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Norme Codice della strada e trasporti Commerciale Fallimentare

D.M. 2018 Comunicazione di acquisto autovetture di provenienza intracomunitaria

Redazionedi Redazione24 Settembre 2024Aggiornato il:24 Settembre 2024
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Decreto del Ministero delle Infrastrutture 26 marzo 2018

(Gazz. Uff. 05 aprile 2018, n. 79)

Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e di scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria.

Articolo 1
Procedura per l’acquisto di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi provenienti da Stati dell’Unione europea

1. I soggetti operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni che, ai sensi dell’art. 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, effettuano acquisti di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi provenienti da Stati dell’Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali, comunicano al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale (di seguito Dipartimento per i trasporti) i dati riepilogativi dell’operazione.
Tali soggetti assolvono gli obblighi previsti dall’art. 1, comma 9, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262, connessi ai predetti acquisti intracomunitari, mediante versamento, con modello F24 - Elementi identificativi, dell’imposta relativa alla prima cessione interna.
2. I soggetti non operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni comunicano al Dipartimento per i trasporti i dati riepilogativi degli acquisti a qualsiasi titolo effettuati di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi, nuovi o usati, in altri Paesi dell’Unione europea.
Gli stessi soggetti, nel caso di acquisto di veicoli nuovi ai sensi dell’art. 38, comma 3, lettera e), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 e in applicazione del successivo art. 53, assolvono l’obbligo del versamento dell’IVA mediante modello di versamento F24 - Elementi identificativi.
3. La comunicazione di cui ai precedenti commi 1 e 2, è altresì effettuata nel caso di cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia.
4. Le case costruttrici di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi assolvono alla comunicazione di cui al comma 1 attraverso la trasmissione telematica, al sistema informativo centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, dell’abbinamento dei numeri di telaio con i rispettivi codici di antifalsificazione dei veicoli da immatricolare. Per le case costruttrici costituite all’estero, la trasmissione telematica del predetto abbinamento può essere effettuata esclusivamente per il tramite delle loro società costituite in Italia, regolarmente iscritte al registro delle imprese e partecipate in via maggioritaria, o della loro stabile organizzazione italiana ovvero, in assenza delle predette entità, per il tramite dei loro mandatari unici ed esclusivi accreditati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine, debbono intendersi per mandatari unici ed esclusivi, le imprese o società costituite in Italia, regolarmente iscritte nel registro delle imprese, che abbiano stipulato con la casa costruttrice un contratto di mandato in esclusiva per la commercializzazione in Italia dei veicoli dalla stessa fabbricati.
5. Assolti gli adempimenti di comunicazione previsti dal presente articolo, agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi di provenienza comunitaria è assegnato un codice di immatricolazione o un numero di omologazione dal competente ufficio della motorizzazione civile, previo esame della relativa documentazione tecnica e secondo le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti.
6. I documenti relativi all’acquisto del veicolo di provenienza comunitaria effettuato dai soggetti di cui all’art. 1, comma 2, ed alla eventuale cessione, debbono essere conservati sino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si è realizzata l’operazione di acquisto o di vendita.

Articolo 2
Caratteristiche della comunicazione da effettuare al Dipartimento per i trasporti
1. La comunicazione di cui all’art. 1, comma 1, relativa a ciascun autoveicolo, motoveicolo e rimorchio oggetto dell’acquisto intracomunitario, contiene:
a) il codice fiscale e la denominazione del cessionario residente in Italia tenuto alla comunicazione;
b) il numero di identificazione individuale di cui all’art. 214 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 nonché la denominazione del fornitore, ovvero i dati anagrafici del fornitore desunti dalla copia di un suo documento d’identità qualora quest’ultimo non sia soggetto passivo d’imposta;
c) il numero di telaio dell’autoveicolo, del motoveicolo e del rimorchio oggetto dell’acquisto con l’indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato, nonché l’eventuale data di prima immatricolazione all’estero; tali informazioni sono tratte, a seconda dei casi, dal certificato di omologazione comunitario o dalla carta di circolazione, emessa nel Paese dell’Unione europea di provenienza del veicolo e prodotta in visione in originale al momento della comunicazione, dalla quale deve potersi rilevare l’avvenuta radiazione per «esportazione»;
d) la data e il prezzo di acquisto del veicolo; tali informazioni sono tratte dal documento di acquisto prodotto in visione in originale al momento della comunicazione.
2. La comunicazione di cui all’art. 1, comma 2, relativa a ciascun autoveicolo, motoveicolo o rimorchio oggetto dell’acquisto contiene:
a) il codice fiscale, il nome e il cognome del soggetto non operante nell’esercizio di imprese, arti e professioni intestatario del documento d’acquisto, tenuto alla comunicazione, a nome del quale sarà immatricolato il veicolo;
b) il numero di identificazione individuale di cui all’art. 214 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 nonché la denominazione del soggetto passivo d’imposta intracomunitario, ovvero i dati anagrafici del fornitore desunti dalla copia di un suo documento d’identità qualora quest’ultimo non sia soggetto passivo d’imposta;
c) il numero di telaio dell’autoveicolo, del motoveicolo e del rimorchio oggetto dell’acquisto, con l’indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato, nonché l’eventuale data di prima immatricolazione all’estero; tali informazioni sono tratte, a seconda dei casi, dal certificato di omologazione comunitario o dalla carta di circolazione, emessa nel Paese dell’Unione europea di provenienza del veicolo e prodotta in visione in originale al momento della comunicazione, dalla quale deve potersi rilevare l’avvenuta radiazione per «esportazione»;
d) la data e il prezzo di acquisto del veicolo; tali informazioni sono tratte dal documento di acquisto prodotto in visione in originale al momento della comunicazione;
e) il codice fiscale dell’intermediario delegato a presentare la comunicazione, a titolo gratuito e in via occasionale, nei casi in cui questa non sia effettuata personalmente dal privato acquirente.
3. I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, nel caso di cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia, devono produrre una comunicazione contenente:
a) il codice fiscale e la denominazione del soggetto residente tenuto alla comunicazione;
b) il numero di telaio e il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione del veicolo con l’indicazione, a seconda dei casi, se si tratta di veicolo nuovo o usato;
c) la data e il prezzo dell’acquisto, nonché l’eventuale data di prima immatricolazione all’estero;
d) la data della cessione;
e) il numero di fattura, per i soli soggetti di cui all’art. 1, comma 1, ed il prezzo di cessione;
f) i dati identificati dell’acquirente straniero.

