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Norme Finanze Fisco Tributi

D.M. 2024 Approvazione metodologia concordato preventivo biennale

Redazionedi Redazione1 Luglio 2024
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 giugno 2024

(Gazz. Uff. 15 giugno 2024, n. 139 - in Suppl. Ord. n. 24)

Indice dei contenuti ⇣
Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale
Nota Tecnica e Metodologica Concordato Preventivo Biennale Metodologia Isa

Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale

Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) decreto legislativo: il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale»;
b) Agenzia: l’Agenzia delle entrate;
c) proposta o proposta di concordato: la proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio dell’attività di impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive ai fini del concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo;
d) concordato: il concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo;
e) ISA: gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
f) contribuenti di minori dimensioni: i contribuenti con volume di affari, di ricavi o compensi inferiori alla soglia prevista per l’applicazione degli ISA;
g) dato personale/dati personali: ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, n. 1, del regolamento (UE) n. 2016/679, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente;
h) interessato: ai sensi dell‘art. 4, paragrafo 1, n. 1, del regolamento (UE) n. 2016/679, la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento;
i) trattamento: ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, n. 2, del regolamento (UE) n. 2016/679, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali;
j) titolare del trattamento: l’Agenzia delle entrate;
k) responsabile del trattamento: SOGEI - Società generale d’informatica S.p.a., alla quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, nonché, per effetto dell’incorporazione di SOSE S.p.a., l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale e le attività di analisi e di elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale;
l) banche dati: gli archivi dei dati contenuti nell’Anagrafe tributaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nella disponibilità dell’Agenzia delle entrate;
m) Regolamento: ilregolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Articolo 2
Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale
1. È approvata, in attuazione dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo, la metodologia in base alla quale l’Agenzia formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 1, per l’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA.
2. Gli elementi necessari all’elaborazione della proposta di concordato sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui al comma 1.
3. La proposta di concordato è elaborata sulla base della metodologia approvata dal presente decreto, utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all’applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Ai fini delle rivalutazioni prospettiche della proposta di concordato sono utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL elaborate dalla Banca d’Italia.
4. Ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di applicazione degli ISA, i dati necessari per l’elaborazione della proposta, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica di cui all’allegato 1. I dati che l’Agenzia fornisce ai contribuenti per l’elaborazione della proposta di concordato sono individuati ed elaborati come indicato nel medesimo allegato 1.

Articolo 3
Oggetto e ambito temporale
1. Sulla base della metodologia approvata con il presente decreto, ai fini della proposta di concordato, sono individuati:
a. il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all’art. 15 del decreto legislativo;
b. il reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all’art. 16 del decreto legislativo;
c. il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’art. 17 del decreto legislativo.
2. I redditi e il valore della produzione netta di cui al comma 1, lettere a), b) e c), individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, rilevano ai fini della proposta di concordato per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025.

Articolo 4
Cessazione degli effetti del concordato
1. In base a quanto previsto agli articoli 19, comma 2, e30, comma 2, del decreto legislativo, fermo restando quanto previsto agli articoli 21, 22, 32 e 33 del medesimo decreto legislativo, il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista dai richiamati articoli 19, comma 2 e 30, comma 2, del decreto legislativo, rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:
a. eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
b. altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
1. danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso;
2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
3. l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;
4. la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
c. liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
d. cessione in affitto dell’unica azienda;
e. sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
f. sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

Articolo 5
Adeguamento della proposta di concordato relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024
1. L’Agenzia delle entrate tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.
2. A tal fine, i redditi di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b), e il valore della produzione netta di cui al medesimo art. 3, comma 1, lettera c), individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, sono ridotti:
a. in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
b. in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
c. in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.
3. Gli eventi straordinari di cui al comma 1 sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere a), b), e) ed f) dell’art. 4, verificatesi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato.

Articolo 6
Misure a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato ai sensi dell’art. 22, p. 2, lettera b) del Regolamento.
1. Per l’elaborazione della proposta sono trattati i dati personali comuni contenuti nelle banche dati, relativi all’identità anagrafica e alla capacità economica, tra cui i dati riguardanti gli ISA, le dichiarazioni fiscali, il patrimonio mobiliare e immobiliare, i dati contabili, i dati dei versamenti e delle compensazioni, nonché quelli tratti dalle dichiarazioni del contribuente relativi all’assenza di condanne penali per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n, 74, dall’art. 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e648-ter.1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato, di cui all’art. 10 del Regolamento. Non sono oggetto di trattamento i dati di cui all’art. 9 del Regolamento, né i dati da cui è possibile desumere, anche in via indiretta, le informazioni di cui al citato articolo.
2. I dati utilizzati per l’elaborazione della proposta sono conservati sino al termine di decadenza della potestà impositiva e, comunque, fino alla definizione di eventuali contenziosi. Decorso tale termine, i dati elaborati vengono cancellati, ferma restando la conservazione dei dati contenuti nell’Anagrafe tributaria secondo i criteri a tale scopo stabiliti in relazione alle finalità per le quali ciascun dato è stato raccolto.
3. L’Agenzia, in qualità di titolare del trattamento, tratta esclusivamente i dati personali indispensabili ed effettua le operazioni di trattamento strettamente necessarie all’elaborazione della proposta, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento.
4. L’Agenzia adotta tutte le misure necessarie per escludere i dati personali inesatti o non aggiornati dai trattamenti. A tal fine sono svolte verifiche periodiche sulla qualità dei dati, volte a garantire la correttezza, l’accuratezza, la completezza e la coerenza degli stessi.
5. A tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, l’Agenzia adotta le misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee a garantire la riservatezza, l’integrità, la disponibilità dei dati e la sicurezza dei sistemi, nonché quelle necessarie ad assicurare che i dati utilizzati siano attuali, coerenti, completi, tracciabili e ripristinabili, nel rispetto di quanto previsto dall‘art. 32 del Regolamento.
6. Nello sviluppo delle metodologie di cui all’art. 2 sono valorizzate le risultanze e le logiche che sottendono le metodologie ISA, rispetto alle quali è stato acquisito il parere della Commissione di esperti di cui al comma 8 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che si basano su criteri scientifici e consolidate procedure statistiche. La predetta Commissione, composta anche da rappresentanti delle associazioni di categoria dei contribuenti interessati, sulla base del citato comma 8 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, esprime un parere in merito all’aderenza dei modelli di stima alla realtà economica dei contribuenti operanti nei diversi settori. I dati utilizzati ai fini dello sviluppo delle metodologie ISA sono sistematicamente comunicati e aggiornati dai contribuenti interessati.
7. L’Agenzia assicura la più ampia diffusione delle metodologie di cui all’art. 2 attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
8. I risultati dei trattamenti vengono utilizzati esclusivamente ai fini del concordato. La mancata accettazione della proposta non produce alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati, con particolare riferimento alla valutazione del loro livello di affidabilità fiscale che, ai fini dell’attuazione dell‘art. 34 del decreto legislativo, resta subordinata a specifiche attività di analisi del rischio. Nell’ambito del trattamento non vengono costruite variabili desunte o derivate.
9. A tutela dei soggetti minori di età, l’Agenzia garantisce di non trattare i dati a loro riferiti, ad eccezione dei dati dei minori emancipati per i quali sono trattati esclusivamente quelli relativi all’attività d’impresa per lo svolgimento della quale tali soggetti sono autorizzati nonché quelli di cui agli articoli 11 e22 del decreto legislativo.
10. Al fine di ridurre i rischi di accessi non autorizzati o non conformi alle finalità di trattamento, l’accesso agli strumenti informatici di trattamento è consentito ai soli soggetti specificatamente autorizzati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento e dell’art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
11. Il personale specificatamente autorizzato dal titolare o dal responsabile verifica preventivamente, tramite controlli puntuali condotti su campioni rappresentativi della platea di riferimento, la corretta applicazione del modello di stima e la coerenza degli esiti delle elaborazioni svolte in attuazione della metodologia adottata. Il reddito stimato e quello effettivamente conseguito vengono raffrontati per valutare le potenziali evoluzioni della metodologia.
12. Al fine di impedire che si verifichino trattamenti illeciti o violazioni dei dati personali ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, n. 12, del Regolamento, l’Agenzia procede al controllo degli accessi ai dati e alle informazioni presenti nelle banche dati tramite misure idonee a verificare, anche a posteriori, le operazioni eseguite da ciascun soggetto autorizzato.
13. Ai fini di cui al presente articolo, l’Agenzia effettua la valutazione di impatto di cui all’art. 35 del Regolamento, procedendo periodicamente al relativo aggiornamento e al suo riesame quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento.
14. L’Agenzia fornisce apposita informativa sul trattamento dei dati tramite pubblicazione sul sito istituzionale nonché tramite il software utilizzato ai fini della visualizzazione ed eventuale accettazione della proposta.

Articolo 7
Misure per graduare la proposta di concordato
1. Al fine di garantire il graduale raggiungimento di un livello corrispondente alla piena affidabilità al termine del biennio oggetto di concordato, la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 relativa ai redditi di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b), tiene conto di quelli dichiarati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e, nella misura del 50%, del maggiore reddito individuato con la metodologia di cui all’allegato 1.
2. Ai medesimi fini indicati al comma 1, la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 relativa al valore della produzione netta di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), tiene conto di quanto dichiarato per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e dell’importo individuato come al medesimo comma 1.

Articolo 8
Effetti finanziari
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Nota Tecnica e Metodologica Concordato Preventivo Biennale Metodologia Isa

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