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RAAE DM 121 2016 Ritiro gratuito di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni.

Redazionedi Redazione28 Febbraio 2019Aggiornato il:28 Febbraio 2019
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

RAEE

Decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio 31 maggio 2016 n.121

(Gazz. Uff., 7 luglio 2016, n. 157)

Regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonché requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell’articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

 

Art. 1
Oggetto
1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il presente decreto disciplina le modalità semplificate per il ritiro gratuito, da parte dei distributori, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE) di piccolissime dimensioni, provenienti dai nuclei domestici così come definiti all’articolo 4, comma 1, lettera l) del medesimo decreto legislativo, e conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito AEE) di tipo equivalente (criterio di ritiro dell’uno contro zero) e in particolare definisce:
a) le procedure per il conferimento dei RAEE di piccolissime dimensioni, così come definiti all’articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 da parte degli utilizzatori finali;
b) i requisiti tecnici per allestire il luogo di ritiro all’interno dei locali del punto vendita del distributore o in prossimità immediata di essi;
c) i requisiti tecnici e le modalità per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta dei RAEE ritirati ai sensi della lettera a);
d) i requisiti tecnici per il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni dal deposito preliminare alla raccolta di cui alla lettera c) fino ad un centro di raccolta oppure ad un impianto di trattamento.
2. Con l’accordo di programma stipulato ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono definite le modalità di ritiro e raccolta dei RAEE conferiti ai distributori ai sensi dell’articolo 11, comma 1 e 3, del medesimo decreto legislativo ed i rispettivi oneri.

Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica nei confronti dei distributori, così come definiti all’articolo 4, comma 1, lettera h), nonché dalla lettera i) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, nei seguenti casi:
a) distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq, obbligati ai sensi dell’articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ad effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell’uno contro zero;
b) distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 mq che, pur non essendo obbligati, intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell’uno contro zero;
c) distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell’articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 che, pur non essendo obbligati, intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell’uno contro zero.
2. Il ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici diversi da quelli di piccolissime dimensioni restano disciplinati ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65.
3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto i RAEE professionali, così come definiti all’articolo 4, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
4. I distributori possono rifiutare il ritiro di un RAEE di piccolissime dimensioni nel caso in cui questo rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione o qualora il rifiuto in questione risulti in maniera evidente privo dei suoi componenti essenziali e se contenga rifiuti diversi dai RAEE. In tal caso il conferimento è effettuato ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Art. 3
Definizioni
1. Ferme restando le definizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ai fini del presente decreto si intende per:
a) «luogo di ritiro»: area allestita ai sensi dell’articolo 5, situata all’interno dei locali del punto vendita del distributore, o in prossimità immediata di essi, dedicata al conferimento gratuito, da parte dell’utilizzatore finale, dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti da nucleo domestico;
b) «punto di vendita del distributore»: il luogo fisico, aperto al pubblico e autorizzato ai sensi della normativa applicabile, presso il quale il distributore effettua a titolo professionale la vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche, a prescindere dal titolo giuridico in ragione del quale ne dispone;
c) «utilizzatore finale»: persona fisica che conferisce RAEE di piccolissime dimensioni provenienti da nucleo domestico al distributore.

Art. 4
Ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici
1. I distributori effettuano il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici nel rispetto delle previsioni del presente decreto, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente (criterio dell’uno contro zero).
2. I distributori hanno l’obbligo di informare esplicitamente gli utilizzatori finali della gratuità del ritiro e del fatto che esso non comporta l’obbligo di acquistare altra o analoga merce, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi facilmente leggibili collocati nei locali commerciali.
3. Al fine di favorire il conferimento dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici da parte degli utilizzatori finali, i distributori promuovono, anche attraverso le associazioni di categoria, campagne informative o di sensibilizzazione, e iniziative commerciali incentivanti o premiali.