Articolo 3
Modalità e termine per la comunicazione.
1. Le comunicazioni di cui all’art. 1, comma 1, possono essere effettuate:
a) tramite collegamento telematico diretto con il centro elaborazione dati (C.E.D.) della Direzione generale per la motorizzazione, previa richiesta di accreditamento presso il medesimo C.E.D., nei casi e secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Direzione generale per la motorizzazione;
b) presso un ufficio della motorizzazione civile, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso agli sportelli;
c) avvalendosi di un soggetto autorizzato all’esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modifiche ed integrazioni, e abilitato all’utilizzo della procedura telematica dello sportello telematico dell’automobilista, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle competenze territoriali attribuite nella materia dalle disposizioni vigenti.
2. Per i soggetti non operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni, la comunicazione di cui all’art. 1, comma 2, può essere effettuata alternativamente:
a) presso un ufficio della motorizzazione civile nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso agli sportelli;
b) avvalendosi di un soggetto autorizzato all’esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modifiche ed integrazioni, e abilitato all’utilizzo della procedura telematica dello sportello telematico dell’automobilista, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle competenze territoriali attribuite nella materia dalle disposizioni vigenti.
3. La comunicazione si intende effettuata al momento del rilascio della ricevuta, in forma di stampato, in cui sono indicati i seguenti dati:
a) la data di ricezione della comunicazione;
b) il protocollo attribuito alla comunicazione;
c) il numero di telaio del veicolo cui la comunicazione è riferita.
4. Il termine per l’invio della comunicazione è stabilito in quindici giorni successivi all’effettuazione dell’acquisto e, in ogni caso, prima della data di presentazione della domanda di immatricolazione. Lo stesso termine è previsto nel caso di comunicazione conseguente alla cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia.

Articolo 4
Immatricolazione.
1. L’immatricolazione dei veicoli di cui all’art. 1 avviene previa verifica nell’archivio informatico del Dipartimento per i trasporti che:
a) risultino tutti i dati di cui all’art. 2, commi 1 e 2 ;
b) risultino trasmesse in via telematica dall’Agenzia delle entrate, le informazioni disponibili relative all’assolvimento degli obblighi IVA da parte dei soggetti istanti nei confronti dei quali tali obblighi sussistano;
c) non risultino, al momento dell’istanza di immatricolazione, eventuali cause ostative derivanti da istruttoria su fenomeni di frode IVA connesse all’introduzione sul territorio nazionale dell’autoveicolo.
2. L’esito negativo della verifica di cui al comma 1 non consente di procedere all’immatricolazione.
3. L’immatricolazione di un autoveicolo che in precedenza non ha superato i controlli di cui al comma 1 potrà essere resa procedibile laddove, a seguito di nuova verifica nell’archivio informatico del Dipartimento per i trasporti, risultino acquisiti per via telematica i dati di cui al comma 1, lettere a) e b), ovvero rimosse le cause ostative di cui al comma 1, lettera c).

Articolo 5
Entrata in vigore e abrogazioni
Il presente decreto entrerà in vigore il 5 aprile 2018. A decorrere dalla medesima data sono abrogati il decreto 30 ottobre 2007 e il decreto 29 marzo 2011, adottati dal Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate, ed ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente decreto.

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