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Legge 390/1950 Computo delle campagne della guerra 1940-45

Redazionedi Redazione16 Marzo 2022Aggiornato il:16 Marzo 2022
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Legge 24 aprile 1950, n. 390

(Gazz. Uff., 3 luglio 1950, n. 149)

Computo delle campagne della guerra 1940-45

Articolo 1
La partecipazione alla condotta ed allo svolgimento delle operazioni di guerra dall’11 giugno 1940, all’8 maggio 1945 nel territorio metropolitano ed extra metropolitano, e su navi in mare o su aerei in volo durante i cicli operativi fissati con apposite disposizioni dagli Stati Maggiori delle Forze armate su determinazione dello Stato Maggiore generale o durante la lotta partigiana od anche, indipendentemente da tali cicli o da tale lotta, nei casi indicati nei successivi articoli, dà diritto al riconoscimento delle campagne di guerra.
Tale riconoscimento, in base ai titoli che lo giustificano, quali sono in seguito specificati, va compiuto in ragione di una campagna per ogni anno solare.

Articolo 2
Hanno diritto al computo delle campagne:
a) i militari dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, della Guardia di finanza, della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle milizie speciali;
b) coloro che, ai sensi del D.Lgs.Lgt. 21 agosto 1945, n. 518, abbiano ottenuto una delle seguenti qualifiche: partigiano combattente, caduto per la lotta di liberazione; mutilato o invalido per la lotta di liberazione; patriota, purché abbia militato nelle formazioni partigiane per un periodo non inferiore a tre mesi;
c) i personali civili anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, militarizzati in base ad una delle seguenti disposizioni: R.D.L. 14 ottobre 1937, n. 2707; bandi nn. 108 e 118 rispettivamente datati 6 febbraio 1942 e 7 marzo 1942, art. 1 del R.D.L. 30 marzo 1943, n. 123;
d) i militarizzati in base alle LL. 25 agosto 1940, n. 1304 e 1° novembre 1940, n. 1610, e i militarizzati dell’Africa italiana ai sensi dei decreti del Governo generale dell’Africa orientale italiana 24 settembre 1940, n. 1930, e 30 dicembre 1940, n. 1810, purché abbiano effettivamente appartenuto ad unità mobilitate operanti.
Hanno inoltre diritto al computo delle campagne i personali civili non militarizzati ai quali sia stata concessa la croce al merito di guerra ai sensi del R.D. 14 dicembre 1942, n. 1729; per quest’ultimo personale la campagna da riconoscersi è quella dell’anno in cui si verificò l’evento che dette luogo al conferimento della croce.
Il diritto al computo delle campagne di guerra è riconosciuto anche quando si tratti di militari e militarizzati che, pur non appartenendo alla Marina, abbiano preso imbarco su navi da guerra, o requisite o noleggiate o comunque provviste di armamento difensivo, o che, pur non appartenendo all’Aeronautica, abbiano preso imbarco su aerei. In ambo i casi l’imbarco deve aver avuto luogo per servizio di guerra o per esigenze connesse con le operazioni militari durante i cicli di cui all’art. 1.

Articolo 3
Per ottenere il riconoscimento della campagna è necessario che le persone di cui all’articolo precedente abbiano complessivamente prestato per ogni anno solare non meno di tre mesi di servizio, anche non continuativo, di cui all’art. 1.
Qualora nell’anno solare non si raggiunga il periodo minimo di cui al comma precedente, ma la partecipazione al ciclo operativo sia continuativa a cavallo di due anni, può essere computato per il riconoscimento di almeno una campagna, il servizio prestato nell’anno successivo, a meno che questo a sua volta non sia di tale durata da comportare il riconoscimento di un’altra campagna. In tal caso verrà riconosciuta solo quest’ultima.
Per il riconoscimento della campagna di guerra ai partigiani combattenti e ai patrioti è richiesto per ogni anno solare un periodo minimo di tre mesi di effettiva appartenenza, anche non continuativa, alle formazioni partigiane. Si applicano peraltro le norme dell’art. 4 ed il secondo comma del presente articolo.

Articolo 4
Il periodo minimo di tre mesi stabilito dal precedente articolo non è richiesto per coloro che siano deceduti, feriti o mutilati per fatti d’arme o che abbiano ottenuto la qualifica di caduto o di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione o siano decorati al valore militare o abbiano ottenuto la croce al merito di guerra ai sensi del R.D. 14 dicembre 1942, n. 1729, oppure siano stati fatti prigionieri o si siano ammalati per cause di servizio di guerra, sempre che la malattia comporti l’assegnazione di pensione od assegno di guerra di una delle otto categorie.
La campagna riconosciuta è quella dell’anno in cui si verificò il fatto che interruppe la partecipazione al ciclo operativo o si produsse l’evento che dette luogo al conferimento di una decorazione al valor militare o della croce al merito di guerra.
I prigionieri hanno diritto al riconoscimento del beneficio previsto nel presente articolo qualora abbiano ottenuto il giudizio favorevole delle apposite commissioni di interrogatorio all’atto del rimpatrio.
Non hanno diritto al computo delle campagne coloro che dopo l’8 settembre 1943 hanno combattuto con le forze armate germaniche o della sedicente repubblica sociale italiana e coloro che, comunque, per la condotta tenuta dopo l’8 settembre 1943, hanno subito condanne penali, anche se amnistiate o condonate, o sanzioni disciplinari non inferiori al rimprovero solenne.

