Decreto del Ministero dell’interno 22 novembre 2019
(Gazz. Uff., 23 gennaio 2020, n. 18)
Determinazione degli importi dell’indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti.
Articolo 1
Determinazione dell’indennizzo
1. Gli importi dell’indennizzo di cui all’art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono determinati nella seguente misura:
a) per il delitto di omicidio, nell’importo fisso di euro 50.000;
b) per il delitto di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nell’importo fisso di euro 60.000 esclusivamente in favore dei figli della vittima;
c) per il delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza attenuante del caso di minore gravità prevista dall’art. 609-bis, terzo comma, del codice penale, nell’importo fisso di euro 25.000;
d) per il delitto di lesioni personali gravissime di cui all’art. 583, comma 2, del codice penale, e per il delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all’art. 583-quinquies del codice penale nell’importo fisso di euro 25.000.
2. Per i delitti indicati nel comma 1, l’importo fisso dell’indennizzo è incrementato di una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di euro 10.000.
3. Per i delitti diversi da quelli di cui al comma 1 l’indennizzo è erogato solo per la rifusione delle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di euro 15.000.
Articolo 2
Disciplina transitoria
1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto cessano gli effetti del decreto 31 agosto 2017 del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
2. Per le istanze di indennizzo già presentate alla data di pubblicazione del presente decreto e per le quali, alla stessa data, non è ancora intervenuto il decreto di liquidazione, gli importi da corrispondere sono determinati ai sensi dell’art. 1, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente confluite per gli anni 2017 e 2018 sul predetto fondo e secondo il criterio stabilito dall’art. 14, comma 4, della legge 7 luglio 2016, n. 122.
3. Gli indennizzi già liquidati alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono rideterminati sulla base dei nuovi importi fissati dall’art. 1, nel limite delle risorse di cui al comma precedente e su domanda dell’interessato, da presentare, a pena di decadenza, nel rispetto dei termini di cui all’art. 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Articolo 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Articolo 4
Efficacia
1. Il presente decreto acquista efficacia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.