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Legge 307/1981 Ratifica ed esecuzione della convenzione di Basilea del 1972

Redazionedi Redazione29 Gennaio 2020Aggiornato il:29 Gennaio 2020
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Legge 25 maggio 1981, n. 307

(Gazz. Uff., 16 giugno, n. 163 Supp. Ord.)

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972

Articolo 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972.

Articolo 2
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all’articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all’articolo 12 della convenzione stessa.

Articolo 3
È istituito presso il Ministero della giustizia, Ufficio centrale degli archivi notarili, il registro generale dei testamenti.

Articolo 4
Nel registro generale dei testamenti devono essere iscritti i seguenti atti:
1) testamenti pubblici;
2) testamenti segreti;
3) testamenti speciali;
4) testamenti olografi depositati formalmente presso un notaio;
5) verbale di pubblicazione dei testamenti olografi non contemplati nel numero precedente;
6) ritiro dei testamenti segreti ed olografi depositati formalmente presso un notaio; revocazione nonché revocazione della revocazione delle disposizioni a causa di morte, sempre che siano fatte con un nuovo testamento, che secondo i numeri precedenti debba essere iscritto, o con atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, ai sensi degli articoli 680 e 681 del codice civile (1).
(1) Vedi anche il D.M. 29 marzo 1988.

Articolo 5
Il notaio, entro dieci giorni da quando roga o riceve in deposito o comunque partecipa alla formazione di uno degli atti di ultima volontà di cui all’articolo 4, deve chiederne l’iscrizione nel registro generale dei testamenti trasmettendo all’archivio notarile una scheda, datata e sottoscritta, contenente le seguenti indicazioni:
a) forma dell’atto, data dello stesso o del suo deposito;
b) numero di repertorio;
c) nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio o residenza del testatore;
d) nome e cognome e sede del pubblico ufficiale che ha ricevuto o è depositario dell’atto.
Lo stesso obbligo incombe agli esercenti temporanei le funzioni notarili.
Quando il testatore ne abbia fatto richiesta, il pubblico ufficiale che ha ricevuto o è depositario dell’atto di ultima volontà di cui all’articolo 4, oltre a domandare l’iscrizione anzidetta, deve chiedere al conservatore del registro generale dei testamenti l’iscrizione delle indicazioni previste dal primo comma, presso il competente organismo di altro Stato aderente alla convenzione di Basilea di cui all’articolo 1.
L’archivio notarile, entro tre giorni dalla ricezione della scheda, deve trasmettere i dati in essa contenuti al registro generale dei testamenti ai fini dell’iscrizione di cui all’articolo 4.

Articolo 5 bis
1. L’obbligo di iscrizione può essere assolto anche mediante trasmissione in via telematica, direttamente al registro generale dei testamenti, dei dati previsti dall’articolo 5 e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956; in tal caso l’imposta di bollo, dovuta per ogni richiesta di iscrizione, è corrisposta in modo virtuale.
2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate norme di attuazione del presente articolo che assicurino l’invarianza del gettito erariale (1).
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 12 della legge 28 novembre 2005, n. 246. In riferimento al presente articolo, vedi il D.M. 20 settembre 2019, n. 170.

Articolo 6
Chiunque crede di averne interesse può chiedere al conservatore del registro generale dei testamenti allegando il certificato di morte del testatore o copia autentica del provvedimento che ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente o della sentenza dichiarativa di morte presunta, un certificato cumulativo di tutte le iscrizioni esistenti nel registro relativamente alla persona defunta.
Il certificato di cui al comma precedente può essere richiesto, tramite il conservatore del registro generale dei testamenti, all’organismo competente di altro Stato aderente alla convenzione di Basilea, allegando un certificato di morte od altra prova ritenuta sufficiente dell’avvenuto decesso secondo l’ordinamento dello Stato richiesto.

Articolo 7
Per il rilascio del certificato di cui al primo comma dell’articolo precedente è dovuto al registro generale il pagamento della tassa di lire diecimila; il richiedente deve, inoltre, anticipare l’importo dei valori bollati.
Per ogni richiesta di iscrizione di cui all’articolo 5 nel registro di uno degli Stati aderenti alla convenzione di Basilea, ovvero del certificato di cui al secondo comma dell’articolo 6, è dovuto al registro generale il doppio del diritto fisso previsto dal secondo comma dell’articolo 28 della tariffa notarile approvata con decreto ministeriale 20 giugno 1973.
I certificati richiesti per esclusivo uso di ufficio delle amministrazioni dello Stato o dalle istituzioni pubbliche di beneficenza sono rilasciati gratuitamente.

Articolo 8
Il conservatore del registro generale dei testamenti, oltre a quanto previsto negli articoli 5 e 6, è tenuto a fornire gratuitamente le indicazioni relative alle iscrizioni dei testamenti agli organismi competenti degli altri Stati aderenti alla convenzione di Basilea che ne facciano domanda e ad eseguire, a richiesta dei medesimi, ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 6 della convenzione stessa, le iscrizioni nel registro generale dei testamenti.
La domanda intesa ad ottenere le indicazioni di cui al comma precedente deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da uno dei documenti previsti dal primo comma dell’articolo 6.

Articolo 9
Alla dichiarazione presentata a norma dell’art. 36 delD.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, deve essere allegato anche il certificato delle iscrizioni sul registro generale dei testamenti.
In caso di omissione si applica il disposto dell’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica citato nel comma precedente.
Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto da emanarsi dopo l’acquisizione dei dati di cui al terzo comma dell’articolo 19 della presente legge (1).
(1) Comma così sostituito dall’articolo 21 della legge 16 ottobre 1991, n. 321.

