Legge 28 aprile 2022, n. 46
(Gazz. Uff. 12 maggio 2022, n. 110)
Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.
Art. 1 Diritto di associazione sindacale
1. Il comma 2 dell’articolo 1475 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente: «2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze».
(commi successivi abrogati)
Art. 2 Principi generali in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
(articolo abrogato dal D.lgs. 24 novembre 2023, n.192)
Art. 3 Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
(articolo abrogato dal D.lgs. 24 novembre 2023, n.192)
Art. 4 Limitazioni
(articolo abrogato dal D.lgs. 24 novembre 2023, n.192)
Art. 5 Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
(commi abrogati dal D.lgs. 24 novembre 2023, n.192)
5. Al comma 2 dell’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’alinea, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «civile e militare»;
b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o le licenze»;
c) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o l’aspettativa per infermità e per motivi privati».
Art. 6 Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
(articolo abrogato dal D.lgs. 24 novembre 2023, n.192)
Art. 7 Finanziamento e trasparenza dei bilanci delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
(articolo abrogato dal D.lgs. 24 novembre 2023, n.192)
Art. 8 Cariche direttive delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
(articolo abrogato dal D.lgs. 24 novembre 2023, n.192)
Art. 9 Svolgimento dell’attività di carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell’esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni
(commi abrogati dal D.lgs. 24 novembre 2023, n.192)
15. Il Governo è delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l’esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.
16. Il decreto legislativo di cui al comma 15 è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale ai sensi dell’articolo 13 e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 15 o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato.
17. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 15, il Governo può adottare, nel rispetto del principio e criterio direttivo e della procedura di cui ai commi 15 e 16, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
18. Dall’attuazione della delega di cui al comma 15 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 10 Diritto di assemblea
(articolo abrogato dal D.lgs. 24 novembre 2023, n.192)
Art. 11 Procedure di contrattazione
(commi abrogati dal D.lgs. 24 novembre 2023, n.192)
3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:
b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall’articolo 13. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.
(commi abrogati dal D.lgs. 24 novembre 2023, n.192)
Art. 12 Obblighi informativi
(articolo abrogato dal D.lgs. 24 novembre 2023, n.192)
Art. 13 Rappresentatività
(articolo abrogato dal D.lgs. 24 novembre 2023, n.192)
Art. 14 Tutela e diritti
(articolo abrogato dal D.lgs. 24 novembre 2023, n.192)
Art. 15 Informazione e pubblicità
1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali e i comunicati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e ogni notizia relativa all’attività sindacale sono resi pubblici secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.
2. Ai dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.
3. Negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, di base e delle accademie militari è inserita la materia « elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare ».
Art. 16 Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dell’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall’articolo 5, comma 5, della presente legge, e del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;
b) novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge;
c) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della presente legge;
d) semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività;
e) istituzione di un’area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile. L’istituzione dell’area negoziale di cui al precedente periodo avviene nel rispetto dei vincoli previsti dall’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.
(commi successivi abrogati)
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
6. Dall’attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 17 Giurisdizione
(commi abrogati dal D.lgs. 24 novembre 2023, n.192)
3. All’articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-septies) è aggiunta la seguente: «m-octies) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell’associazione professionale a carattere sindacale tra militari che lo rappresenta».
(commi abrogati dal D.lgs. 24 novembre 2023, n.192)
Art. 18 Procedure di conciliazione
(articolo abrogato dal D.lgs. 24 novembre 2023, n.192)
Art. 19 Abrogazioni e norme transitorie
(comma abrogato dal D.lgs. 24 novembre 2023, n.192)
2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l’attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all’entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all’articolo 11, comma 3, lettera b), della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell’articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A decorrere dalla medesima data, i consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione.
(commi abrogati dal D.lgs. 24 novembre 2023, n.192)
Art. 20 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.