Legge 15 febbraio 1953, n. 60
(Gazz. Uff., 2 marzo 1953, n. 51)
(La Corte Costituzionale con sentenza n. 277/2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge 15 febbraio 1953, n. 60 nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti)
Art.1
I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell’Amministrazione dello Stato.
Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonché quelle conferite nelle Università degli studi o negli Istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici, salve le disposizioni dell’art. 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1102.
Sono parimenti escluse le nomine compiute dal Governo, in base a norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria.
Art.1 bis
1. L’ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo è incompatibile con l’ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri.
Art.2
Fuori dei casi previsti nel primo comma dell’art. 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente.
Si applicano alle incompatibilità previste nel presente articolo le esclusioni indicate nel secondo comma dell’art. 1.
Art.3
I membri del Parlamento non possono ricoprire le cariche, né esercitare le funzioni di cui all’articolo precedente in istituti bancari o in società per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l’esercizio di attività finanziarie, ad eccezione degli istituti di credito a carattere cooperativo, i quali non operino fuori della loro sede.
Art.4
I membri del Parlamento non possono assumere il patrocinio professionale, né in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato.
Art.5
Ai membri del Governo non possono essere assegnate indennità o compensi per l’esercizio di funzioni di presidenza o amministrazione di enti o aziende dipendenti dai loro Ministeri o su cui i loro Ministeri debbano o possano esercitare vigilanza o controllo.
Art.6
Chi abbia rivestito funzioni di Governo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, non può assumere le cariche o le funzioni di cui all’art. 2 negli enti pubblici o nelle società, enti o istituti indicati negli artt. 1, 2 e 3 della presente legge, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione delle funzioni governative.
Art.7
I membri del Parlamento per i quali esista o si determini qualcuna delle incompatibilità previste negli articoli precedenti debbono, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato parlamentare.
Art.8
Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato, che è investita del caso dalla Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che trattisi di un deputato o di un senatore che non abbia ottemperato a quanto disposto nell’articolo precedente.
Art.9
Oltre le incompatibilità previste dalla Costituzione, restano ferme tutte le altre incompatibilità e le varie cause di ineleggibilità contenute nelle leggi vigenti, salve, per ultime, le modifiche apportate dalla presente legge.