Con il decreto ministeriale 24 ottobre 2006, pubblicato nella G.U. n. 302 del 30 dicembre 2006, sono state definite le modalità di trasmissione da parte dei farmacisti dei dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee in attuazione dell’art. 7 della Legge 14 dicembre 2000, n. 376 – Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.
Il decreto prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno i farmacisti devono inviare i dati al Ministero della salute tramite un apposito modulo elettronico reperibile nell’area dedicata all’antidoping (alla voce “preparati galenici”) dove sono consultabili anche le istruzioni per la compilazione del modulo, che è stato strutturato al fine di facilitare le modalità di inserimento da parte dei singoli farmacisti.
I dati forniti consentiranno di integrare le informazioni sull’utilizzo delle sostanze vietate per doping, attualmente disponibili soltanto per i medicinali prodotti industrialmente.
Articolo tratto da: Ministero della Salute