Close Menu
MioLegale.it
  • Home
  • Calcolatori
  • Utilità legali
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagram
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze
MioLegale.it
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagramRSS
  • Home
    1. Ultimi articoli
    2. Notizie giuridiche
    3. Giurisprudenza
    4. Norme
    5. Guide di diritto
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Avvocati: iscrizione contemporanea a due albi professionali
    27 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Riordino della tassazione dei redditi dei terreni
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Limiti liquidi nel bagaglio a mano: cosa cambia dal 2025 per i voli aerei
    28 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Recupero dei tossicodipendenti, edilizia penitenziaria e revisione delle circoscrizioni giudiziarie
    23 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    La destinazione di area privata a parcheggio pubblico non comporta esproprio
    1 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Annotazione nel Casellario ANAC della risoluzione per inadempimento
    20 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.L. 95/2025 Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese
    17 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Legge 196/2009 Legge di contabilità e finanza pubblica
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.Lgs. 192/2024 Revisione IRPEF IRES
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Gratuito patrocinio: guida ai requisiti e al reddito aggiornato al 2025
    24 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cosa è l’ora legale e perché si passa dall’ora solare a quella legale
    29 Marzo 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio
    18 Settembre 2024
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Quali sono le aliquote IRPEF? Scaglioni aggiornati 2025
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cassazione civile, sez. II, 24 marzo 2023, n. 8459
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
  • Calcolatori
    • Danno alla persona
      • Danno non patrimoniale
      • Danno Tribunale di Milano
      • Danno Tribunale di Roma
      • Danno perdita parentale Milano
      • Danno morte congiunto Roma
      • Equo indennizzo
      • Danno lesioni macropermanenti
      • Danno lesioni micropermanenti
    • Interessi e calcoli finanziari
      • Piano di ammortamento
      • Tasso di interesse Tan e Taeg
      • Interesse semplice
      • Interesse composto
    • Interessi legali e moratori
      • Interessi legali
      • Interessi moratori
      • Interessi mora appalti pubblici
    • Rivalutazione Istat
      • Interessi legali e rivalutazione
      • Devalutazione monetaria
      • Rivalutazione monetaria
    • Termini processuali
      • Termini processuali
      • Termini art 171-ter 189 275 cpc
      • Calcolo termini separazione divorzio
      • Prescrizione diritti
    • Calcolo date e scadenze
      • Data futura o passata
      • Età anagrafica esatta
      • Giorni tra due date
    • Fatturazione imposte e tasse
      • Nuova IMU
      • Imu e Tasi
      • Imposte compravendita
      • Imposte locazione
      • Fattura diretta e inversa
      • Scorporo IVA
    • Compensi professionali
      • Compenso curatore fallimentare
      • Compenso delegato alla vendita
      • Calcolo fattura avvocato
      • Calcolo parcella avvocato
    • Proprietà e Usufrutto
      • Valore catastale immobili
      • Usufrutto vitalizio
      • Usufrutto a termine
    • Percentuali e quote
      • Calcolo percentuale
      • Calcolo quote percentuali
      • Calcolo sconto e ricarico
      • Calcolo valore senza sconto o ricarico
    • Contributo unificato Diritti copia
      • Diritti di copia
      • Contributo unificato
    • Patteggiamento e mediazione
      • Costi mediazione civile
      • Aumento riduzione pena
    • Successioni e pensioni
      • Pensione di reversibilità
      • Quote ereditarie
  • Utilità legali
    • Utilità per avvocati
      • Tabella diritti di copia
      • Contributo unificato
      • Codici iscrizione al ruolo
      • Riforma Cartabia Civile
      • Compenso avvocati
    • Tassi di interesse Indici Istat
      • Ultimo indice Istat
      • Tassi soglia usura
      • Tasso interessi di mora
      • Tabella interessi appalti pubblici
      • Tasso interessi legali
    • Medicina legale
      • Tabella lesioni causa servizio
      • Tabella lesioni micropermanenti
      • Tabella risarcimento micropermanenti
      • Tabella menomazioni INAIL
      • Tabelle danno biologico INAIL
      • Tabelle Tribunale di Milano
      • Tabelle Tribunale di Roma
    • Codice della Strada
      • Tabelle alcolemiche
      • Tabella punti patente
    • Proprietà e catasto
      • Coefficienti usufrutto
      • Categorie Catastali
    • Formulario Civile e Penale
      • Formulario civile
      • Formulario penale
      • Testimonianza scritta
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
MioLegale.it
Home»Norme
Norme Diritto urbanistico Edilizia

Legge 408/1949 Legge Tupini

Redazionedi Redazione2 Marzo 2025Aggiornato il:2 Marzo 2025
StampaEmailWhatsAppTelegramLinkedInTwitterFacebookReddit
iscrizione contemporanea a due albi professionali

Tupini

Legge 2 luglio 1949, n. 408

 (Gazz. Uff., 18 luglio, n. 162)

Indice dei contenuti ⇣
Disposizioni per l’incremento delle costruzioni edilizie (Legge Tupini)
Titolo I Costruzione di case popolari
Titolo II Agevolazioni fiscali e tributarie per la costruzione di case di abitazione
Titolo III Espropriazioni
Titolo IV Disposizioni finali

Disposizioni per l’incremento delle costruzioni edilizie (Legge Tupini)

Titolo I
Costruzione di case popolari

Articolo 1
Per la concessione di contributi in annualità da parte dello Stato agli enti e società che ai sensi del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, sull’edilizia popolare ed economica costruiscano case popolari il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere i seguenti impegni:
lire due miliardi nell’esercizio 1949-1950;
lire tre miliardi nell’esercizio 1950-1951.
Tali contributi saranno corrisposti in misura costante per trentacinque anni e saranno commisurati ad una percentuale della spesa riconosciuta ammissibile.
I contributi stessi saranno corrisposti anche se gli enti e le società di cui all’art. 71 del detto testo unico non contraggano mutuo e sono cedibili.
I termini di costruzione indicati nel citato art. 71 sono protratti al 31 dicembre 1955.
La somma complessiva di lire centosettantacinque miliardi occorrenti per il pagamento dei contributi previsti nel primo comma del presente articolo sarà stanziata in bilancio per lire due miliardi nell’esercizio 1949-50, per lire cinque miliardi annui negli esercizi dal 1950-51 fino al 1983-84 e per lire tre miliardi nell’esercizio 1984-85.
Le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di cui al presente articolo saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l’esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi successivi, sino al 1984-85 compreso .

Articolo 2
All’art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sono aggiunti i seguenti numeri:
“10) l’Ente edilizio di Reggio Calabria per la costruzione di case popolari;
11) l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani per la costruzione di case popolari a favore dei giornalisti professionisti;
12) gli enti e le società cooperative costituite per la trasformazione fondiaria, irrigazione e colonizzazione, che provvedano alla costruzione di borgate rurali;
13) gli altri enti morali e società costituiti con lo scopo di costruire senza finalità di lucro case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, sempre che i loro statuti si uniformino alle disposizioni dell’art. 37 del presente testo unico;
14) le scuole e gli istituti governativi di istruzione tecnica e le scuole governative di avviamento professionale, che si propongano di costruire, sui terreni di loro proprietà, case da locare ai propri dipendenti”.

Articolo 3
Le case popolari costruite dagli enti e società indicate ai nn. 2, 3, 6, 10, 11 e 12 dell’art. 1 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, possono essere assegnate in locazione con patto di futura vendita previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e con l’osservanza delle cautele e condizioni che dallo stesso Ministero saranno prescritte ai sensi degli artt. 34 e 42 dello stesso testo unico.
Per le locazioni con patto di futura vendita saranno osservate le disposizioni del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, e quelle degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 1029.

Articolo 4
All’art. 31 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito il seguente:
“Non possono essere assegnate in proprietà case economiche e popolari a chi sia proprietario nello stesso Comune di fabbricati iscritti al catasto urbano, il cui reddito imponibile, accertato o presunto, sia superiore a lire 18.000, o comunque di altra abitazione di almeno tre vani ed accessori.
Sono parimenti esclusi dall’assegnazione delle case indicate nel comma precedente coloro che abbiano già ottenuto l’assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con concorsi o contributi dello Stato ovvero che, essendo proprietari di altri appartamenti, li abbiano alienati dopo il 1° luglio 1947, nonché coloro che siano iscritti nei ruoli delle imposte dirette per redditi imponibili superiori a lire 150.000 o il cui patrimonio accertato ai fini dell’imposta progressiva sul patrimonio superi lire tre milioni. Nel computo del reddito non si tiene conto della quota relativa ai redditi di lavoro.
Le stesse esclusioni sono stabilite per le persone il cui coniuge non separato legalmente si trovi nelle suddette condizioni”.
L’art. 100 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è abrogato.

