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Banca Borsa Mercati finanziari Norme

DM 226 2015 – Disciplina del prestito vitalizio ipotecario.

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano8 Marzo 2016Aggiornato il:8 Marzo 2016
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 dicembre 2015 n. 226

(Gazz. Uff., 16 febbraio 2016, n. 38)

Indice dei contenuti ⇣
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 dicembre 2015 n. 226
Regolamento recante norme in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario, ai sensi dell’articolo 11-quaterdecies, comma 12-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44.

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 dicembre 2015 n. 226

Regolamento recante norme in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario, ai sensi dell’articolo 11-quaterdecies, comma 12-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44.

 

Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) “legge”: il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44;
b) “finanziamento”: il prestito vitalizio ipotecario di cui al comma 12 dell’articolo 11-quaterdecies della legge;
c) “immobile”: l’immobile residenziale e le relative pertinenze oggetto di iscrizione ipotecaria a garanzia del prestito vitalizio ipotecario, ai sensi del comma 12-quater dell’articolo 11-quaterdecies della legge;
d) “soggetto finanziato”: la persona fisica o le persone fisiche sottoscrittrici del contratto di prestito vitalizio ipotecario;
e) “soggetto richiedente”: la persona fisica o le persone fisiche che chiedono di sottoscrivere il contratto di prestito vitalizio ipotecario;
f) “finanziatore”: il soggetto, di cui al comma 12 dell’articolo 11-quaterdecies della legge, erogante il prestito vitalizio ipotecario;
g) “cap”: l’eventuale soglia massima del tasso variabile che non può essere superata.

 

Art. 2
Regole per l’offerta al pubblico dei prestiti vitalizi ipotecari, trasparenza e certezza dell’importo oggetto del finanziamento, dei termini di pagamento, degli interessi e di ogni altra spesa dovuta
1. Nel contratto di finanziamento sono presenti, secondo la scelta effettuata dal soggetto finanziato ai sensi dell’articolo 11-quaterdecies, comma 12-bis, della legge, anche in allegato al contratto stesso due prospetti esemplificativi, chiamati “Simulazione del piano di ammortamento”, che illustrano il possibile andamento del debito nel tempo, evidenziando anno per anno separatamente il capitale e gli interessi, uno applicando il tasso contrattuale al momento della stipula del prestito vitalizio ipotecario, e l’altro simulando al terzo anno dalla stipula del contratto di prestito ipotecario vitalizio uno scenario di rialzo dei tassi di interesse non inferiore a 300 punti base rispetto al tasso vigente al momento della stipula del contratto o, se ha un valore inferiore a questa ipotesi, all’eventuale cap previsto dal contratto. I prospetti devono avere una durata minima pari alla differenza tra l’età del soggetto finanziato più giovane e 85 anni e comunque non inferiore a 15 anni, ed includere tutti gli oneri dovuti al finanziatore al momento della stipula.
2. Il prospetto può essere unico quando il finanziamento è stipulato ad un tasso fisso e si fa riferimento al tasso fisso previsto contrattualmente.
3. È fatto assoluto divieto al finanziatore di esigere il pagamento delle spese sostenute per le attività svolte dal finanziatore nell’ipotesi in cui il soggetto richiedente decide di non sottoscrivere il finanziamento.
4. La documentazione precontrattuale che il finanziatore consegna al soggetto richiedente è la medesima prevista per i mutui ipotecari dalle “Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 18 settembre 2009, e successive modificazioni, in quanto applicabili. È fatto, altresì, obbligo al finanziatore di consegnare gratuitamente al soggetto richiedente, almeno 15 giorni prima dell’eventuale stipula del contratto, un prospetto informativo contenente in modo chiaro le seguenti informazioni minime:
a) l’importo finanziato con la corrispondente indicazione della percentuale del valore di perizia dell’immobile dato in garanzia;
b) l’indicazione della somma che sarà erogata al soggetto finanziato al netto delle imposte e di tutti i costi legati al finanziamento, compresi quelli di istruttoria, notarili, della perizia estimativa e della polizza assicurativa.
5. Deve sempre essere garantito il diritto per il soggetto finanziato di acquistare liberamente la obbligatoria polizza assicurativa sull’immobile anche da un soggetto diverso dal finanziatore.
6. È fatto obbligo al finanziatore di inviare con periodicità annuale al soggetto finanziato un resoconto riportante dettagliatamente gli importi costituenti il capitale finanziato e quelli costituenti il capitale da restituire a scadenza, ai sensi delle “Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 18 settembre 2009, e successive modificazioni, in quanto applicabili.
7. Nel caso in cui il soggetto finanziato, al momento della stipula del finanziamento, risulta coniugato, ovvero convivente more uxorio da almeno un quinquennio documentato attraverso la presentazione di un certificato di residenza storico, e nell’immobile posto a garanzia risiedano entrambi i coniugi o conviventi more uxorio, il contratto deve essere sottoscritto da entrambi anche se l’immobile è di proprietà di uno solo di essi, purché i requisiti di età previsti dall’articolo 11-quaterdecies, comma 12, della legge siano posseduti da entrambi i sottoscrittori.

