorse previste dall’articolo 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. Fino al 31 dicembre 2025, al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nel punto di crisi di Lampedusa in relazione a situazioni di particolare affollamento, il Ministero dell’interno può avvalersi, per la gestione del predetto punto di crisi, della Croce Rossa italiana, con le facoltà di deroga richiamate al comma 1. Sono assicurate le prestazioni previste, per tale tipologia di struttura, dallo schema di capitolato di gara di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
3. All’articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Per l’ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere trasferiti in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l’espletamento delle attività di cui al medesimo comma. Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, l’individuazione delle strutture di cui al presente comma destinate alle procedure di frontiera con trattenimento e della loro capienza è effettuata d’intesa con il Ministero della giustizia».
4. All’articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nelle more dell’individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi di cui all’articolo 9 o nelle strutture di cui al presente articolo, l’accoglienza può essere disposta dal prefetto, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate con le modalità di cui al comma 2. In tali strutture sono assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l’alloggio, il vestiario, l’assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute nello schema di capitolato di gara di cui all’articolo 12».
5. Al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nei punti di crisi di cui all’articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministero dell’interno è autorizzato a stipulare, con le facoltà di deroga richiamate al comma 1 del presente articolo, uno o più contratti per l’affidamento del servizio di trasporto marittimo dei migranti ivi presenti, nel limite massimo complessivo di euro 8.820.000 per l’anno 2023. Alle attività istruttorie di natura tecnico-amministrativa e alle procedure di affidamento del servizio di cui al presente comma il Ministero dell’interno può provvedere per il tramite dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All’onere di cui al presente comma, pari ad euro 8.820.000 per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 2.800.000, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a euro 6.020.000, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.

Articolo 5 ter
(Modifiche al sistema di accoglienza)
1. All’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «anche i richiedenti protezione internazionale e,» sono soppresse;
b) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono l’individuazione dei beneficiari nei Paesi di origine o di transito in collaborazione con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)»;
c) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
«1-quater. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-bis), b), c), d), e), f) e g) del comma 1 che, salvi casi di forza maggiore, non si presentano presso la struttura di destinazione individuata dal servizio centrale di cui al comma 4 entro sette giorni dalla relativa comunicazione decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo, salvo che ricorrano obiettive e motivate ragioni di ritardo, secondo la valutazione del prefetto della Provincia di provenienza del beneficiario»;
d) al comma 2-bis, lettera a), dopo le parole: «i richiedenti protezione internazionale» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1-bis del presente articolo e all’articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 8:
1) al comma 2, le parole: «Le funzioni di prima assistenza sono assicurate» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell’articolo 9 del presente decreto e dall’articolo 1-sexies, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata»;
2) il comma 3 è abrogato;
b) all’articolo 9:
1) le parole: «di prima accoglienza», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di accoglienza»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il richiedente che si trova in una delle specifiche situazioni di cui all’articolo 17, comma 1, del presente decreto può essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili, nell’ambito del sistema di accoglienza di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39»;
3) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
4) il comma 4-bis è abrogato;
5) al comma 4-ter, le parole: «del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «del trasferimento del richiedente di cui al comma 1-bis»;
c) all’articolo 11, il comma 3 è abrogato.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai richiedenti protezione internazionale presenti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel sistema di accoglienza di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
4. I cittadini afghani richiedenti protezione internazionale che, a seguito della grave crisi determinatasi in Afghanistan, fanno ingresso nel territorio nazionale in attuazione delle operazioni di evacuazione effettuate dalle autorità italiane, anche in ragione del servizio prestato al precedente Governo afghano e alla comunità internazionale che lo coadiuvava, possono essere accolti anche nell’ambito del sistema di accoglienza di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
5. Resta fermo quanto previsto dal decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, dalle ordinanze di protezione civile e dalle ulteriori disposizioni normative adottate in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.
6. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5 quater
(Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza)
1. All’articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
(omissis – vedi testo aggiornato del d.lgs. 142/2015)

Articolo 6
Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti
1. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per i contratti di fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora ricorra un grave inadempimento degli obblighi previsti dallo schema di capitolato di gara adottato con decreto del Ministro dell’interno per ciascuna tipologia di centro e l’immediata cessazione dell’esecuzione del contratto possa compromettere la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali, il prefetto, con proprio decreto, nomina uno o più commissari per la straordinaria e temporanea gestione dell’impresa, limitatamente all’esecuzione del contratto di appalto, scelti tra funzionari della prefettura o di altre amministrazioni pubbliche, in possesso di qualificate e comprovate professionalità. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3 e 4 dell’articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014.
2. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 1, i pagamenti all’impresa sono versati al netto del compenso da corrispondere ai commissari di cui al comma 1, quantificato con il decreto di nomina secondo parametri stabiliti con decreto adottato dal Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, tenendo conto della capienza del centro e della durata della gestione. A tal fine, l’utile d’impresa derivante dalla conclusione del contratto, determinato anche in via presuntiva dai commissari, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito, né essere soggetto a pignoramento, a garanzia del risarcimento del danno per inadempimento.
3. Contestualmente all’adozione della misura di cui al comma 1, il prefetto avvia le procedure per l’affidamento diretto di un nuovo appalto per la fornitura di beni e servizi, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. All’atto del subentro del nuovo aggiudicatario, il prefetto dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto di cui al comma 1, che opera di diritto, e i commissari nominati ai sensi del comma 1 cessano dalle proprie funzioni.