Articolo 5
L’art. 48 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, come modificato dalla legge 25 marzo 1943, n. 290, è sostituito dal seguente:
“Sono considerate case popolari, agli effetti del presente testo unico, quelle costruite dagli enti e dalle società di cui al precedente art. 16.
Ogni alloggio deve:
1) avere non meno di due e non più di cinque vani abitabili, oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio e ingresso;
2) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;
3) essere fornito di latrina propria;
4) essere provvisto di presa d’acqua nel suo interno, se esiste nel centro urbano l’impianto di distribuzione di acqua potabile;
5) soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia.
La superficie utile non può essere superiore:
a mq. 65 per gli alloggi di due vani ed accessori;
a mq. 80 per gli alloggi di tre vani ed accessori;
a mq. 95 per gli alloggi di quattro vani ed accessori;
a mq. 110 per gli alloggi di cinque vani ed accessori.
Devono essere escluse tutte le opere e le forniture che, per la loro natura, non abbiano carattere di utilità e di normale necessità. Possono quindi essere previsti impianti di riscaldamento adeguati alle condizioni del clima locale, ed impianti di ascensore per gli stabili che hanno più di quattro piani. Sono altresì consentiti gli allacciamenti agli impianti di distribuzione del gas e dell’energia elettrica.
Per le famiglie composte da più di sette membri può essere consentito l’aumento di 16 metri quadrati di superficie per ogni persona in più delle sette. A comporre il numero dei membri, oltre al capofamiglia e al coniuge, concorrono solamente i figli che non siano sposati o che non abbiano un altro appartamento in proprietà o in affitto.
Le case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre per i propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori, oltre che date in affitto, possono essere ai medesimi vendute in ammortamento semplice o assicurativo, in quanto ogni alloggio abbia la composizione di cui al n. 1 del presente articolo”.

Articolo 6
Il primo comma dell’art. 90 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente:
“Le cooperative che non siano costituite esclusivamente fra soci appartenenti alle categorie di cui all’art. 91 e che abbiano ottenuto il contributo erariale nel pagamento degli interessi, possono costruire ed acquistare case popolari ed economiche soltanto a proprietà indivisa e inalienabile. Nel caso di loro scioglimento le costruzioni debbono essere cedute ad istituti per case popolari. Le dette cooperative, col consenso degli istituti finanziatori e previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, possono trasformarsi in cooperative a proprietà individuale quando siano trascorsi dieci anni dalla data di assegnazione di ciascun fabbricato da esse costruito”.

Articolo 7
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per costruzione di case per le quali sia stato concesso il contributo dello Stato a norma della presente legge, anche all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e alle società cooperative composte da giornalisti professionisti, mediante cessione alla Cassa stessa di non oltre la metà del contributo dovuto dallo Stato all’Istituto suindicato a termini dell’art. 4 della L. 7 aprile 1930, n. 456, e successive modificazioni.
Il Ministro per le finanze, con suo decreto, assumerà impegno di corrispondere direttamente alla Cassa depositi e prestiti, alle scadenze stabilite, le annualità corrispondenti all’intero periodo di ammortamento di ciascuno dei mutui concessi a norma del comma precedente.
La Cassa depositi e prestiti è altresì autorizzata a concedere mutui per costruzioni di case per le quali sia stato concesso il contributo a norma della presente legge anche a società cooperative costituite fra dipendenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Queste cooperative sono parificate anche ad ogni altro effetto a quelle costituite fra impiegati civili di ruolo dello Stato.

Articolo 8
Per i mutui che la Cassa depositi e prestiti concederà in esecuzione della presente legge gli interessati potranno prestare garanzia alla Cassa mutuante mediante ipoteca di 1° grado e col contributo dello Stato di cui all’art. 1 della presente legge, oppure nei modi e nelle forme previsti all’art. 4 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165.
Le Casse di risparmio potranno concedere mutui agli Istituti per le case popolari ad ammortamento trentacinquennale anche in deroga ai loro particolari statuti.
Il tasso di ammortamento sarà determinato in misura uniforme e ridotta con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per l’interno e per le finanze sentita l’associazione delle Casse di risparmio.
È abrogato il n. 7) dell’art. 1 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1344, e riprendendo vigore gli articoli 151, 153, 186, 190, 198, 284, 375 e 389 del T.U. aprile 1938, n. 1165.

