Close Menu
MioLegale.it
  • Home
  • Calcolatori
  • Utilità legali
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagram
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze
MioLegale.it
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagramRSS
  • Home
    1. Ultimi articoli
    2. Notizie giuridiche
    3. Giurisprudenza
    4. Norme
    5. Guide di diritto
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Avvocati: iscrizione contemporanea a due albi professionali
    27 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Riordino della tassazione dei redditi dei terreni
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Limiti liquidi nel bagaglio a mano: cosa cambia dal 2025 per i voli aerei
    28 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Recupero dei tossicodipendenti, edilizia penitenziaria e revisione delle circoscrizioni giudiziarie
    23 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    La destinazione di area privata a parcheggio pubblico non comporta esproprio
    1 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Annotazione nel Casellario ANAC della risoluzione per inadempimento
    20 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.L. 95/2025 Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese
    17 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Legge 196/2009 Legge di contabilità e finanza pubblica
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.Lgs. 192/2024 Revisione IRPEF IRES
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Gratuito patrocinio: guida ai requisiti e al reddito aggiornato al 2025
    24 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cosa è l’ora legale e perché si passa dall’ora solare a quella legale
    29 Marzo 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio
    18 Settembre 2024
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Quali sono le aliquote IRPEF? Scaglioni aggiornati 2025
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cassazione civile, sez. II, 24 marzo 2023, n. 8459
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
  • Calcolatori
    • Danno alla persona
      • Danno non patrimoniale
      • Danno Tribunale di Milano
      • Danno Tribunale di Roma
      • Danno perdita parentale Milano
      • Danno morte congiunto Roma
      • Equo indennizzo
      • Danno lesioni macropermanenti
      • Danno lesioni micropermanenti
    • Interessi e calcoli finanziari
      • Piano di ammortamento
      • Tasso di interesse Tan e Taeg
      • Interesse semplice
      • Interesse composto
    • Interessi legali e moratori
      • Interessi legali
      • Interessi moratori
      • Interessi mora appalti pubblici
    • Rivalutazione Istat
      • Interessi legali e rivalutazione
      • Devalutazione monetaria
      • Rivalutazione monetaria
    • Termini processuali
      • Termini processuali
      • Termini art 171-ter 189 275 cpc
      • Calcolo termini separazione divorzio
      • Prescrizione diritti
    • Calcolo date e scadenze
      • Data futura o passata
      • Età anagrafica esatta
      • Giorni tra due date
    • Fatturazione imposte e tasse
      • Nuova IMU
      • Imu e Tasi
      • Imposte compravendita
      • Imposte locazione
      • Fattura diretta e inversa
      • Scorporo IVA
    • Compensi professionali
      • Compenso curatore fallimentare
      • Compenso delegato alla vendita
      • Calcolo fattura avvocato
      • Calcolo parcella avvocato
    • Proprietà e Usufrutto
      • Valore catastale immobili
      • Usufrutto vitalizio
      • Usufrutto a termine
    • Percentuali e quote
      • Calcolo percentuale
      • Calcolo quote percentuali
      • Calcolo sconto e ricarico
      • Calcolo valore senza sconto o ricarico
    • Contributo unificato Diritti copia
      • Diritti di copia
      • Contributo unificato
    • Patteggiamento e mediazione
      • Costi mediazione civile
      • Aumento riduzione pena
    • Successioni e pensioni
      • Pensione di reversibilità
      • Quote ereditarie
  • Utilità legali
    • Utilità per avvocati
      • Tabella diritti di copia
      • Contributo unificato
      • Codici iscrizione al ruolo
      • Riforma Cartabia Civile
      • Compenso avvocati
    • Tassi di interesse Indici Istat
      • Ultimo indice Istat
      • Tassi soglia usura
      • Tasso interessi di mora
      • Tabella interessi appalti pubblici
      • Tasso interessi legali
    • Medicina legale
      • Tabella lesioni causa servizio
      • Tabella lesioni micropermanenti
      • Tabella risarcimento micropermanenti
      • Tabella menomazioni INAIL
      • Tabelle danno biologico INAIL
      • Tabelle Tribunale di Milano
      • Tabelle Tribunale di Roma
    • Codice della Strada
      • Tabelle alcolemiche
      • Tabella punti patente
    • Proprietà e catasto
      • Coefficienti usufrutto
      • Categorie Catastali
    • Formulario Civile e Penale
      • Formulario civile
      • Formulario penale
      • Testimonianza scritta
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
MioLegale.it
Home»Norme
Norme Ordine pubblico Sanità

D.P.R. 47/2023 Disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem

Redazionedi Redazione2 Maggio 2023Aggiornato il:2 Maggio 2023
StampaEmailWhatsAppTelegramLinkedInTwitterFacebookReddit
iscrizione contemporanea a due albi professionali

Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2023, n. 47

(Gazz. Uff.28 aprile 2023, n.99)

DPR 47/2023 Regolamento recante norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.

Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 8 della legge 10 febbraio 2020, n. 10, le modalità e i tempi di conservazione, richiesta, trasporto, utilizzo e restituzione del corpo del defunto oggetto di disposizione post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica, indica le cause di esclusione dell’utilizzo dei corpi dei defunti, prevede le disposizioni di raccordo con l’ordinamento dello stato civile disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e detta la disciplina delle iniziative che le regioni e le Aziende sanitarie locali adottano per promuovere la conoscenza delle disposizioni della legge n. 10 del 2020 tra i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private, gli esercenti le professioni sanitarie e i cittadini.
2. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento le attività di prelievo e trapianto degli organi e dei tessuti di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91, che sono garantite nel rispetto delle condizioni stabilite con priorità temporale rispetto a quelle discendenti dall’atto di disposizione di cui alla legge n. 10 del 2020.

Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «centri di riferimento»: strutture universitarie, aziende ospedaliere di alta specialità e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), individuati per la conservazione e l’utilizzazione dei corpi dei defunti ai fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica di cui all’articolo 4, comma 1, della legge n. 10 del 2020, e iscritti nell’elenco nazionale dei centri di riferimento di cui articolo 5 della medesima legge;
b) «disponente»: persona che dispone del proprio corpo o dei tessuti post mortem, mediante una dichiarazione di consenso all’utilizzo dei medesimi redatta nelle forme previste dall’articolo 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, relativa al consenso informato e alle disposizioni anticipate di trattamento;
c) «fiduciario»: persona di fiducia del disponente indicata dal medesimo nella dichiarazione di consenso all’utilizzo del proprio corpo o dei tessuti post mortem e incaricata di comunicare al medico che ha accertato il decesso l’esistenza dell’atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti post mortem del disponente.

Art. 3 Cause di esclusione dell’utilizzo
1. Ferma restando l’applicazione delle norme previste per i casi di morte violenta o quando vi è il sospetto che la morte sia dovuta a reato, sono esclusi dall’utilizzo ai fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica i corpi:
a) affetti da HIV, HBV, HCV, tubercolosi, sifilide, encefalopatie spongiformi trasmissibili, infezioni correlate all’assistenza - nei casi in cui l’infezione costituisca causa esclusiva o prevalente del decesso - e infezioni correlate all’antimicrobico-resistenza, SARS-CoV-2 - inclusi i casi probabili, sospetti e confermati -, infezioni emergenti o particolari patologie in grado di esporre a grave rischio la salute degli operatori del settore;
b) sottoposti a trattamenti recenti con radionuclidi terapeutici;
c) sottoposti a riscontro diagnostico o ad autopsia giudiziaria;
d) con gravi mutilazioni ed estese ferite aperte di natura post-traumatica;
e) di individui suicidi;
f) di individui deceduti all’estero.
2. Il centro di riferimento competente per territorio ha la facoltà di rifiutare il corpo, dandone immediatamente informazione al medico che ha accertato il decesso nei seguenti casi: a) mancato ricevimento da parte dell’Azienda sanitaria locale della certificazione medica attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive entro cinque giorni dal decesso;
b) trasporto differito, che non consente l’arrivo della salma presso il centro di riferimento entro sette giorni dal decesso.

Art. 4 Modalità di richiesta, trasporto e tempi di conservazione e utilizzo dei corpi
1. Il medico che accerta la morte ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 10 del 2020, acquisita dal fiduciario la notizia della volontà del disponente, individua il centro di riferimento competente per territorio, ovvero quello più prossimo al luogo dove è avvenuto il decesso, attraverso l’elenco pubblicato sul sito del Ministero della salute ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 10 del 2020, e comunica la notizia della morte del disponente al centro di riferimento individuato.
2. Nel caso in cui il centro di riferimento competente per territorio individuato non è in grado di poter accogliere il corpo per motivi contingenti connessi all’organizzazione dell’attività del centro medesimo, il medico che accerta la morte individua un altro centro di riferimento secondo il criterio di prossimità di cui al comma 1.
3. Accertata da parte del centro di riferimento di cui al comma 1, la presenza presso la banca dati di cui all’articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), della dichiarazione di consenso di cui all’articolo 3 della legge n. 10 del 2020, il responsabile del centro di riferimento inoltra entro le successive quarantotto ore all’Azienda sanitaria locale ove è avvenuto il decesso la richiesta di acquisizione del corpo e provvede al prelievo del medesimo dandone notizia all’Azienda sanitaria locale di appartenenza del disponente. L’Azienda sanitaria locale del luogo del decesso autorizza la destinazione del corpo al centro di riferimento richiedente inviando, anche telematicamente, al medesimo centro la copia del certificato necroscopico, della scheda di morte ISTAT e della eventuale documentazione sanitaria relativa all’ultimo ricovero. Resta ferma la possibilità per il responsabile del centro di riferimento di richiedere alla struttura sanitaria ove è avvenuto il decesso o al medico di medicina generale ulteriore documentazione sanitaria finalizzata all’adeguato e corretto utilizzo del corpo. Il centro di riferimento è tenuto a conservare la documentazione relativa all’accertamento di morte e la documentazione sanitaria per un periodo di dieci anni dal decesso del disponente. L’Azienda sanitaria locale del luogo del decesso invia al comune dove la stessa ha sede la copia dell’autorizzazione alla destinazione del corpo e richiede, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e da eventuali norme regionali, il rilascio dell’autorizzazione al trasporto del corpo presso il centro medesimo, dandone contestualmente comunicazione all’ufficiale dello stato civile ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 5.
4. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto resta in obitorio almeno per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica.
5. Il centro di riferimento che riceve il corpo del disponente deve possedere i requisiti stabiliti con decreto del Ministero della salute ed essere iscritto nell’elenco nazionale dei centri di riferimento di cui articolo 5 della legge n. 10 del 2020.
6. Il centro di riferimento ricevuto il corpo provvede alla identificazione, all’attestazione dello stato del corpo e alla registrazione della relativa documentazione. Il centro di riferimento adotta misure idonee a garantire la tracciabilità di tutte le fasi di utilizzo del corpo e delle parti anatomiche anche ai fini della successiva restituzione.
7. Le attività dei centri di riferimento che utilizzano il corpo, o i suoi organi o tessuti, avvengono nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 2, della legge n. 10 del 2020.
8. Dopo l’utilizzo, il corpo viene restituito in condizioni dignitose alla famiglia entro il termine di dodici mesi dalla data della consegna. Nel caso in cui la famiglia non richieda la restituzione del corpo al centro di riferimento, il centro medesimo provvede alla sepoltura ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, o alla cremazione, nel caso in cui il defunto abbia espresso una volontà in tal senso, ai sensi dell’articolo 79 del predetto decreto n. 285 del 1990, nonché delle norme regionali di attuazione della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante la disciplina della cremazione e dispersione delle ceneri. In entrambi i casi, il responsabile del centro di riferimento inoltra al comune del luogo ove è avvenuto il decesso la relativa richiesta di trasporto del corpo.

