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Assicurazioni Responsabilità civile Norme Ordinamento Giudiziario Forense

DM 2016 Assicurazione obbligatoria avvocati responsabilità civile e infortuni

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano9 Maggio 2018Aggiornato il:9 Maggio 2018
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Decreto ministero della Giustizia, 22 settembre 2016

(Gazz. Uff. 11 ottobre 2016 n. 238)

Decreto ministero della Giustizia, 22 settembre 2016 Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato

 

Art. 1 Oggetto dell’assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale
1. L’assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità civile dell’avvocato per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell’attività professionale.
2. L’assicurazione deve coprire la responsabilità per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.
3. L’assicurazione deve coprire la responsabilità dell’avvocato anche per colpa grave.
4. L’assicurazione deve coprire la responsabilità per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi.
5. Non potranno essere considerati terzi i collaboratori ed i familiari dell’assicurato.
6. Ai fini della determinazione del rischio assicurato, per «attività professionale» deve intendersi:
a) l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;
b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa o l’esecuzione di notificazioni;
c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;
d) la redazione di pareri o contratti;
e) l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.
7. È facoltà delle parti pattuire l’estensione della copertura assicurativa ad ogni altra attività al cui svolgimento l’avvocato sia comunque abilitato.
8. L’assicurazione deve prevedere, altresì, la copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.
9. La copertura assicurativa si estende alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.
10. In caso di responsabilità solidale dell’avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l’assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità dell’avvocato per l’intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

Art. 2 Efficacia nel tempo della copertura assicurativa
1. L’assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza.
2. L’assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell’assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività.

Art. 3 Massimali minimi di copertura per fascia di rischio
1. I massimali della copertura assicurativa minima sono fissati secondo i seguenti criteri

Cat.Fascia di rischioMassimale minimo
AAttività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo esercizio non superiore ad € 30.000,00€ 350.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
BAttività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo esercizio superiore ad € 30.000,00 e non superiore ad € 70.000,00€ 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
CAttività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo esercizio superiore ad € 70.000,00€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
DAttività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti con fatturato riferito all’ultimo esercizio non superiore ad € 500.000,00€ 1.000.000,00 per sinistro con limite di € 2.000.000,00 per anno assicurativo
EAttività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti con fatturato riferito all’ultimo esercizio superiore ad € 500.000,00€ 2.000.000,00 per sinistro con limite di € 4.000.000,00 per anno assicurativo
FAttività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) composto da oltre 10 professionisti€ 5.000.000,00 per sinistro con limite di € 10.000.000,00 per anno assicurativo

2. In presenza di franchigie e scoperti, l’assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per l’intero importo dovuto, ferma restando la facoltà di recuperare l’importo della franchigia o dello scoperto dall’assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.
3. È facoltà delle parti prevedere clausole di adeguamento del premio, nel caso di incremento del fatturato a contratto in corso.
4. Il massimale minimo previsto dal presente decreto deve intendersi al netto delle spese di resistenza di cui all’art. 1917, comma 3, secondo periodo, del codice civile.

Art. 4 Assicurazione contro gli infortuni
1. L’assicurazione deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L.
2. L’assicurazione deve prevedere la copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l’invalidità permanente o l’invalidità temporanea, nonché delle spese mediche.
3. Il contratto deve includere tra i rischi assicurati l’infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell’attività professionale.
4. Le somme assicurate minime sono le seguenti:
capitale caso morte: euro 100.000,00;
capitale caso invalidità permanente: euro 100.000,00;
diaria giornaliera da inabilità temporanea: euro 50,00.

Art. 5 Modalità attuative
1. Fatta salva l’informazione da rendere al cliente ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli estremi delle polizze assicurative attuative dell’obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso l’Ordine al quale l’avvocato è iscritto e presso il Consiglio nazionale forense, e sono pubblicati sui rispettivi siti internet.
2. Il presente decreto entra in vigore decorso un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le polizze assicurative stipulate in epoca antecedente all’entrata in vigore del presente decreto dovranno essere adeguate alle disposizioni in esso dettate.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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