Articolo 9
Le disposizioni dell’art. 111 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, si applicano a tutti gli alloggi costruiti dalle cooperative che usufruiscono dei concorsi o contributi dello Stato, sostituendosi l’ente mutuante alla Cassa depositi e prestiti per quanto concerne il consenso alla cessazione nei casi in cui il mutuo per la costruzione sia concesso da altro ente.
Gli alloggi di cui al precedente comma non possono essere ceduti o comunque alienati se non siano trascorsi dieci anni dalla data di assegnazione degli alloggi medesimi.
Il primo comma dell’art. 113 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è abrogato.

Articolo 10
Le attribuzioni e i poteri spettanti alla Commissione di vigilanza per l’edilizia popolare ed economica ai sensi degli artt. 131 e seguenti del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, sulle controversie ed eventuali abusi ed irregolarità relative alle assegnazioni di alloggi costruiti da cooperative edilizie a contributo dello Stato, sono estese alle controversie attinenti alle assegnazioni con patto di futura vendita degli alloggi costruiti da tutti gli altri enti e società che usufruiscano di concorsi o contributi dello Stato.
La disposizione del comma precedente non si estende alle controversie indicate nell’ultimo comma dell’art. 131, del citato T.U.

Articolo 11
Le disposizioni del D.Lgs. 8 maggio 1947, n. 399, del D.Lgs. 22 dicembre 1947, n. 1600, potranno continuare ad essere applicate soltanto per le costruzioni di edifici per i quali sono stati o siano concessi contributi, concorsi e premi di incoraggiamento, a carico delle spese autorizzate con i decreti legislativi succitati nonché con il D.Lgs. 24 marzo 1948, n. 212, ed il D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 1029.

Articolo 12
Le case per alloggio di senzatetto costruite in concessione, ai sensi dell’art. 5, n. 2, del T.U. 10 aprile 1947, n. 261, e quelle costruite direttamente e a cura del Ministero dei lavori pubblici e date in gestione agli Istituti di case popolari od ai Comuni, ai sensi dell’art. 55 dello stesso testo unico, possono essere cedute in proprietà agli Istituti e Comuni che ne hanno la gestione, a condizione che detti enti eseguano nuove costruzioni per un importo equivalente alla spesa sostenuta per la costruzione delle case cedute quale risulta accertato dal Ministero dei lavori pubblici.
Sulle nuove costruzioni il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni dell’uno per cento della spesa occorrente.
Il passaggio di proprietà è effettuato in base a decreto del Ministro per i lavori pubblici dopo l’ultimazione ed il collaudo delle nuove costruzioni.
Avvenuta la cessione, tanto le case cedute che quelle di nuova costruzione, possono essere assegnate in locazione semplice o con patto di futura vendita e riscatto a norma del D.Lgs. 8 maggio 1947, n. 399, integrato con i decreti legislativi 22 dicembre 1947, n. 1600 e 17 aprile 1948, n. 1029.

Titolo II
Agevolazioni fiscali e tributarie per la costruzione di case di abitazione

Articolo 13
Le case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso, la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1953 ed ultimata entro il biennio successivo all’inizio, saranno esenti per venticinque anni dall’imposta sui fabbricati e relative sovraimposte dalla data della dichiarazione di abitabilità.
Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per le finanze, saranno fissate le caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso.
A norma dell’articolo unico della legge 27 dicembre 1956, n. 1416, il termine di cui al presente comma è prorogato sino al 31 dicembre 1958, come modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 10 dicembre 1957, n. 1218.
L’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.

Articolo 14
Sono concessi il beneficio dell’imposta fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell’imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti di appalto, quando abbiano per oggetto la costruzione delle case di cui al precedente art. 13, purché la costruzione sia iniziata ed ultimata entro i termini stabiliti nello stesso art. 13.
Sulla parte del suolo attigua al fabbricato, la quale eccede il doppio dell’area coperta, è dovuta, a costruzione ultimata, l’imposta ordinaria di registro ed ipotecaria.

Articolo 15
È concessa l’esenzione dall’imposta di ricchezza mobile sulle anticipazioni fatte, per l’acquisto delle aree e per l’inizio delle costruzioni, dai soci alle cooperative edilizie delle quali facciano parte .

Articolo 16
È concessa l’esenzione dall’imposta di consumo per i materiali impiegati nelle opere di costruzione delle case di cui alla presente legge, sempre quando la costruzione sia iniziata ed ultimata entro i termini stabiliti dal precedente art. 13.
La stessa esenzione è concessa per i materiali impiegati dalla data di entrata in vigore della presente legge in case, non aventi carattere di lusso, già in corso di costruzione, a condizione che le case stesse siano ultimate entro il biennio successivo alla detta data.
Non si fa luogo a rimborso delle imposte già pagate.
Tale esenzione non dà luogo all’applicazione del sesto comma dell’art. 80 del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175.

