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Legge 33/2017 Delega recante norme relative al contrasto della povertà

Redazionedi Redazione4 Marzo 2021Aggiornato il:4 Marzo 2021
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Legge 15 marzo 2017 n. 33

(Gazz. Uff., 24 marzo 2017, n. 70)

Legge 15 marzo 2017 n. 33 Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali.

Art. 1
1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, di contrastare la povertà e l’esclusione sociale e di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell’accesso alle prestazioni, in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione e nel rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione quanto alle disposizioni di razionalizzazione di cui al comma 4, lettera e), e sentito il Ministro della salute quanto alla promozione degli accordi territoriali di cui al comma 4, lettera h), tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per la salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi recanti:
a) l’introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà, intesa come impossibilità di disporre dell’insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell’esclusione sociale; tale misura, denominata reddito di inclusione, è individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;
b) il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario;
c) il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, nell’ambito dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione che la misura di cui al comma 1, lettera a), sia unica a livello nazionale, abbia carattere universale e sia condizionata alla prova dei mezzi, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo conto dell’effettivo reddito disponibile e di indicatori della capacità di spesa, nonché all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà e realizzato secondo i principi di cui alla lettera f) del presente comma;
b) previsione che la misura di cui al comma 1, lettera a), sia articolata in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona, assicurati dalla rete dei servizi e degli interventi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, mediante il progetto personalizzato di cui alla lettera a) del presente comma, e sia garantita uniformemente in tutto il territorio nazionale;
c) definizione dei beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera a), prevedendo un requisito di durata minima del periodo di residenza nel territorio nazionale nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea, del beneficio di cui alla lettera b) del presente comma nonché delle procedure per la determinazione dei beneficiari e dei benefici medesimi, nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; nella definizione del beneficio si tiene conto della condizione economica del nucleo familiare e della sua relazione con una soglia di riferimento per l’individuazione della condizione di povertà, come definita dal comma 1, lettera a), del presente articolo;
d) previsione, mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di un graduale incremento del beneficio e di una graduale estensione dei beneficiari da individuare prioritariamente tra i nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave o con donne in stato di gravidanza accertata o con persone di età superiore a 55 anni in stato di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sulla base delle risorse che affluiscono al Fondo di cui alla lettera c) del presente comma per effetto degli interventi di riordino di cui al comma 3 del presente articolo, nonché attraverso eventuali ulteriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi;
e) previsione che alla realizzazione dei progetti personalizzati di cui alla lettera a) nonché al potenziamento e alla qualificazione della presa in carico dei beneficiari concorrano, ove compatibili e riferite all’obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell’inclusione sociale, le risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall’Accordo di partenariato per l’utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020;
f) previsione che i progetti personalizzati di cui alla lettera a) siano predisposti da una equipe multidisciplinare costituita dagli ambiti territoriali di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l’impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l’istruzione, secondo principi generalizzati di presa in carico dei beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e sulla base di: una valutazione multidimensionale del bisogno; una piena partecipazione dei beneficiari alla predisposizione dei progetti medesimi; un’attenta definizione degli obiettivi e un monitoraggio degli esiti, valutati periodicamente tramite strumenti di misurazione dell’impatto sociale;
g) previsione di controlli per la verifica dei requisiti dei beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera a), da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che può avvalersi anche dei collegamenti con l’anagrafe tributaria e con gli strumenti e sistemi informativi di cui al comma 4, lettera i); da tali controlli non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
h) definizione della durata del beneficio di cui alla lettera b), prevedendone la possibilità di rinnovo, subordinatamente alla verifica del persistere dei requisiti, ai fini del completamento o della ridefinizione del percorso previsto dal progetto personalizzato di cui alla lettera a), nonché delle cause di sospensione e decadenza dal medesimo beneficio.
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino delle prestazioni di cui al comma 1, lettera b), prevedendo il loro assorbimento nella misura di cui al comma 1, lettera a), e prevedendo altresì, con riferimento alla carta acquisti di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che il completo assorbimento avvenga nel momento in cui la misura di cui al citato comma 1, lettera a), copra le fasce di popolazione interessate;
b) applicazione dei requisiti previsti in esito al riordino di cui alla lettera a) a coloro che richiedono le prestazioni dopo la data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1;
