Decreto ministeriale 16 novembre 2017
Gazz. Uff. 26 febbraio 2018, n. 47
Indicazione dell’origine in etichetta del pomodoro
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano esclusivamente ai seguenti prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale: a) derivati del pomodoro di cui all’art. 24 della legge n. 154 del 28 luglio 2016;
b) sughi e salse preparate a base di pomodoro (di cui al codice doganale 21032000), ottenuti mescolando uno o più dei derivati di cui al punto a) con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale è costituito per almeno il 50% dai derivati di cui al punto a).
2. Resta fermo il criterio di acquisizione dell’origine ai sensi della vigente normativa europea.
Art. 2
Indicazioni d’origine da riportare sull’etichetta
1. L’indicazione di origine dei prodotti di cui all’art. 1 comma 1, prevede l’utilizzo in etichetta della dicitura: a) «Paese di coltivazione del pomodoro»: nome del Paese in cui è stato coltivato il pomodoro;
b) «Paese di trasformazione del pomodoro»: nome del Paese in cui il pomodoro è stato trasformato.
2. Qualora il pomodoro impiegato per i prodotti di cui all’art. 1 comma 1 sia stato coltivato e trasformato interamente in un unico Paese, l’indicazione di origine potrà prevedere l’utilizzo della sola dicitura: Origine del pomodoro: nome del Paese.
Art. 3
Indicazione in etichetta in caso di coltivazione del pomodoro in più Paesi
1. Qualora ciascuna delle operazioni di cui all’art. 2 avviene nei territori di più Paesi membri dell’Unione europea o situati al di fuori dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata possono essere utilizzate le seguenti diciture: «UE», «non UE», «UE e non UE».
Art. 4
Disposizioni per favorire una migliore informazione ai consumatori
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell’ambito delle attività previste a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono definire apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal presente decreto.
2. Le indicazioni sull’origine di cui agli articoli 2 e 3 devono essere indelebili e riportate in etichetta in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili. Esse non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate caratteri la nell’allegato europeo e del millimetri. altri elementi sono stampate in x), definita del Parlamento Consiglio del 25 ottobre 2011, non è inferiore a 1,2
Art. 5 Sanzioni applicabili da altre indicazioni scritte o grafiche o da suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni cui parte mediana (altezza della IV del regolamento (UE) n. 1169/2011
1. Per le violazioni degli obblighi di cui all’art. 2 commi 1 e 2 si applicano le sanzioni previste dall’art. 18, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109.
Art. 6 Clausola di mutuo riconoscimento
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui all’art. 1 comma 1 legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese terzo.
Art. 7 Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e 3 il Ministero dello sviluppo economico trasmettono alla commissione europea entro il 30 settembre 2020 un rapporto sull’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
3. In caso di adozione da parte della commissione europea di atti esecutivi ai sensi dell’art. 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativi ai prodotti alimentari di cui all’art. 1, prima del 31 dicembre 2020, il presente decreto perde efficacia dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi.
4. I prodotti di cui all’art. 1 comma 1, che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati entro il termine di conservazione previsto in etichetta.
Il presente decreto è trasmesso al competente Organo di controllo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dopo centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione.