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Fondo solidarietà mutui prima casa art 54 DL 18/2020

Redazionedi Redazione29 Marzo 2020Aggiornato il:29 Marzo 2020
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 25 marzo 2020

(Gazz. Uff. del 28 marzo 2020, n. 82)

Indice dei contenuti ⇣
Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Capo I Integrazioni strutturali alla disciplina del fondo
Capo II Interventi in deroga alla disciplina del fondo ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
Capo III Disposizioni finali

Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

 

Capo I
Integrazioni strutturali alla disciplina del fondo

Art. 1 Sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro
1. Ferme restando le ipotesi di cui all’art. 2, comma 3 del DM n. 132/2010, ai fini dell’accesso ai benefici del Fondo, ai sensi della lettera c-bis dell’art. 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, rilevano le seguenti situazioni:
i) sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;
ii) riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo.
2. Per gli eventi di cui al comma 1, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per durata massima complessiva non superiore a: a) 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
b) 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
c) 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.
3. Ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo.
4. Il richiedente deve allegare all’istanza di accesso al Fondo copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, o la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito, o la dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.

Art. 2 Ammontare delle agevolazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, sono rimborsati dal Fondo alle banche gli interessi compensativi, nella misura definita dall’art. 2, comma 478 della legge n. 244/2007, come modificato dall’art. 54, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
2. Ai fini del calcolo degli interessi compensativi di cui al comma 1 si applica il tasso di interesse contrattuale vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo.
3. La sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
4. Le modalità di calcolo di cui al presente articolo si applicano alle istanze presentate dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché alle sospensioni già concesse per le quali il Fondo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbia ancora liquidato l’importo dovuto ai sensi dell’art. 3 del DM n. 132/2010.

Capo II
Interventi in deroga alla disciplina del fondo ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Art. 3 Ambito di applicazione
Le previsioni di cui al presente Capo si applicano, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo, nel periodo indicato dall’art. 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Art. 4 Lavoratori autonomi e liberi professionisti
1. L’ammissione ai benefici del Fondo è concessa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
2. Per lavoratore autonomo si intende il soggetto la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
3. Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.

Art. 5 Modalità di accesso al Fondo in deroga alla disciplina
1. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), già prevista dall’art. 2, comma 1, lettera c) del DM n. 132/2010.
2. Le banche mutuatarie provvedono ad assicurare in ogni caso adeguate modalità di ricezione delle istanze, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 6 del DM n. 132/2010.
3. Ai fini del rispetto del limite massimo dei 18 mesi del periodo di sospensione di cui all’art. 2, comma 4, lettera c) del DM 132/2010, non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.

Capo III
Disposizioni finali

Art. 6 Disposizioni operative e finali
1. Il gestore del Fondo assicura l’immediata estensione dell’operatività del Fondo ai sensi delle specifiche previsioni legislative e del presente decreto e provvede a rendere disponibile sul proprio sito internet il modello aggiornato per la domanda di accesso al Fondo. Allo scopo, per l’esercizio 2020 non operano i limiti massimi delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione fissati nel disciplinare di affidamento della gestione del Fondo di cui all’art. 5 del DM n. 132/2010, come da ultimo modificato dall’atto aggiuntivo in data 15 luglio 2019.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DM n. 132/2010 non incompatibili con le previsioni introdotte dall’art. 26 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall’art. 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
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