Articolo 17
Ai trasferimenti di case, costruite ai sensi dell’art. 13, che abbiano luogo entro quattro anni dalla dichiarazione di abitabilità o dell’effettiva abitazione, è accordata la riduzione alla metà dell’imposta di registro e al quarto dell’imposta ipotecaria.
È esclusa dalle agevolazioni la vendita di negozi, che non sia effettuata con lo stesso atto con il quale viene trasferito l’intero fabbricato.
La stessa esclusione si applica alla vendita isolata di negozi, che costituiscono unità economiche a se stanti .
A norma dell’articolo 2 della Legge 27 maggio 1959, n. 355, per i trasferimenti immobiliari di cui al presente articolo, l’imposta di registro è dovuta in ragione di lire 2,50 per cento.
L’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.

Articolo 18
I contratti di mutuo stipulati per le costruzioni indicate nell’articolo precedente o per la prima compravendita delle costruzioni stesse, se avvenga entro il quadriennio dal giorno in cui sono state dichiarate abitabili o siano state effettivamente abitate, sono assoggettati al pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie ridotte ad un quarto.
Gli interessi sulle somme mutuate sono esenti dall’imposta di ricchezza mobile.
È concesso il beneficio della registrazione a tassa fissa per gli atti di cessione dei contributi di cui all’art. 1.

Articolo 19
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche all’ampliamento delle case di cui all’art. 13, nonché alla ricostruzione di quelle comunque distrutte, quando l’ampliamento o la ricostruzione siano ultimati entro il 31 dicembre 1955.

Articolo 20
Salvo il caso di forza maggiore, si decade dai benefici previsti nei precedenti articoli, qualora le nuove costruzioni, le ricostruzioni o gli ampliamenti non siano stati compiuti ai sensi ed entro i termini fissati dall’art. 13 e dall’art. 19.
Nella stessa decadenza si incorre, salvo sempre il caso di forza maggiore, se i mutui preveduti nell’art. 18 non siano stati effettivamente adibiti alla costruzione delle case di cui all’articolo 13 od al pagamento del prezzo di trasferimento.
Nelle ipotesi previste nei precedenti commi è dovuta, oltre le normali imposte, una sopratassa pari ad un decimo dell’ammontare delle imposte stesse.

Titolo III
Espropriazioni

Articolo 21
Le disposizioni previste dagli artt. 46 e 47 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, in materia di espropriazione e di occupazione di aree fabbricabili e terreni per la costruzione di case popolari, sono estese a tutti gli enti e società di cui all’art. 16 dello stesso T.U., e sono applicabili in qualsiasi Comune siano situati l’area e i terreni da espropriare e da occupare.
[Il Prefetto dichiara, ove occorra, l’urgenza o la indifferibilità delle opere agli effetti dell’occupazione temporanea dell’area della quale è chiesta l’espropriazione.]

