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Amministrativo Enti locali Norme

Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale

Redazionedi Redazione9 Maggio 2017Aggiornato il:9 Maggio 2017
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze 25 giugno 2012, n. 61706

(Gazz. Uff., 2 luglio 2012, n. 152)

Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni.

Testo con le modifiche apportate dal 19 ottobre 2012 (in Gazz. Uff., 6 novembre 2012, n. 259)

Art.1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e al fine di far affluire liquidità alle imprese, le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Disciplina altresì le forme semplificate di cessione e notificazione del credito certificato.
2. Sono oggetto della disciplina del presente decreto i crediti vantati nei confronti degli enti di cui al comma 1 ad eccezione dei:
a) crediti nei confronti degli enti locali commissariati ai sensi dell’art. 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei crediti sorti prima del commissariamento una volta cessato lo stesso e dei crediti rientranti nella gestione commissariale;
b) crediti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell’ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Per i predetti enti sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell’art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le certificazioni rilasciate nell’ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.
3. Resta fermo che la certificazione non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti di cui al comma 1, in qualunque modo definiti, come regolati dalla normativa vigente o, ove possibile e indicato, dalle pattuizioni contrattuali tra le parti.
4. Gli allegati da 1 a 3 sono parte integrante del presente decreto.

Art.2 Rispetto dei vincoli di finanza pubblica
1. I pagamenti correnti e in conto capitale delle regioni e i pagamenti in conto capitale degli enti locali conseguenti alle certificazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno; gli enti del Servizio sanitario nazionale sono vincolati agli obblighi del presente decreto solo se compatibili con i saldi programmati di finanza pubblica.
2. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno il certificato può essere emesso senza data, selezionando l’opzione nell’apposito modello di cui all’allegato 2.
3. Per i certificati ai quali non viene apposta la data ai sensi del comma 2, la tempistica dei pagamenti avviene in conformità con gli obiettivi di finanza pubblica e non si applica la compensazione di cui all’art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art.3 Procedimento di certificazione nella forma ordinaria
1. Nelle more della predisposizione della piattaforma elettronica di cui all’art. 4, i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili rientranti nell’ambito di applicazione di cui all’art. 1 possono presentare all’amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito redatta utilizzando il modello di cui all’allegato 1.
2. L’amministrazione debitrice, nel termine di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, decorrente dalla ricezione dell’istanza, riscontrati gli atti d’ufficio, utilizzando il modello di cui all’allegato 2 al presente decreto, certifica che il credito è certo, liquido ed esigibile, ovvero ne rileva l’insussistenza o l’inesigibilità, anche parziale.
3. La certificazione non può essere rilasciata qualora risultino procedimenti giurisdizionali pendenti, per la medesima ragione di credito.
4. Prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, l’amministrazione debitrice procede, ricorrendone i presupposti, alla verifica prescritta dall’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nel caso di accertata inadempienza all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la certificazione ne dà atto e viene resa al lordo delle somme ancora dovute, il cui importo viene comunque indicato nella certificazione medesima. In tal caso, l’eventuale cessione del credito potrà essere effettuata solo per l’importo corrispondente all’ammontare del credito indicato nella certificazione, decurtato delle somme relative all’accertata inadempienza.
5. Laddove previsto, il versamento di cui all’art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve essere effettuato entro 12 mesi dal rilascio della certificazione.
6. Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti della stessa amministrazione, il credito può essere certificato, e conseguentemente ceduto o oggetto di anticipazione, al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante opponibile esclusivamente da parte dell’amministrazione debitrice. Tra i debiti di cui al periodo precedente non rientrano le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 [e del decreto ministeriale di attuazione, relativamente alle quali il creditore dichiari nell’istanza di certificazione l’intenzione di utilizzare il credito in compensazione ai sensi dell’art. 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78].
7. Ove l’importo certificato venga in parte utilizzato dal creditore in compensazione con le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 [e del decreto ministeriale di attuazione], l’importo del credito da utilizzare in compensazione è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall’agente della riscossione. Il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall’attestazione di avvenuta compensazione.
8. Eventuali pagamenti in favore dei creditori ai quali sia stata rilasciata la certificazione del credito potranno essere effettuati solo previa restituzione della certificazione precedentemente rilasciata.
8-bis. Nel caso in cui il creditore intenda cedere il credito certificato ad una banca o ad un intermediario finanziario, quest’ultimo trattiene l’originale della certificazione e ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all’amministrazione o ente debitore con posta elettronica certificata, alla verifica dell’esistenza e validità di tale certificazione.
Entro il decimo giorno successivo alla richiesta di cui al periodo precedente, l’amministrazione o ente debitore comunica con lo stesso mezzo, l’esito della verifica all’istituto cessionario che informa il titolare del credito. L’istituto cessionario in caso di utilizzo totale del credito trattiene l’originale della certificazione e invia all’amministrazione o ente debitore contestualmente alla comunicazione dell’avvenuto subentro nel credito una copia conforme dello stesso; in caso di utilizzo parziale, l’istituto cessionario annota l’ammontare oggetto di cessione sull’originale della certificazione, consegnando una copia conforme dello stesso al titolare del credito completa della predetta annotazione.
Contestualmente alla comunicazione dell’avvenuto subentro parziale nel credito, l’istituto cessionario trasmette all’amministrazione o ente debitore una copia conforme della certificazione completa della predetta annotazione. La procedura di cui al presente comma non si applica per le certificazioni rilasciate attraverso la piattaforma elettronica.
9. Le amministrazioni curano l’attribuzione di un numero progressivo identificativo, per ogni certificazione rilasciata.