Articolo 6 bis
(Attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l’isola di Lampedusa)
1. In considerazione del fenomeno dei flussi migratori e delle particolari condizioni geografiche del territorio, nell’ambito del sistema di soccorso della Regione siciliana è attivata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una postazione medicalizzata del 118 presso l’isola di Lampedusa, al fine di garantire tempestività ed efficienza negli interventi di emergenza-urgenza, per tutelare la salute degli abitanti dell’isola e dei migranti.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, l’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP), sentito il Ministero della salute, stipula un protocollo d’intesa con il Ministero dell’interno, la Regione siciliana, il comune di Lampedusa e la Capitaneria di porto-Guardia costiera, finalizzato a garantire alla postazione medicalizzata di cui al comma 1 l’apporto di adeguate professionalità, la strumentazione tecnica necessaria nonché i protocolli di presa in carico e assistenza della popolazione migrante.
3. L’attivazione della postazione di cui al comma 1 avviene nell’ambito del servizio sanitario regionale della Regione siciliana con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione dell’INMP a legislazione vigente.

Articolo 6 ter
(Modifiche alla disciplina sulle modalità di accoglienza)
1. All’articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, le parole: “l’assistenza sanitaria, l’assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio” sono sostituite dalle seguenti: “l’assistenza sanitaria, l’assistenza sociale e la mediazione linguistico-culturale”

Articolo 7
Protezione speciale, vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio, cure mediche e calamità naturali
(omissis – vedi testo aggiornato del d.lgs. 286/1998)

Articolo 7 bis
(Disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera)
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
(omissis – vedi testo aggiornato del d.lgs. 25/2008)

Articolo 7 ter
(Disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale)
(omissis – vedi testo aggiornato del d.lgs. 25/2008)

Articolo 7 quater
(Disposizioni in materia di convalida dei provvedimenti di accompagnamento immediato alla frontiera e di trattenimento)
(omissis – vedi testo aggiornato del d.lgs. 286/1998)

Articolo 7 quinquies
(Procedura decisoria semplificata dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)
1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei quali il ricorso di cui all’articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è stato depositato entro il 31 dicembre 2021 il difensore, munito di procura speciale contenente i poteri di cui al comma 2, può, fino al momento in cui il giudice ha rimesso la decisione al collegio, depositare istanza di esame in via principale della domanda di protezione speciale e in via subordinata della domanda di protezione internazionale.
2. Per la presentazione dell’istanza di cui al comma 1 il difensore deve essere munito di procura speciale contenente il potere di chiedere al giudice l’esame in via principale della domanda di protezione speciale e in via subordinata l’esame della domanda di protezione internazionale.
3. L’istanza di cui al comma 1, a pena di inammissibilità, è motivata e corredata di tutta la documentazione ritenuta idonea a dimostrare la sussistenza, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei presupposti per l’accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione speciale ed è immediatamente comunicata, a cura della cancelleria, alla Commissione territoriale che ha adottato l’atto impugnato e al pubblico ministero, che entro quindici giorni dalla comunicazione hanno facoltà di depositare sintetiche controdeduzioni.
4. L’istanza priva della documentazione di cui al comma 3 è dichiarata inammissibile dal giudice designato, con ordinanza non impugnabile.
5. Il giudice designato, in composizione monocratica, alla scadenza del termine di cui al comma 3, se non provvede ai sensi del comma 4, esamina in via preliminare la domanda di protezione speciale. Quando ne ricorrono i presupposti, la accoglie allo stato degli atti con decreto non reclamabile e dichiara l’estinzione della domanda proposta in via subordinata, provvedendo sulle spese.
6. Il giudice designato, quando non ricorrono i presupposti per procedere ai sensi del comma 5, rimette la decisione al collegio.
7. Quando la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con il provvedimento adottato ai sensi del comma 5 il giudice procede alla liquidazione in conformità all’articolo 82 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
8. Contro il decreto adottato ai sensi del comma 5 può essere proposto ricorso in cassazione e si applica l’articolo 35-bis, comma 13, quinto e sesto periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
9. L’esame dell’istanza presentata ai sensi del presente articolo è trattato, compatibilmente con l’organizzazione della sezione specializzata, in via prioritaria.

Capo II
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare

Articolo 8
Disposizioni penali
(omissis – vedi testo aggiornato del d.lgs. 286/1998)

Articolo 9
Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale
(omissis – vedi testo aggiornato del d.lgs. 25/2008)

Articolo 9 bis
(Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri o nelle strutture per richiedenti protezione internazionale)
(omissis – vedi testo aggiornato del d.lgs. 286/1998)

Articolo 9 ter
(Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale).
1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 9, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
“2-ter. Per l’applicazione del comma 1, lettera d), è rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario”;
b) all’articolo 15, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
“2-ter. Ai fini di cui al comma 2, è rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario”

Articolo 10
Disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri
1. All’articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. La realizzazione dei centri di cui al comma 3 è effettuata, fino al 31 dicembre 2025, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Nell’ambito delle procedure per l’ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all’articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto, l’attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell’articolo 213, comma 3, lettera h), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

Articolo 10 bis
(Estensione della durata massima del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per il rimpatrio).
1. All’articolo 14, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo, le parole: “prorogabile per altri trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “prorogabile per altri quarantacinque giorni”;
b) al sesto periodo, le parole: “prorogabile per altri trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “prorogabile per altri quarantacinque giorni”.

Articolo 11
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 12
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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Indice dei contenuti
Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare.
Capo I Disposizioni in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri
Capo II Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare
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