 

Art. 3
Casi e formalità che comportano una riduzione significativa del valore di mercato dell’immobile
1. Il rimborso integrale del finanziamento in un’unica soluzione può essere richiesto dal finanziatore nei seguenti casi:
a) al momento della morte del soggetto finanziato; se il finanziamento è cointestato, tale condizione si avvera al momento della morte del soggetto finanziato più longevo;
b) se vengono trasferiti, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull’immobile dato in garanzia, in particolare:
1) nel caso in cui la proprietà dell’immobile, o una sua quota, è venduta o trasferita a qualsiasi titolo, fatto salvo il caso di trasferimento mortis causa della proprietà, anche pro quota, in cui si applica la lettera a);
2) salvo quanto previsto diversamente nel contratto, nel caso in cui è concesso un godimento d’usufrutto, d’uso, di abitazione o un diritto di superficie in relazione all’immobile;
3) nel caso di concessione di servitù non presenti al momento della stipula del finanziamento;
c) qualora siano imputabili al soggetto finanziato, o a terzi datori d’ipoteca, atti compiuti con dolo o colpa grave che riducano significativamente il valore dell’immobile;
d) qualora siano costituiti diritti reali di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare sull’immobile;
e) qualora siano apportate modifiche all’immobile rispetto al suo stato originale come documentato in sede di perizia e dalla documentazione catastale, senza accordo con il finanziatore, anche se con la necessaria autorizzazione o notificazione alle autorità competenti, ovvero modifiche che comunque limitino la libera circolazione dell’immobile;
f) qualora l’incuria o la mancanza di adeguata manutenzione abbia determinato la revoca dell’abitabilità dell’immobile;
g) qualora altri soggetti, dopo la stipula del finanziamento, prendano la residenza nell’immobile, ad eccezione dei familiari del soggetto finanziato; a questi fini come familiari si intendono i figli, nonché il coniuge o convivente more uxorio e il personale regolarmente contrattualizzato che convive con il soggetto finanziato per prestare a lui o alla sua famiglia i suoi servizi;
h) nel caso in cui l’immobile oggetto di garanzia subisca procedimenti conservativi o, esecutivi di importo pari o superiore al venti per cento del valore dell’immobile concesso in garanzia o ipoteche giudiziali.
2. Tutte le spese necessarie alla dimostrazione dell’avveramento di una delle condizioni di cui al comma 1 sono ad esclusivo carico del finanziatore.

Art. 11-quaterdecies, comma 12-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2005
Il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite l’Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori, con proprio decreto, adotta un regolamento nel quale sono stabilite le regole per l’offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e sono individuati i casi e le formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell’immobile, tale da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento, e con il quale garantire trasparenza e certezza dell’importo oggetto del finanziamento, dei termini di pagamento, degli interessi e di ogni altra spesa dovuta.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 dicembre 2015 n. 226
Regolamento recante norme in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario, ai sensi dell’articolo 11-quaterdecies, comma 12-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44.
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