Art. 5
Luogo di ritiro
1. Il ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici è effettuato all’interno dei locali del punto di vendita del distributore, ovvero in un luogo situato in prossimità immediata dello stesso, purché di pertinenza del punto vendita.
2. Presso il luogo di ritiro di cui al comma 1, il distributore mette a disposizione degli utilizzatori finali uno o più contenitori, che rispondono alle seguenti caratteristiche:
a) essere liberamente e facilmente fruibili da parte dell’utilizzatore finale;
b) essere adeguatamente segnalati dal distributore e chiaramente riconducibili alla disponibilità del distributore cui afferiscono;
c) qualora collocati all’interno del punto di vendita, essere preferibilmente ubicati in prossimità del punto di accesso o di uscita;
d) qualora non siano collocati all’interno del punto di vendita essere ubicati in un’area di pertinenza dello stesso, circoscritta, pavimentata, posta al riparo da agenti atmosferici, e comunque facilmente ricollocabili all’interno dei punti vendita a fine giornata;
e) essere predisposti in modo da assicurare che il conferimento e il deposito dei RAEE di piccolissime dimensioni avvenga in condizioni di sicurezza e senza rischio per l’ambiente e la salute umana;
f) essere strutturati in modo che i RAEE, precedentemente conferiti, non siano accessibili e asportabili anche attraverso la dotazione di un mascherino anti intrusione, e preferibilmente realizzati in modo che siano visibili i RAEE conferiti;
g) riportare visibilmente l’indicazione delle tipologie di RAEE conferibili.
3. In ogni caso, i distributori garantiscono la raccolta separata dei RAEE di piccolissime dimensioni pericolosi dagli stessi non pericolosi raccolti in sicurezza, al fine di preservarne l’integrità anche in fase di trasporto.
4. I distributori sono responsabili della sicurezza dei contenitori e dei luoghi di ritiro e adottano a tal fine tutte le precauzioni atte a evitare il furto, il danneggiamento e il deterioramento dei RAEE ivi depositati, nonché la fuoriuscita di eventuali sostanze pericolose dagli stessi.
5. Il distributore effettua periodicamente lo svuotamento dei contenitori situati nel luogo di ritiro e il successivo raggruppamento degli stessi nel luogo di deposito preliminare allestito in conformità alle previsioni dell’articolo 6.
6. I distributori sono tenuti a compilare il modulo di carico e scarico di cui all’allegato 1 al momento dell’effettuazione delle operazioni di cui al comma 5. I moduli, compilati e sottoscritti, contrassegnati da un numero progressivo, sono conservati a cura del distributore per tre anni e allegati in copia al documento di trasporto di cui all’articolo 7, comma 2 del presente decreto. I dati raccolti mediante la compilazione del modulo di cui all’allegato 1 contribuiscono ad integrare le informazioni obbligatorie di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Art. 6
Deposito preliminare alla raccolta effettuato presso i distributori
1. I RAEE di piccolissime dimensioni, ritirati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5, sono raggruppati presso il deposito allestito ai sensi del comma 2 in attesa della loro raccolta. I distributori che già effettuano il ritiro dei RAEE secondo le modalità dell’«uno contro uno» possono utilizzare il medesimo deposito preliminare per la raccolta dei RAEE secondo il criterio dell’«uno contro zero».
2. Il luogo di raggruppamento allestito dal distributore presso il proprio punto di vendita o in prossimità immediata dello stesso presenta le seguenti caratteristiche:
a) non essere accessibile da parte di soggetti terzi non autorizzati;
b) essere dotato di pavimentazione;
c) essere dotato di un’area di deposito dei RAEE protetta dalle acque meteoriche e dall’azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura o recinzione anche mobili;
d) essere allestito in modo tale da assicurare che RAEE pericolosi rimangano distinti da quelli non pericolosi, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) essere allestito in modo tale da assicurare l’integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
3. Il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE deve essere effettuato in condizioni di sicurezza, non deve creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna, la flora o inconvenienti da rumori o odori, Né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
4. Il prelievo dei RAEE di piccolissime dimensioni dal deposito preliminare istituito ai sensi del comma 2 e il trasporto degli stessi ai luoghi di cui all’articolo 7, comma 1, è effettuato, ogni sei mesi, o in alternativa quando il quantitativo raggruppato raggiunge complessivamente i 1.000 Kg ed, in ogni caso, la durata del deposito non può superare un anno.
5. Il prelievo e il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni depositati presso il deposito preliminare alla raccolta, istituito e gestito dal distributore ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è effettuato secondo le modalità indicate nel medesimo articolo 11.

Art. 7
Trasporto
1. I RAEE di piccolissime dimensioni ritirati dal distributore ai sensi degli articoli 4 e 5 e depositati ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del presente decreto, sono trasportati dal distributore, o da un trasportatore terzo che agisce in suo nome, esclusivamente dal luogo di raggruppamento fino a:
a) un centro accreditato di preparazione per il riutilizzo di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
b) un centro di raccolta di cui all’articolo 12, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
c) un centro di raccolta o di restituzione organizzato e gestito dai produttori che abbiano istituito sistemi individuali o collettivi di gestione dei RAEE, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, a condizione che i sistemi individuali o collettivi abbiano previamente stipulato apposita convenzione con il distributore e che il trasporto abbia ad oggetto solo ed esclusivamente i RAEE gestiti per il tramite di quel sistema;
d) un impianto autorizzato al trattamento dei RAEE ai sensi della vigente disciplina.
2. Il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni dal luogo di raggruppamento di cui all’articolo 6, comma 2, ai luoghi indicati nel comma 1 del presente articolo, è accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui all’allegato 2 al presente decreto, numerato e redatto in tre esemplari. Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome, e reca in allegato i moduli di cui all’articolo 5, comma 6. Il trasportatore, se diverso dal distributore, provvede a restituire al distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dall’addetto al centro o all’impianto di cui al comma 1 destinatario dei RAEE, trattenendo per sè un’altra copia, anch’essa sottoscritta dal medesimo addetto. Il distributore o il trasportatore, se diverso dal distributore, adempie all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto relative ai trasporti effettuati. Il distributore conserva una copia del documento di trasporto, comprensiva degli allegati di cui all’articolo 5, comma 7. La terza copia del documento di trasporto rimane al centro o all’impianto di cui al comma 1 destinatario dei RAEE.
3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120, il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni effettuate dal distributore o dai terzi che agiscono in nome dei distributori è subordinato alla preventiva iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella categoria 3-bis di cui al comma 1, lettera c), dell’articolo 8, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120.
4. Per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali non è richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 10 dell’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 8
Distributori che effettuano la vendita a distanza
1. I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, qualora effettuino il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell’«uno contro zero», si possono avvalere, del luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla raccolta già allestito da un altro distributore che non operi mediante tecniche di comunicazione a distanza; ovvero provvedono ad organizzare direttamente tali attività in conformità alla diposizioni del presente decreto.
2. I distributori di cui al comma 1 assicurano che l’utilizzatore finale conosca facilmente il luogo di ritiro presso il quale conferire gratuitamente i RAEE di piccolissime dimensioni, e che tale ritiro avvenga senza maggiori oneri di quelli che l’utilizzatore finale sopporterebbe in caso di vendita non a distanza. Ai distributori di cui al comma 1 ai applicano gli obblighi previsti dall’articolo 4, comma 2.

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