c) previsione che le eventuali economie per la finanza pubblica derivanti dal riordino di cui al presente comma siano destinate all’incremento del finanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
d) previsione che le risorse di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, eventualmente non impegnate nell’esercizio di competenza, possano esserlo in quello successivo, con priorità rispetto a quelle impegnabili nel medesimo esercizio successivo, assicurando comunque il rispetto dei limiti di spesa complessivamente derivanti, per ciascun anno, dal citato comma 386 e dall’attuazione della lettera c) del presente comma.
4. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di un organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle autonomie locali e dell’INPS, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell’erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi; dall’istituzione dell’organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
b) previsione che l’organismo di cui alla lettera a) consulti periodicamente le parti sociali e gli organismi rappresentativi degli enti del Terzo settore al fine di valutare l’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e possa costituire gruppi di lavoro, con la partecipazione dei predetti soggetti, finalizzati alla predisposizione di analisi e di proposte in materia di contrasto della povertà;
c) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e di controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale; previsione che il medesimo Ministero, anche avvalendosi dell’organismo di cui alla lettera a), effettui un monitoraggio sull’attuazione della misura di cui al comma 1, lettera a), e delle altre prestazioni finalizzate al contrasto della povertà, pubblicandone, con cadenza almeno annuale, gli esiti nel proprio sito internet istituzionale;
d) previsione che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa predisporre, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, protocolli formativi e operativi che agevolino l’attuazione della misura di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, promuova iniziative di confronto tra gli operatori, segnali alle regioni interessate gli ambiti territoriali che, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio dell’attuazione della misura, presentino particolari criticità e, in accordo con la regione interessata, possa sostenere interventi di tutoraggio;
e) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
f) rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, di cui all’articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche mediante la previsione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse, ove compatibili e riferite all’obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell’inclusione sociale, afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall’Accordo di partenariato per l’utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020, nei confronti degli ambiti territoriali che abbiano adottato o adottino forme di gestione associata dei servizi sociali che ne rafforzino l’efficacia e l’efficienza;
g) riordino della disciplina delle forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali, prevedendo, in ogni caso, che i consorzi di cui all’articolo 31 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possano essere costituiti, assicurando comunque risparmi di spesa, al fine della gestione associata dei servizi sociali, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
h) promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l’inserimento lavorativo, l’istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute, nonché attivazione delle risorse della comunità e, in particolare, delle organizzazioni del Terzo settore e del privato sociale impegnate nell’ambito delle politiche sociali, prevedendo altresì sedi territoriali di confronto con le parti sociali, al fine di realizzare un’offerta integrata di interventi e di servizi che costituisce livello essenziale delle prestazioni;
i) rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e, in particolare, del Casellario dell’assistenza, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sua integrazione con i sistemi informativi sanitari e del lavoro nonché con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni; miglioramento della fruibilità delle informazioni del sistema informativo dei servizi sociali da parte degli enti locali, a supporto della gestione, della programmazione e del monitoraggio della spesa sociale locale e per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi realizzati nei singoli territori; rafforzamento degli obblighi di trasmissione di dati al Casellario dell’assistenza da parte degli enti, delle amministrazioni e dei soggetti obbligati, ivi comprese le segnalazioni relative a prestazioni indebitamente percepite, e introduzione di sanzioni per i soggetti inadempienti.
5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, affinché siano espressi, entro trenta giorni dalla data della trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest’ultimo è prorogato di tre mesi. Laddove non diversamente disposto, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto della procedura di cui all’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. All’attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a), si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato ai sensi del comma 389 del medesimo articolo 1 e integrato dalle eventuali economie derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, destinate al citato Fondo ai sensi della lettera c) del medesimo comma 3. Dall’attuazione delle deleghe di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al citato comma 1, lettere b) e c), le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare, con la procedura di cui ai commi 1, alinea, e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
8. Sono fatte salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
9. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiumque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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