Art.4 Procedimento di certificazione mediante piattaforma elettronica
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvalendosi di Consip S.p.A., predispone e mette a disposizione una piattaforma elettronica al fine dello svolgimento del procedimento di certificazione di cui al presente decreto, dando avviso dell’entrata in funzione della piattaforma e pubblicando le relative istruzioni tecniche sul proprio sito istituzionale.
2. Le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale rendono disponibile la certificazione telematica conformemente a quanto previsto nelle istruzioni tecniche di cui al comma 1 ovvero richiedono l’abilitazione sul sistema elettronico messo a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1. Trascorso tale termine, il sistema messo a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze potrà comunque acquisire, ai soli fini della decorrenza dei termini per l’attivazione dell’istanza di nomina del commissario ad acta, le istanze di certificazione per crediti nei confronti di regioni, enti locali ed enti del Servizio Sanitario Nazionale che non abbiano reso disponibile la certificazione telematica ovvero che non abbiano richiesto la predetta abilitazione sul sistema messo a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze.
3. I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili rientranti nell’ambito di applicazione di cui all’art. 1 possono presentare all’amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito abilitandosi sulla piattaforma di cui al presente articolo. L’istanza va redatta utilizzando il modello generato dal sistema, conforme all’allegato 1.
4. Utilizzando la piattaforma elettronica di cui al presente articolo, le amministrazioni debitrici certificano secondo la procedura di cui ai commi da 2 a 8 del precedente art. 3.
5. La piattaforma assicura l’univoca identificazione di tutti i soggetti coinvolti nella certificazione telematica e nella eventuale cessione dei crediti certificati o oggetto di anticipazione mediante attestazione del relativo flusso dati di interscambio con i detti soggetti, e un livello di certezza e sicurezza adeguato alla vigente normativa in materia.
6. Le cessioni dei crediti certificati in modalità telematica sono comunicate all’amministrazione ceduta attraverso la piattaforma: tale comunicazione assolve al requisito di cui all’art. 117, commi 2 e 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all’obbligo di notificazione.
7. La piattaforma assicura l’attribuzione di un numero progressivo identificativo, per ogni certificazione rilasciata dalle singole amministrazioni debitrici.
8. I dati relativi all’ammontare delle certificazioni rilasciate da ciascuna amministrazione, sono resi disponibili anche ai sensi dell’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nel periodo precedente la messa a disposizione delle informazioni nelle modalità di cui al comma 1, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato comunica mensilmente le informazioni ricevute al Dipartimento del tesoro, entro il decimo giorno di ciascun mese.
9. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.5 Commissario ad acta – certificazione ordinaria
1. Decorso il termine di cui all’art. 3, comma 2 del presente decreto, senza che sia stata rilasciata certificazione, Né sia stata rilevata l’insussistenza o l’inesigibilità del credito, anche parziale, il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta agli uffici di cui all’art. 9, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, utilizzando l’allegato 1-bis, evidenziando il numero identificativo dell’istanza di certificazione presentata alla regione o all’ente debitore.
2. Il Direttore del competente ufficio di cui al comma 1, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della seconda istanza, nomina un Commissario ad acta utilizzando l’allegato 3, previa verifica che la certificazione non sia stata già resa dalla regione o dall’ente debitore.