Articolo 5
In deroga alla disposizione del secondo comma dell’articolo precedente il periodo tra il 20 maggio 1944 e l’8 maggio 1945 ai militari e militarizzati delle divisioni “Cuneo” e “Regina”, nonché ai militari e militarizzati delle altre forze armate riunitisi in formazione, i quali dopo il ciclo di operazioni a Creta e nelle isole dell’Egeo comprese nella giurisdizione del Comando forze armate dell’Egeo, furono impiegati, quali cooperatori per i servizi di guerra dalle autorità militari alleate, è utile al fine del computo delle campagne di guerra.
In deroga alla stessa disposizione del secondo comma dell’articolo precedente, ai militari e militarizzati in servizio l’8 settembre 1943, che vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi e trattenuti in Germania o in Giappone oppure in territori controllati dalle forze armate di dette Nazioni, e che, all’atto del rimpatrio, siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite commissioni, i periodi di prigionia sono riconosciuti utili per il computo delle campagne di guerra.
In deroga alla stessa disposizione del secondo comma dell’articolo precedente, ai prigionieri militari e militarizzati di cui al precedente art. 2, che, dopo l’8 settembre 1943, siano entrati a far parte volontariamente di formazioni di cooperatori a seguito delle Armate alleate operanti sui fronti europei, indicate nelle apposite circolari dagli Stati Maggiori delle forze armate e che, all’atto del rimpatrio siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite commissioni, i periodi di effettiva collaborazione durante le operazioni, entro i limiti fissati nelle circolari stesse, sono riconosciuti utili per il computo delle campagne di guerra.

Articolo 6
Il diritto al computo delle campagne di guerra è riconosciuto, indipendentemente dai cicli operativi, ai militari delle Forze armate dello Stato ed ai militarizzati di cui all’art. 2 della presente legge impiegati in rastrellamenti e dragaggio bombe, mine ed ordigni esplosivi in genere.
Tale diritto è altresì riconosciuto ai militari e militarizzati suddetti impiegati nello stesso servizio dopo la data dell’8 maggio 1945 e fino al 16 aprile 1946.
Il periodo minimo richiesto per il riconoscimento di una campagna è, per ogni anno solare, di tre mesi di servizio, anche non continuativo, nello speciale incarico. Per il computo di questo periodo valgono le norme del secondo comma dell’art. 3.

Articolo 7
Il periodo minimo di cui all’articolo precedente non è richiesto per il caduto, il ferito, il mutilato, l’invalido, il decorato al valor militare e l’insignito di croce al merito di guerra per eventi verificatisi nello speciale servizio.
La campagna riconosciuta è quella dell’anno in cui si verificò il fatto che interruppe la partecipazione al rastrellamento e al dragaggio degli esplosivi o si produsse l’evento che dette luogo al conferimento di una decorazione al valor militare o della croce al merito di guerra.

Articolo 8
I mutilati o invalidi in conseguenza di ferita o malattia riportata o aggravata per fatti d’arme o per causa di servizio di guerra durante il periodo dal 10 giugno 1940 all’8 maggio 1945, titolari di pensione od assegno di guerra di una delle prime sei categorie, i quali alla data della ferita o della malattia stessa facevano parte di enti delle Forze armate mobilitati e partecipanti ai cicli operativi, debbono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui alla presente legge, come appartenenti ai comandi, corpi e servizi mobilitati e operanti per tutto il tempo decorso dalla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l’invalidità di cui sopra fino alla data dell’8 maggio 1945.
I partigiani combattenti che, successivamente all’8 settembre 1943, siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal comma precedente, i quali alla data della ferita o della malattia facevano parte di formazioni partigiane, devono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui alla presente legge, come appartenenti a formazioni partigiane dalla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l’invalidità, fino alla data dell’8 maggio 1945.
Per i militari e militarizzati di cui agli articoli 6 e 7, i quali siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo, è considerato valido, ai fini del computo delle campagne di guerra, il tempo decorso dalla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l’invalidità fino alla data dell’8 maggio 1945, se impiegati nello speciale servizio non oltre la detta data, o fino al 16 aprile 1946, se impiegati nello speciale servizio dopo la predetta data dell’8 maggio 1945.

Articolo 9
I mutilati e invalidi in conseguenza di ferita o malattia riportata o aggravata per fatti d’arme o per causa di servizio di guerra, durante il periodo dal 10 giugno 1940 all’8 maggio 1945, titolari di pensione o assegno di guerra della 7ª o 8ª categoria e i feriti per fatto d’arme o per causa di servizio di guerra, i quali alla data della ferita o della malattia facevano parte di enti delle Forze armate mobilitate e partecipanti ai cicli operativi, debbono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui alla presente legge, come appartenenti a comandi, corpi e servizi mobilitati e operanti anche dopo la data della ferita o malattia suddetta, soltanto per il periodo trascorso in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa in conseguenza di tale ferita o malattia, e comunque, non oltre la data dell’8 maggio 1945.
I partigiani combattenti che, successivamente all’8 settembre 1943, siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal comma precedente, i quali alla data della ferita o della malattia facevano parte di formazioni partigiane, devono essere considerati, agli effetti della presente legge, come appartenenti a formazioni partigiane anche dopo la data della ferita o malattia suddetta, fino al momento della accertata guarigione e, comunque, non oltre la data dell’8 maggio 1945.
Per i militari e militarizzati di cui agli artt. 6 e 7, i quali siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo, è considerato valido, ai fini del computo delle campagne di guerra, il tempo successivo alla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l’invalidità, trascorso in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa in conseguenza di tale ferita o malattia, e comunque non oltre la data dell’8 maggio 1945, se impiegati nello speciale servizio non oltre la detta data, o fino al 16 aprile 1946, se impiegati nello speciale servizio dopo la predetta data dell’8 maggio 1945.

Articolo 10
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

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