Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022
(Gazz. Uff. 26 ottobre 2022, n. 251)
Definizione dei criteri e delle modalità per la verifica dei presupposti e per l’erogazione dei contributi a valere sul fondo per genitori lavoratori separati o divorziati per garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento.
Art. 1 Oggetto
1. Con il presente decreto sono definiti i criteri e le modalità per la verifica dei presupposti e per l’erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui all’art. 12-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 come modificato dall’art. 9-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
Art. 2 Soggetti beneficiari
1. Il contributo spetta al genitore in stato di bisogno che deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto, dovuta all’incapacità a provvedervi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per effetto della quale ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019.
2. Ai fini del comma 1: a) il contributo è erogato esclusivamente a favore dei genitori che risultino conviventi con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave alla data della mancata percezione dell’assegno successivamente all’8 marzo 2020; b) l’handicap è considerato grave quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione ai sensi dell’art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; c) ai fini della individuazione dei criteri per lo stato di bisogno, il reddito del richiedente relativo all’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento deve essere inferiore o uguale all’importo di euro 8.174,00.
3. Il contributo è erogato esclusivamente ai genitori che non abbiano ricevuto l’assegno di mantenimento o lo abbiano ricevuto in maniera parziale nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, data nella quale è venuto a cessare lo stato di emergenza.
Art. 3 Criteri e modalità di erogazione dei contributi
1. Il contributo è corrisposto in unica soluzione, in misura pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento di cui è titolare il richiedente, fino a concorrenza di euro 800,00 mensili, e per un massimo di dodici mensilità, tenuto conto delle disponibilità del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino ad esaurimento delle risorse del medesimo fondo.
Art. 4 Istanza al fondo
1. La procedura di accesso al contributo del Fondo è attuata, su istanza del soggetto beneficiario, mediante avviso pubblico del Dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sul sito istituzionale www.famiglia.gov.it
2. L’istanza di cui al comma 1 deve in ogni caso contenere, a pena di inammissibilità, la dichiarazione resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, concernente: a) le generalità e i dati anagrafici del richiedente; b) il codice fiscale; c) gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale; d) l’importo dell’assegno di mantenimento di cui è titolare il richiedente, relativo al periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, e l’ammontare delle somme non versate a titolo di mantenimento, nello stesso periodo di tempo, dal coniuge obbligato; e) se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l’indicazione della sussistenza dell’obbligo disposto dal giudice di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell’art. 156, sesto comma, del codice civile; f) il reddito eventualmente percepito nel corso dell’annualità per la quale non è stato corrisposto, in tutto o in parte, l’assegno di mantenimento. Relativamente ai contributi da erogare per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2022, il reddito eventualmente percepito nel corso dell’anno 2021; g) la dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l’inadempienza e l’emergenza epidemiologica da COVID-19 quale fattore determinante la cessazione, la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa del coniuge obbligato, nei termini indicati dalla legge; h) l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l’interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa al monitoraggio della pratica.
3. All’istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità: a) copia del documento di identità del richiedente; b) copia del titolo che fonda il diritto all’assegno di mantenimento.
4. La firma in calce all’istanza è esente dall’autentica, ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Il Dipartimento provvede alla verifica dei presupposti consultando, per quanto di competenza: a) l’Agenzia delle entrate, ai fini dell’accertamento della situazione reddituale del genitore tenuto al mantenimento; b) gli uffici giudiziari competenti ai fini dell’accertamento dell’importo dovuto.
Art. 5 Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri di cui al presente decreto si provvede a valere sul capitolo di spesa n. 531 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri «Fondo per i lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento» nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2022. 2. AI fine di garantire l’efficace corresponsione dei benefici, il Dipartimento delle politiche della famiglia può avvalersi della collaborazione di enti pubblici o privati, mediante stipula di apposita convenzione, per la gestione delle istanze e l’erogazione dei contributi. Agli eventuali oneri di cui al presente comma si provvede nel limite massimo dell’1% dell’importo del Fondo. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.