Decreto ministeriale 26 luglio 2017
(Gazz. Uff., 17 agosto 2017, n. 191)
Indicazione dell’origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle paste alimentari di grano duro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, ad eccezione delle paste di cui agli articoli 9 e 12 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187.
2. Resta fermo il criterio di acquisizione dell’origine ai sensi della vigente normativa europea.
Articolo 2
Indicazioni da riportare sull’etichetta della pasta
1. Sull’etichetta della pasta devono essere indicate le seguenti diciture:
a) «Paese di coltivazione del grano»: nome del Paese nel quale è stato coltivato il grano duro;
b) «Paese di molitura»: nome del Paese nel quale è stata ottenuta la semola di grano duro.
Articolo 3
Indicazioni da riportare sull’etichetta della pasta in caso di grani coltivati o semole ottenute in più paesi
1. Qualora le operazioni di cui all’art. 2 avvengono nei territori di più Paesi membri dell’Unione europea o situati al di fuori dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata, anche in assenza di miscele, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «UE», «non UE», «UE e non UE».
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il grano utilizzato è stato coltivato per almeno il cinquanta per cento in un singolo Paese, per l’operazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) può essere utilizzata la dicitura: «nome del Paese» nel quale è stato coltivato almeno il cinquanta per cento del grano duro «e altri Paesi»: ‘UÈ, ‘non UÈ, ‘UE e non UÈ» a seconda dell’origine.
Articolo 4
Disposizioni per favorire una migliore informazione dei consumatori
1. I Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, congiuntamente nell’ambito delle attività previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono definire campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal presente decreto.
2. Le indicazioni sull’origine di cui all’agli articoli 2 e 3 sono apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, non è inferiore a 1,2 millimetri.
Articolo 5
Sanzioni applicabili
1. Per le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto si applicano le sanzioni previste dall’art. 18, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109.
Articolo 6
Clausola di mutuo riconoscimento
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese terzo.
Articolo 7
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020.
2. In caso di adozione da parte della Commissione europea di atti esecutivi ai sensi dell’art. 26, paragrafi 5 e 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativi ai prodotti alimentari di cui all’art. 1, prima del 31 dicembre 2020, il presente decreto perde efficacia dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi ovvero, se diversa, dalla loro data di applicazione (1).
3. I prodotti di cui all’art. 1, che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all’esaurimento scorte.
Il presente decreto è trasmesso al competente Organo di controllo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dopo centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione.