Decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato, 3 ottobre 1947, n. 1222
(Gazz.Uff., 17 novembre 1947, n. 264)
Ratificato dall’art. unico, L. 9 aprile 1953, n. 292. Vedi, ora, la Legge 68/1999 Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
Art. 1
Le imprese private, le quali abbiano alle loro dipendenze più di cinquanta lavoratori tra operai ed impiegati, sono tenute ad assumere un mutilato o un invalido del lavoro per ogni cinquanta dipendenti, o frazione di cinquanta, superiore a venticinque.
Le imprese di navigazione aerea e marittima non sono tenute, per quanto concerne il personale navigante, all’osservanza dell’obbligo di cui al precedente comma.
Nel computo di tale percentuale sono compresi i mutilati e gli invalidi del lavoro assunti anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2
Hanno diritto ad essere assunti agli effetti del presente decreto, i lavoratori che non abbiano superato i 60 anni, se uomini, e i 55 se donne, i quali a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore al 40%.
La disposizione precedente non è applicabile nei confronti dei mutilati ed invalidi del lavoro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa e di quelli che, a giudizio della Commissione di cui all’art. 4 del presente decreto, per la natura ed il grado della loro invalidità possono riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.
Art. 3
I mutilati ed invalidi del lavoro che aspirano al collocamento devono presentare alla Sezione provinciale dell’Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, competente per territorio, domanda corredata di tutti i documenti, tra i quali l’attestato dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro circa il grado di riduzione della capacità lavorativa, atti a dimostrare le attitudini lavorative e professionali sia generiche che specifiche.
La Sezione compila il ruolo dei mutilati ed invalidi collocabili e ne invia trimestralmente copia all’Ufficio provinciale del lavoro ed alla sede centrale dell’assicurazione.
A ciascun interessato la Sezione stessa rilascia un certificato attestante il numero di iscrizione nel ruolo.
Art. 4
Presso ogni Ufficio provinciale del lavoro è costituita una Commissione presieduta dal dirigente dell’Ufficio e composta di due rappresentanti dell’associazione tra i mutilati ed invalidi del lavoro, di uno delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
La Commissione dichiara l’idoneità al lavoro dei mutilati e degli invalidi, distinguendoli per categorie professionali, e ne cura il collocamento.
Art. 5
I datori di lavoro possono risolvere il rapporto di lavoro con i mutilati ed invalidi, qualora a giudizio dell’Istituto nazionale infortuni sul lavoro e dell’Ispettorato del lavoro, risulti un aggravamento dell’invalidità che impedisce al lavoratore di prestare le mansioni per le quali è stato assunto, ovvero quando l’Ispettorato del lavoro accerti la sussistenza degli estremi di cui al secondo comma dell’art. 2.
Art. 6
Contro le decisioni sul grado di riduzione della capacità lavorativa emesse dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro è ammesso ricorso nei termini e modi stabiliti dalle norme vigenti.
Art. 7
Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i datori di lavoro devono comunicare all’Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio il numero complessivo dei lavoratori dipendenti distribuiti per stabilimento e distinti per categoria e sesso.
Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno i datori di lavoro dovranno comunicare all’Ufficio del lavoro competente per territorio i dati di cui sopra nonché il numero e le generalità dei mutilati ed invalidi del lavoro assunti in applicazione del presente decreto.
Art. 8
I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del presente decreto sono puniti con ammenda da L. 80.000 lire 1.600.000 per ogni lavoratore cui si riferisce l’infrazione. In caso di sospensione e ritardo della comunicazione di cui all’art. 7 i datori di lavoro sono puniti con ammenda da L. 160.000 a L. 1.600.000 .
Art. 9
La vigilanza per l’applicazione delle disposizioni del presente decreto è esercitata dall’Ispettorato del lavoro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.