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Visite di controllo effettuate dai medici fiscali dell’INPS. Disposizioni operative.

Redazionedi Redazione21 Novembre 2019Aggiornato il:21 Novembre 2019
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Circolare INPS 12 settembre 2008, n. 86

Indice dei contenuti ⇣
Visite di controllo effettuate dai medici fiscali dell’INPS. Disposizioni operative.
1. Premessa
2. Vigenza delle nuove norme e disposizioni operative
3. Numero degli incarichi e Gestione Liste
4. Compensi
5. Contributo alla Formazione
6. Aspetti Fiscali
7. Istruzioni contabili

Visite di controllo effettuate dai medici fiscali dell’INPS. Disposizioni operative.

Decreto interministeriale lavoro previdenza sociale e salute 8 maggio 2008. Visite di controllo effettuate dai medici fiscali dell’INPS. Disposizioni operative.

1. Premessa

Con messaggio n. 015999 dell’ 11 luglio 2008 è stata comunicata la pubblicazione in G.U. del 7.7.2008 del D.M. 8 maggio 2008 che – in attesa di una completa rivisitazione della vigente disciplina di cui al D.M. 12 ottobre 2000 da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore (08/07/2008) del D.M. in oggetto – ha previsto nuove disposizioni relative ai compensi dell’attività dei medici di controllo ed al numero delle visite da attribuire agli stessi.
In particolare per la disciplina dei compensi le nuove disposizioni hanno novellato le ultime finora vigenti, di cui alle circolari nn. 222/86; 2747/87; 111/97 e 4/2001, le quali, conseguentemente, sono da intendersi superate limitatamente agli aspetti disciplinati dal nuovo D.M.
In applicazione, quindi, delle nuove disposizioni normative, con la presente circolare si forniscono le seguenti istruzioni operative:

2. Vigenza delle nuove norme e disposizioni operative

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del D.M. 8 maggio 2008, entrato in vigore l’8 luglio u.s., le nuove disposizioni hanno vigore fino ed in attesa della completa rivisitazione della disciplina prevista entro dodici mesi.

3. Numero degli incarichi e Gestione Liste

L’art. 2 sotto la rubrica “numero degli incarichi” stabilisce che il numero di riferimento È di sei visite di controllo al giorno da eseguire nelle fasce di reperibilità.
Si precisa che per “numero di riferimento degli incarichi” deve intendersi il numero massimo di visite di controllo da assegnare al medico di lista nella giornata, quindi pari a 6 (sei).
A tal riguardo si fa presente che, per esigenze legate all’efficace gestione nonchéalla concreta effettuazione delle stesse, il numero massimo di visite da assegnare per ogni singola fascia di reperibilità nella giornata non deve superare le 3 (tre).
Se tale numero da un lato potrebbe non essere garantito per mancanza del presupposto legato ai requisiti per la effettuazione dei controlli, dall’altro potrebbe essere insufficiente, secondo le “criticità” locali di carattere non solamente epidemiologico, a garantire un efficiente e costante monitoraggio della congruità delle prognosi.
Appare quindi necessario sopperire alla eventuale carenza, attivando, cosi’ come prevedono le nuove disposizioni, la procedura per la reintegrazione delle liste con l’immissione di nuovi medici.
Si precisa che l’assegnazione delle visite deve essere effettuata equamente a tutti i medici iscritti in lista. In presenza di incremento di richieste deve essere gestita l’assegnazione nel numero massimo di sei previsto nel nuovo decreto.

