Decreto Ministero della Giustizia, 11 marzo 2015, n. 36
(Gazz. Uff. 31 marzo 2015, n. 75)
Art. 1 Definizioni 1. Nel presente decreto sono nominati: a) «decreto-legge»: il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10; b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni»; c) «Garante»: il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, istituito ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge; d) «Ufficio»: l’Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, istituito ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge; e) «Protocollo ONU»: Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato dalla legge 9 novembre 2012, n. 195; Art. 2 Il Garante 1. Il Garante, nel rispetto delle competenze di cui all’articolo 7 del decreto-legge: a) determina gli indirizzi e i criteri generali ai quali si informa l’attività dell’Ufficio e definisce gli obiettivi da realizzare, verificandone l’attuazione; b) adotta il codice di autoregolamentazione delle attività dell’Ufficio, recante la disciplina del funzionamento, i principi guida della sua condotta, dei componenti dell’Ufficio e di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Garante, in conformità ai principi di cui alla parte IV, articoli da 17 a 23, del Protocollo ONU; c) redige la relazione annuale sull’attività svolta da trasmettere ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, al Ministro dell’interno e al Ministro della giustizia, di cui all’articolo 7, comma 5, lettera g), del decreto-legge. La relazione contiene, altresì, l’illustrazione degli obiettivi e l’analisi dei risultati raggiunti, ed è pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia. Art. 3 Sede e beni strumentali dell’Ufficio 1. L’Ufficio ha sede a Roma, in locali messi a disposizione dal Ministero della giustizia. 2. Il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destina all’Ufficio gli arredi ed i beni mobili strumentali, anche di tipo informatico, necessari al suo funzionamento e provvede, mediante le strutture e i beni di propria pertinenza, alle eventuali esigenze organizzative e di supporto logistico per lo svolgimento dei compiti del Garante sull’intero territorio nazionale. Art. 4 Composizione dell’Ufficio 1. All’Ufficio è assegnato personale del Ministero della giustizia in numero di venticinque unità, ripartite tra le qualifiche individuate secondo la pianta organica stabilita dal Garante di concerto con il Ministro della giustizia e sentite le organizzazioni sindacali. 2. Il Garante provvede alla gestione e alla valutazione del personale assegnato all’Ufficio, che opera in via esclusiva alle sue dipendenze e non può essere destinato ad altri uffici senza il suo parere favorevole. Art. 5 Organizzazione dell’Ufficio 1. L’organizzazione dell’Ufficio è ispirata ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell’attività amministrativa. 2. Il Garante, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di organizzazione ed articolazione interna dell’Ufficio, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo. Art. 6 Rimborso delle spese 1. Al Garante è assicurato il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle competenze attribuite dall’articolo 7 del decreto-legge, con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia preordinati al rimborso delle spese per missioni all’interno.