Articolo 22
Fino al 31 dicembre 1953 si può procedere, ai sensi e per gli effetti della L. 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni, alle espropriazioni occorrenti per la costruzione di case di abitazione a carattere popolare, su iniziativa e per conto di privati o di enti non previsti dall’art. 16 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, qualora la costruzione di case sia ritenuta utile all’interesse generale.
La sussistenza dell’interesse generale è riconosciuta con decreto del Prefetto, su richiesta dell’interessato, sentiti il proprietario ed il parere del Genio civile, dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura e dell’Amministrazione comunale.
Con lo stesso decreto sono fissati i termini per l’inizio e l’ultimazione delle costruzioni che non potranno eccedere rispettivamente i quattro mesi ed i due anni dalla data della notifica del decreto stesso.
Il decreto del Prefetto è notificato di ufficio sia al richiedente sia al proprietario. Contro di esso è dato ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, al Ministro per i lavori pubblici, il quale provvede in via definitiva. Qualora il Ministro non provveda entro i sessanta giorni, il ricorso s’intende respinto. In tali casi i termini di cui al precedente comma decorrono dalla data della comunicazione del provvedimento ministeriale ovvero da quella in cui il decreto del Prefetto diventa esecutivo.
Il decreto che riconosce l’interesse generale equivale alla dichiarazione di pubblica utilità.
Il proprietario ha facoltà di sostituirsi al richiedente nell’esecuzione dell’opera, nel qual caso deve impegnarsi ad iniziare la costruzione entro sei mesi dalla data di notifica del decreto prefettizio e ad ultimarla entro due anni dall’inizio. A garanzia dell’impegno assunto il proprietario deve versare una cauzione pari alla metà dell’indennità indicata nel decreto del Prefetto, la quale sarà incamerata a beneficio dello Stato con successivo decreto del Prefetto stesso, qualora i lavori non siano iniziati od ultimati nei suddetti termini, per causa non dipendente da forza maggiore. Può essere accettata una cauzione costituita da fideiussione prestata da istituti di credito di diritto pubblico, da banche di interesse nazionale e da Casse di risparmio.
Qualora la costruzione non sia dal richiedente iniziata od ultimata nei termini fissati dal Prefetto, per causa non dipendente da forza maggiore, l’espropriato potrà domandare all’autorità giudiziaria competente la decadenza della ottenuta dichiarazione di pubblica utilità e la restituzione dei beni espropriati, mediante il rimborso della metà dell’indennità ricevuta per l’espropriazione. Se il proprietario o l’espropriante non abbiano ultimati i lavori di costruzione nel termine fissato dal Prefetto, per cause ad essi non imputabili fatte accertare a loro cura e tempestivamente dall’ufficio del Genio civile, il Prefetto può concedere una proroga non superiore a mesi sei.

Titolo IV
Disposizioni finali

Articolo 23
Il beneficio di cui al precedente art. 13 è esteso alle costruzioni, agli ampliamenti e alle ricostruzioni che non siano di lusso e che non fruiscano del contributo dello Stato, la cui costruzione sia stata iniziata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs.Lgt. 24 aprile 1946, n. 350.

Articolo 24
Sono fatte salve le più favorevoli agevolazioni fiscali e tributarie consentite dalle leggi vigenti.
L’esenzione preveduta dall’art. 159, quarto comma del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, è estesa anche ai contadini o lavoratori agricoli che siano proprietari di terreni, alla cui coltivazione attendono prevalentemente con il lavoro proprio o dei loro familiari.

Articolo 25
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
Casa Casa popolare Espropriazioni
Sullo stesso argomento
iscrizione contemporanea a due albi professionali
D.L. 69/2024 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Andamento mercato immobiliare
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Calcolo IMU e Calcolo TASI
iscrizione contemporanea a due albi professionali
DM 170/2019 Regolamento iscrizione telematica nel registro generale dei testamenti
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Casa costruita su terreno di proprietà esclusiva di un solo coniuge
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Divisione casa coniugale in comproprietà tra i coniugi: il valore del diritto di abitazione non rileva
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Le somme di denaro date da un coniuge all’altro per l’acquisto di un immobile non sono ripetibili
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Casa sicura: detrazione fiscale per le spese sostenute per lavori antisismici
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Casa popolare: assegnazione al coniuge in caso di separazione
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Telegram
  • Instagram
  • WhatsApp
Indice dei contenuti
Disposizioni per l’incremento delle costruzioni edilizie (Legge Tupini)
Titolo I Costruzione di case popolari
Titolo II Agevolazioni fiscali e tributarie per la costruzione di case di abitazione
Titolo III Espropriazioni
Titolo IV Disposizioni finali
In contatto con MioLegale.it
  • Servizi Studio Legale
  • Consulenza legale online
  • Collabora con MioLegale.it
  • Recapiti telefonici ed email
  • Newsletter giuridica
  • Scrivi alla redazione
Newsletter
Di tendenza
AssegnoAvvocatiAvvocatoBancaCompensoCoronavirusCovid-19DannoFallimentoLavoroLicenziamentoMinoriPensionePrivacyReatoRisarcimentoSeparazioneSocietà
Ipse Dixit
  • Contentio de ordinando iudicio.

© Avv. Gianluca Lanciano 2006-2025 MioLegale.it ® Note Legali e Privacy
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze

Scrivi nel campo “Cerca…” e premi invio o cerca per cercare. Premi la X n alto a destra o il tasto Esc sulla tastiera per annullare.

Assistente AI di MioLegale.it
Le conversazioni sono inviate ad un fornitore esterno (OpenAI) per generare risposte. Non inserire dati personali sensibili.
L’assistente AI di MioLegale offre informazioni generali. Non costituisce consulenza legale. Verifica sempre le fonti e le date di aggiornamento.

Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it