Articolo 10
Per ogni atto annotato nei repertori di cui all’art. 62 della L. 16 febbraio 1913, n. 89, per il quale è disposta l’iscrizione nel registro generale dei testamenti dall’art. 4della presente legge, le parti debbono, a mezzo del notaio e con le modalità di cui al secondo comma dell’art. 39 della L. 22 novembre 1954, n. 1158, corrispondere all’archivio notarile distrettuale una tassa di iscrizione nella misura del venti per cento dell’onorario notarile stabilito per l’alto originale.
Ove il testamento sia depositato presso l’archivio notarile le parti corrispondono direttamente a quest’ultimo la tassa di iscrizione dovuta per le operazioni di cui al comma precedente.

Articolo 11
Per la trasmissione all’archivio notarile distrettuale della scheda di cui al primo comma dell’articolo 5 è dovuto al notaio lo stesso diritto spettantegli per la trasmissione della copia del testamento pubblico.

Articolo 12
Per gli atti annotati nel repertorio di cui al terzo comma dell’art. 69 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, e menzionati negli articoli 17 e 18 della relativa tabella, che rientrino tra quelli indicati anche dall’art. 4 della presente legge, le parti debbono altresì corrispondere all’ufficio consolare una tassa di iscrizione nella misura del venti per cento dei diritti stabiliti nella tabella stessa.

Articolo 13
Il conservatore dell’archivio notarile che ha redatto i verbali di richiesta previsti dall’ultimo comma dell’art. 61 della L. 16 febbraio 1913, n. 89, o proceduto alle operazioni di cui al sesto comma dell’art. 112 della stessa legge ovvero ricevuto in deposito testamenti speciali deve chiederne l’iscrizione, trasmettendo entro tre giorni al registro generale i dati di cui al primo comma dell’art. 5 della presente legge.
L’autorità consolare che ha ricevuto gli atti di cui agli articoli 17 e 18 della tabella allegata al D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, deve chiederne l’iscrizione trasmettendo, entro dieci giorni e con apposita scheda, i dati summenzionati all’archivio notarile distrettuale del luogo di ultima residenza in Italia del testatore o, se questi non ha mai avuto residenza in Italia, all’archivio notarile distrettuale di Roma.
L’archivio notarile provvede quindi a norma dell’articolo 5, ultimo comma, della presente legge.
Gli archivi notarili distrettuali continuano a tenere, anche con sistemi elettronici o meccanografici, l’indice previsto dall’ultimo comma dell’art. 154 del R.D. 10 settembre 1914, n. 1326, e dall’art. 27 del R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito in legge dalla L. 18 marzo 1926, n. 562.

Articolo 14
L’archivio notarile distrettuale deve senza indugio effettuare adeguati controlli delle schede pervenute, in particolare raffrontandone i dati con quelli di cui agli articoli 65 e 66, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Articolo 15
Nessun certificato può essere spedito né alcuna notizia può essere data durante la vita del testatore relativamente alla esistenza o meno di iscrizioni.
L’inosservanza delle disposizioni della presente legge, ove il fatto non costituisca reato, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimila a lire sessantamila.
Il conservatore del registro generale dei testamenti e i capi degli archivi notarili, nella rispettiva competenza, determinano, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione.
I proventi delle sanzioni sono devoluti all’Amministrazione degli archivi notarili.
Si applicano altresì gli articoli 5, 6, 7 ed 8 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Articolo 16
L’art. 8 della legge 17 maggio 1952, n. 629, modificato dalle leggi 19 luglio 1957, n. 588, e 28 luglio 1961, n. 723, è sostituito dal seguente:
“Per disimpegnare i servizi amministrativi, contabili e automobilistico sono assegnati all’Ufficio centrale degli archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia cinquantatrè impiegati, appartenenti ai ruoli e al personale degli archivi notarili, dei quali undici della carriera direttiva, dieci della carriera di concetto, diciotto della carriera esecutiva, dieci della carriera ausiliaria addetta agli uffici e quattro di quella addetta al servizio degli automezzi.
Oltre ai predetti non possono esservi assegnati impiegati di altre amministrazioni, anche se dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.
All’Ufficio centrale, ordinato in tre divisioni, è preposto un dirigente generale che esercita anche le funzioni di conservatore del registro generale dei testamenti e di capo del personale degli archivi notarili”.

Articolo 17
I posti di funzione di direttore di divisione e di conservatore capo di archivio notarile, previsti dal quadro G della tabella IV dell’allegato II al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, sono portati rispettivamente a 3 ed a 11.

Articolo 18
La spesa occorrente per l’attuazione della presente legge, prevista in lire trecento milioni, farà carico al bilancio dell’Amministrazione degli archivi notarili, che vi provvederà con le maggiori entrate disposte negli articoli che precedono e, all’occorrenza, con prelevamenti dal fondo dei sopravanzi.

Articolo 19
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri, saranno emanate le norme regolamentari per l’attuazione della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.
Le iscrizioni, le certificazioni e gli altri adempimenti previsti dalla presente legge potranno essere richiesti dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente.
Nel registro generale dei testamenti sono altresì iscritti gli atti indicati nei numeri 1) , 2) , 3) , 4) e 6) dell’art. 4 della presente legge, ricevuti o depositati dal 1° gennaio 1980 alla data di entrata in funzione del sistema di iscrizione per i quali non siano stati disposti il passaggio agli atti tra vivi ovvero la pubblicazione di cui agli artt. 620 e 621 del codice civile. I suddetti atti verranno iscritti con le modalità ed i tempi da stabilirsi con decreto del Ministro della giustizia e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Per tali atti non è dovuta la tassa di iscrizione; le schede, comprese quelle sostitutive, da chiunque redatte, sono esenti dall’imposta di bollo.

Vai al testo della Convenzione di Basilea del 16 maggio 1972

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