3. L’incarico di Commissario ad acta è conferito prioritariamente a un dirigente o un funzionario dell’amministrazione debitrice o, in subordine, della competente Prefettura – Ufficio territoriale del Governo o, infine, del relativo ufficio, anche territoriale, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
4. Il Commissario ad acta opera in qualità di pubblico ufficiale e può svolgere presso gli Uffici dell’amministrazione debitrice ogni attività funzionale al rilascio della certificazione, compresi l’accesso e l’estrazione di atti e documenti.
5. Il Commissario ad acta provvede al rilascio della certificazione, entro i successivi 50 giorni dalla nomina, utilizzando l’allegato 2-bis, in forme compatibili ai i vincoli del patto di stabilità interno, ovvero, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, con i saldi programmati di finanza pubblica, e ne dà contestuale comunicazione alla regione o all’ente debitore.
6. Le attività previste dal presente articolo sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art.6 Commissario ad acta – certificazione mediante piattaforma elettronica
1. Decorso il termine di cui all’art. 3, comma 2 del presente decreto, senza che sia stata rilasciata certificazione, Né sia stata rilevata l’insussistenza o l’inesigibilità del credito, anche parziale, il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta agli uffici di cui all’art. 5, comma 1, utilizzando l’allegato 1-bis, evidenziando il numero identificativo dell’istanza di certificazione presentata alla regione o all’ente debitore.
2. Il Direttore del competente ufficio di cui al comma 1, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della seconda istanza, nomina un commissario ad acta utilizzando l’allegato 3, previa verifica che la certificazione non sia stata già resa dalla regione o dall’ente debitore.
3. L’incarico di Commissario ad acta è conferito prioritariamente a un dirigente o un funzionario dell’Ente debitore o, in subordine, della competente Prefettura – Ufficio territoriale del Governo o, infine, del relativo ufficio, anche territoriale, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
4. Il Commissario opera in qualità di pubblico ufficiale e può svolgere presso l’ente debitore ogni attività funzionale al rilascio della certificazione, compresi l’accesso e l’estrazione di atti e documenti.
5. Il Commissario provvede al rilascio della certificazione in forme telematiche utilizzando il modello generato dal sistema conforme all’allegato 2-bis, entro i successivi 50 giorni dalla nomina, in forme compatibili con i vincoli del patto di stabilità interno, ovvero, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, con i saldi programmati di finanza pubblica, e ne dà contestuale comunicazione all’ente debitore.
6. Le attività previste dal presente articolo sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art.7 Accettazione preventiva della cessione del credito da parte dell’amministrazione debitrice
1. Con la certificazione di cui agli articoli precedenti, l’amministrazione debitrice accetta preventivamente la possibilità che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente.

Art.8 Monitoraggio
1. L’amministrazione debitrice comunica mensilmente entro il decimo giorno di ciascun mese al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche ai fini dell’implementazione della Banca dati di cui all’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e Dipartimento del tesoro, l’ammontare delle certificazioni rilasciate, incluse quelle di cui all’art. 3, specificando quelle relative alle cessioni o anticipazioni, laddove assistite da mandato irrevocabile all’incasso, nonché quelle relative alle compensazioni con le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con separata evidenza delle certificazioni emesse senza data di cui all’art. 2, comma 2. Tale comunicazione non è necessaria per le certificazioni su piattaforma elettronica.
2. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse all’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e all’Unione delle province italiane (UPI).
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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