Decreto ministeriale 26 luglio 2017
(Gazz. Uff. 16 agosto 2017, n. 190)
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al riso come definito dalla legge 18 marzo 1958, n. 325, di cui ai codici doganali 1006;
2. Resta fermo il criterio di acquisizione dell’origine ai sensi della vigente normativa europea.
Art. 2 Indicazioni dell’origine del riso da riportare sull’etichetta del riso
1. Sull’etichetta del riso devono essere indicate le seguenti diciture:
a) «Paese di coltivazione del riso»: nome del Paese nel quale è stato coltivato il risone;
b) «Paese di lavorazione»: nome del Paese nel quale è stata effettuata la lavorazione e/o trasformazione del risone;
c) «Paese di confezionamento»: nome del Paese nel quale è stato confezionato il riso;
2. Qualora il riso sia stato coltivato, lavorato e confezionato nello stesso paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo della seguente dicitura: «origine del riso»: nome del paese.
Art. 3 Indicazioni da riportare sull’etichetta del riso in caso di riso coltivato o lavorato in più paesi
1. Qualora ciascuna delle operazioni di cui all’art. 2 avviene nei territori di più Paesi membri dell’Unione europea o situati al di fuori dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata, anche in assenza di miscele, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «UE», «non UE», «UE e non UE».
Art. 4 Disposizioni per favorire una migliore informazione dei consumatori
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell’ambito delle attività previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, può definire apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal presente decreto.
2. Le indicazioni sull’origine di cui agli articoli 2, e 3 sono apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, non sia inferiore a 1,2 millimetri.
Art. 5 Sanzioni applicabili
1. Per le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto si applicano le sanzioni previste dall’art. 18, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109
Art. 6 Clausola di mutuo riconoscimento
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese terzo.
Art. 7 Disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020.
2. In caso di adozione da parte della Commissione europea di atti esecutivi ai sensi dell’art. 26, paragrafi 5 e 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativi ai prodotti alimentari di cui all’art. 1, prima del 31 dicembre 2020, il presente decreto perde efficacia dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi.
3. I prodotti di cui all’art. 1, che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all’esaurimento scorte.
Il presente decreto è trasmesso al competente Organo di controllo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dopo 180 (centottanta) giorni dalla data della sua pubblicazione.