4. Compensi

Cosi’ come previsto dall’art 3 del D.M. 8 maggio 2008 i compensi sono cosi’ di seguito aggiornati:
per l’espletamento della visita di controllo domiciliare
a) in giorno feriale, Euro 41,67;
b) in giorno festivo, Euro 52,82;
per l’espletamento della visita di controllo domiciliare non eseguita a causa di mancata reperibilità del lavoratore
a) in giorno feriale, Euro 28,29;
b) in giorno festivo, Euro 39,61 ;
A tale onorario professionale, va aggiunto:
a) Un importo fisso che varia in funzione dell’indirizzo di reperibilità indicato dal lavoratore, e riferito alla “cinta muraria”, ridenominata nell’odierno Decreto “perimetro urbano”, del comune in cui È ubicata la sede che ha in carico il Medico cui È assegnata la visita e precisamente:
§ Euro 6,00, all’interno di esso
§ Euro 10,00, al di fuori di esso ma entro 20 chilometri
§ Euro 15,00, al di fuori di esso oltre 20 chilometri
b) soltanto nelle ipotesi di visite effettuate al di fuori del perimetro urbano È previsto un rimborso spese variabile diverso in funzione dell’abitazione del medico di controllo, costituito :
1) dal rimborso del costo di 1/5 di litro del prezzo medio di benzina verde o diesel per i chilometri percorsi fra l’abitazione del medico e ritorno, nel caso dell’effettuazione di una singola visita;
2) dal rimborso del costo di 1/5 di litro del prezzo medio di benzina verde o diesel per i chilometri percorsi fra l’abitazione del medico e quelle dei lavoratori controllati e ritorno, nel caso di due o tre visite effettuate per fascia oraria.
Si raccomanda alle Direzioni Provinciali e SubProvinciali di assegnare le visite fiscali al di fuori del perimetro urbano curando scrupolosamente di accorparle per zone viciniori.
In tale seconda ipotesi il calcolo deve essere effettuato prendendo come parametri di riferimento : l’andata, il totale delle distanze fra le abitazioni dei lavoratori visitati ed il ritorno. Il totale complessivo dei chilometri percorsi andrà distribuito sul numero complessivo delle visite espletate (secondo il rapporto divisionale Km/n. visite), in modo che il costo delle visite attribuite al singolo medico varia per effetto della distinzione tra visite ed accessi e del luogo di effettuazione della visita rispetto al perimetro del comune.
A tal riguardo, al fine del contenimento della spesa pubblica, i Direttori Regionali ed i rispettivi Coordinamenti Medico-legali coordineranno nei rispettivi territori le attività necessarie perché presso le rispettive Direzioni provinciali ed in seno alla Commissione Mista si proceda ad una condivisa redistribuzione dei medici di controllo in base alle aree topografiche comprese tra la Sede committente e l’abitazione del medico, tenuto conto comunque di eventuali – e opportunamente dimostrate – incompatibilità.
È opportuno, quindi, al fine di una ottimale ed economica gestione del servizio, assegnare le visite di controllo prioritariamente ai medici inseriti nella apposita lista che hanno il proprio domicilio ubicato in prossimità dell’indirizzo di reperibilità indicato dal lavoratore, fatte salve le sopracitate situazioni di incompatibilità e/o eventuali carenze di risorse.

5. Contributo alla Formazione

Il comma 5 dell’art. 3 del D.M. riconosce “a ciascun medico di lista, a titolo di rimborso spese di aggiornamento professionale, un contributo annuo determinato forfettariamente in Euro 500,00”.
Il contributo previsto deve servire per conferire maggiore e sempre aggiornata qualificazione professionale ai medici che si occupano del controllo dello stato di salute dei lavoratori.
Ne consegue che tale contributo potrà essere riconosciuto al medico di controllo – correntemente impegnato nell’attività – che abbia partecipato effettivamente nell’anno,anche in via informatica, ad almeno due eventi formativi utili per conseguire crediti ECM, di cui uno obbligatoriamente in Medicina Legale e delle Assicurazioni e l’altro a scelta in Disciplina specialistica non medico legale con l’esclusione di quelle branche non di interesse per l’attività espletata per l’Ente (medicina estetica, odontoiatria, medicina alternativa, radiologia per immagini, radioterapia, anestesia e rianimazione, geriatria, pediatria, neonatalogia, audiologia e foniatria, patologia clinica, anatomia patologica, biochimica/ patologia clinica, farmacologia clinica, ecc…)..
Per ottenere la liquidazione del contributo de quo, il medico interessato , allo scadere dell’anno solare, deve consegnare alla sede di riferimento gli attestati di partecipazione ai corsi di aggiornamento, secondo i criteri appena esposti.
Il contributo verrà altresi’ riconosciuto a ciascun medico che, nell’anno di riferimento, abbia effettuato almeno 40 visite mediche di controllo al mese.
All’importo che i datori di lavoro sono tenuti a rimborsare per ciascuna visita fiscale da essi richiesta sarà aggiunta la somma di 0,60 euro a titolo di quota parte del contributo per aggiornamento professionale riconosciuto a ciascun medico di lista.
Il contributo sarà erogato a consuntivo nel successivo mese di gennaio.

6. Aspetti Fiscali

In merito agli aspetti fiscali, il decreto in parola, non introduce, rispetto al passato, nuove tipologie di redditi o contributi ad eccezione del contributo annuo, previsto dall’art. 3, comma 5, relativo al rimborso spese per aggiornamento professionale. Di conseguenza, mentre restano invariate le modalità di tassazione vigenti, relativamente ai compensi percepiti, è invece da ritenersi esente da qualsiasi imposizione fiscale, stante la sua natura di rimborso spese, il citato contributo per aggiornamento professionale.

7. Istruzioni contabili

Il contributo alla formazione di cui al precedente punto 5. deve essere imputato al capitolo di uscita esistente 3U1104038 “Spese per visite mediche di controllo in attuazione dell’art. 5, commi 12 e 13, del D.L. n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983”, di natura obbligatoria, voce di spesa 01 “Spese per visite mediche richieste dai datori di lavoro ed Enti previdenziali” e voce di spesa 02 “Spese per visite mediche disposte d’iniziativa dell’Istituto”, rispettivamente, nella misura del 31,60 per cento e del 68,40 per cento. Tali percentuali sono state determinate tenendo conto del rapporto normalmente esistente su base nazionale tra il numero delle visite richieste dai datori di lavoro ed Enti previdenziali, il numero delle visite d’iniziativa dell’Istituto ed il numero totale delle visite stesse. Per il resto si confermano le vigenti disposizioni contabili.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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