L’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla riforma del sistema sanzionatorio che interviene su arresti domiciliari come pena detentiva, depenalizzazione dell’immigrazione clandestina e messa alla prova.
L’arresto presso l’abitazione
Tra le novità principali figura l’inserimento nel codice penale, a pieno titolo, della pena detentiva non carceraria, ossia reclusione o arresto presso l’abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza. Secondo la legge delega, gli arresti domiciliari dovranno diventare pena principale da applicare in automatico a tutte le contravvenzioni attualmente colpite da arresto e a tutti i delitti il cui massimo edittale è fino a 3 anni. Per i reati che prevedono la reclusione da tre a cinque anni, sarà il giudice a decidere tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere. La detenzione non carceraria potrà avere durata continuativa o per singoli giorni della settimana o fasce orarie e potrà essere eventualmente prescritto il braccialetto elettronico.
Escluso l’arresto presso l’abitazione per i delinquenti abituali, professionali e per tendenza, e chi non ha un domicilio idoneo o si comporta in modo incompatibile (violando ad esempio le prescrizioni) anche tenuto conto della tutela della persona offesa.
Abolito il reato di immigrazione clandestina, solo sanzioni amministrative.
Tra i reati depenalizzati rientra quello di immigrazione clandestina (articolo 2, comma 3, lettera b)). Il principio di delega prevede, in questo caso, che debbano conservare rilievo penale le condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia, vale a dire dei provvedimenti di espulsione già adottati. In sostanza dovrà restare penalmente rilevante il reingresso in violazione di un provvedimento di espulsione.
Reati edilizi e urbanistici non sarano depenalizzati
Non rientrano nella depenalizzazione i reati relativi a edilizia e urbanistica, territorio e paesaggio, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica, gioco d’azzardo e scommesse, materia elettorale e finanziamento dei partiti, armi ed esplosivi, proprietà intellettuale e industriale.
Messa alla prova e sospensione del processo.
L’istituto della “messa alla prova” da tempo sperimentato a livello minorile, viene esteso agli adulti. Per reati puniti con reclusione fino a 4 anni o pena pecuniaria o per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, l’imputato potràchiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La misura consiste in lavori di pubblica utilità e comporta la prestazione di condotte riparatorie e (se possibile) risarcitorie, con l’affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di un programma di recupero. Se l’esito è positivo, il reato si estingue. In caso di trasgressione del programma di trattamento o nuovi delitti scatta però la revoca. Durante il periodo di prova la prescrizione è sospesa.
Addio contumacia per gli imputati irreperibili
Viene eliminata del tutto la contumacia. Se l’imputato (dopo un primo tentativo di notifica) è irreperibile, il giudice sospende il processo potendo però acquisire le prove non rinviabili. Alla scadenza di un anno, e per ogni anno successivo, dispone nuove ricerche dell’imputato. Finché dura l’assenza, è comunque sospesa la prescrizione. Se le ricerche invece hanno buon esito, il giudice fissa una nuova udienza dando corso al processo. L’imputato può chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento.