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Norme Affari costituzionali

Legge 157/1999 Rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie

Redazionedi Redazione8 Giugno 2025Aggiornato il:8 Giugno 2025
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Legge 3 giugno 1999, n. 157

(Gazz. Uff., 4 giugno 1999, n. 129)

Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.

Articolo 1
Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici.
(commi abrogati)
4. In caso di richiesta di uno o più referendum, effettuata ai sensi dell’art. 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, è attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a euro 2.582.285 annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validità di partecipazione al voto. Analogo rimborso è previsto, sempre nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le richieste di referendum effettuate ai sensi dell’art. 138 della Costituzione.
(commi abrogati)

Articolo 2
Requisiti per partecipare al riparto delle somme.

(comma abrogato)
2. All’art. 9, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: “almeno il 3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “almeno l’1 per cento”.]

Articolo 3
Risorse per accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.
(commi abrogati)

Articolo 4
Erogazioni liberali.
1. All’art. 13- bis, comma 1- bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, le parole: “compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire” sono sostituite dalle seguenti: “compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire”.

Articolo 5
Disciplina fiscale dell’attività di movimenti e partiti politici ed agevolazioni.
1. All’art. 13- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“ 1-bis. Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l’adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari”.
2. Nella tabella di cui all’allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
“Art. 27- ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l’adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari”.
3. Alla tabella allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
“Art. 11- ter. - 1. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l’adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari”.
4. All’art. 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“ 4-bis. Non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici”.
5. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera e ), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
6. I consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono prevedere nei loro regolamenti le forme per l’utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai partiti politici le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l’utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti.
7. Hanno diritto alle agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 i partiti o movimenti politici che abbiano propri rappresentanti eletti nelle elezioni politiche, regionali, provinciali o comunali o per il Parlamento europeo.

Articolo 6
Modifiche ed integrazioni all’art. 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2.
1. All’art. 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dopo il comma 1- quater, sono aggiunti i seguenti:
“ 1- quinquies. I movimenti e partiti politici che hanno usufruito dei contributi per l’anno finanziario 1998 sono tenuti, ai sensi del comma 1- bis, al conguaglio delle somme già ricevute, che risultino eventualmente in eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti. A tale fine, a decorrere dall’anno 2000, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro delle finanze, determina l’eventuale ammontare in eccesso dei fondi ed approva un piano di ripartizione delle somme, che i movimenti e partiti politici di cui al comma 1- bis restituiscono a titolo di conguaglio dei contributi già ricevuti. La restituzione delle somme è effettuata mediante il versamento di rate annuali, per un periodo non eccedente i dieci anni. L’ammontare delle rate annuali non può essere inferiore al 10 per cento delle somme già ricevute che risultino in eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti. I movimenti e partiti politici che non hanno diritto al rimborso delle spese elettorali versano le somme in eccesso con cadenza annuale, per un periodo di cinque anni, nella misura del 20 per cento annuo del totale delle somme complessivamente dovute.
1-sexies. Nel caso in cui si verifichi l’estinzione di uno o più movimenti o partiti politici prima dell’integrale versamento del conguaglio dovuto ai sensi del comma 1- quinquies, le relative somme che risultino ancora da versare sono portate in detrazione dai fondi di cui agli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515”.

Articolo 6 bis
Garanzia patrimoniale
1. Le risorse erogate ai partiti ai sensi della presente legge costituiscono, ai sensi dell’articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti e movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori dei partiti e movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l’adempimento delle obbligazioni del partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.

Articolo 7
Disposizioni transitorie.
1. Per l’anno finanziario 1999, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, determina con proprio decreto, da adottare ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, l’ammontare del fondo da ripartire tra i partiti e movimenti politici aventi diritto, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti nel 1998, ai sensi dell’art. 1 della citata legge n. 2 del 1997.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è effettuata la ripartizione del fondo tra i partiti e movimenti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 2 della citata legge n. 2 del 1997. L’erogazione delle somme spettanti sulla base della predetta ripartizione avrà luogo negli esercizi finanziari 2000, 2001 e 2002, nei limiti delle disponibilità determinatesi in base all’applicazione dell’art. 9 della presente legge. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Dalle somme spettanti ad ogni movimento o partito politico ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, viene trattenuto l’ammontare dei contributi eventualmente ricevuti in eccesso per l’anno finanziario 1998, rispetto alle dichiarazioni effettuate dai contribuenti nel 1997, ai fini del conguaglio previsto dall’art. 4, comma 1- bis, della citata legge n. 2 del 1997.

Articolo 8
Testo unico.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico compilativo nel quale devono essere riunite e coordinate le norme di legge vigenti in materia di:
a) rimborso delle spese elettorali e finanziamenti a favore di partiti, movimenti politici, candidati e titolari di cariche elettive;
b) agevolazioni a favore dei medesimi soggetti di cui alla lettera a );
c) controlli e sanzioni previsti dalla legge.
2. Lo schema di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, è trasmesso, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1, alle Camere per l’acquisizione del parere delle commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dall’assegnazione; trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito.

Articolo 9
Copertura finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, pari a lire 208 miliardi per il 1999, a lire 198 miliardi per il 2000 e a lire 257 miliardi annue a decorrere dal 2001, si provvede a carico delle risorse rivenienti dalla soppressione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 novembre 1981, n. 659, 10 dicembre 1993, n. 515, 23 febbraio 1995, n. 43, e 2 gennaio 1997, n. 2.

Articolo 10
Abrogazioni.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:
a ) gli articoli 1, 2 e 3, nonché l’art. 8, commi 15, 16 e 17, e l’art. 9, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7 della presente legge;
b ) gli articoli 1 e 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Articolo 11
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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