Legge 27 ottobre 1973, n. 629
(Gazz. Uff., 30 ottobre 1973, n. 281)
Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell’adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia.
Legge abrogata dall’articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 successivamente l’articolo 9, comma 1, lettera s), numero 3), del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 ha modificato l’articolo 2268 riportandola in vigore.
Articolo 1
La pensione privilegiata ordinaria spettante, in base alle vigenti disposizioni, alla vedova e agli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato, nonché dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza ad azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività, composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall’intero importo dell’indennità di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell’indennità integrativa speciale che sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati.
La pensione privilegiata ordinaria spettante, in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori e ai collaterali è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui al precedente comma.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1987, n. 266, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui limita il trattamento di pensione privilegiata, ivi previsto, ai soli dipendenti deceduti in attività di servizio.
Articolo 2
Le disposizioni del precedente articolo 1 si applicano, a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge e hanno effetto dal 1° gennaio 1974.
Il trattamento speciale di pensione di cui all’art. 1 sarà riliquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare e ai miglioramenti economici attribuiti a personale in attività di servizio in posizione corrispondente a quella del dipendente.
Articolo 3
La misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui alla legge 22 febbraio 1968, n. 101, è elevata a lire 10.000.000.
Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s’intendono i soggetti di cui all’art. 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all’espletamento di funzioni d’istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all’espletamento di attività di soccorso.
(1) La misura dell’elargizione, già elevata dall’articolo 2 della legge 13 agosto 1980, n. 466 è stata successivamente elevata ad euro 200.000 dall’articolo 2 del D.L. 28 novembre 2003, n. 337.
Articolo 4
Le modalità di attuazione della presente legge saranno stabilite con decreto del Ministro per l’interno, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la difesa.