Art. 5 Raccordo con l’ordinamento dello stato civile
1. L’ufficiale dello stato civile, acquisita la comunicazione di cui all’articolo 4, comma 3, differisce gli adempimenti relativi alle autorizzazioni all’inumazione alla tumulazione alla cremazione al temine dell’utilizzo del corpo, o dei suoi organi o tessuti.
2. Terminato l’utilizzo del corpo, per l’autorizzazione all’inumazione, alla tumulazione e alla cremazione si rinvia alle disposizioni previste dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, dall’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, nonché dalla legge n. 130 del 2001 e dalle relative norme regionali di attuazione.
3. Qualora il corpo venga restituito alla famiglia o nel caso in cui il corpo non sia stato accolto da nessun centro di riferimento nelle ipotesi di cui all’articolo 3, comma 2, la relativa richiesta è avanzata dai congiunti del disponente all’ufficiale dello stato civile, nel caso di inumazione e di tumulazione, o al Sindaco-ufficiale dello stato civile, nel caso di cremazione, del comune ove ha avuto luogo il decesso del disponente.
4. Nell’ipotesi in cui la famiglia non richieda la restituzione del corpo, il responsabile del centro di riferimento formula apposita istanza all’ufficiale dello stato civile, nel caso di inumazione e di tumulazione, o al Sindaco-ufficiale di stato civile, nel caso di cremazione, del comune ove ha avuto luogo il decesso del disponente.

Art. 6 Disciplina delle iniziative di informazione rivolta alle regioni e alle strutture sanitarie per dare diffusione all’informazione.
1. Le regioni e le aziende sanitarie locali, anche attraverso il coinvolgimento dei centri di riferimento, adottano le iniziative di informazione e di comunicazione di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 10 del 2020, tenendo conto delle seguenti indicazioni: a) l’informazione del personale medico e sanitario avviene attraverso la diffusione della conoscenza della disciplina in tema di disposizioni del proprio corpo e dei tessuti post mortem ai fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica e, in particolare, delle relative modalità di attuazione;
b) il materiale informativo deve contenere le indicazioni necessarie per la corretta informazione dei cittadini sull’utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem ai fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica e deve esserne data diffusione sul territorio anche tramite le amministrazioni comunali e le associazioni di volontariato.

Art. 7 Clausola di invarianza finanziaria
1. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
Biotestamento Morte
Sullo stesso argomento
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Risarcimento danno per la morte di un prossimo congiunto, la sofferenza del familiare superstite si presume
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni
iscrizione contemporanea a due albi professionali
D.M. 2023 Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni
iscrizione contemporanea a due albi professionali
In articulo mortis
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Calcolo della pensione di reversibilità
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Calcolo risarcimento danno da perdita parentale Tribunale di Milano
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Matrimonio straniero con italiano: il decesso del coniuge non impedisce di ottenere la cittadinanza
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Il danno da perdita parentale deve essere liquidato con sistema a punti
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Comparsa di costituzione e richiesta di prosecuzione del processo interrotto
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Telegram
  • Instagram
  • WhatsApp
In contatto con MioLegale.it
  • Servizi Studio Legale
  • Consulenza legale online
  • Collabora con MioLegale.it
  • Recapiti telefonici ed email
  • Newsletter giuridica
  • Scrivi alla redazione
Newsletter
Di tendenza
AssegnoAvvocatiAvvocatoBancaCompensoCoronavirusCovid-19DannoFallimentoLavoroLicenziamentoMinoriPensionePrivacyReatoRisarcimentoSeparazioneSocietà
Ipse Dixit
  • Ratione materiae.

© Avv. Gianluca Lanciano 2006-2025 MioLegale.it ® Note Legali e Privacy
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze

Scrivi nel campo “Cerca…” e premi invio o cerca per cercare. Premi la X n alto a destra o il tasto Esc sulla tastiera per annullare.

Assistente AI di MioLegale.it
Le conversazioni sono inviate ad un fornitore esterno (OpenAI) per generare risposte. Non inserire dati personali sensibili.
L’assistente AI di MioLegale offre informazioni generali. Non costituisce consulenza legale. Verifica sempre le fonti e le date di aggiornamento.

Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it