Introdotto l’articolo 25 bis del codice deontologico forense recante sanzioni per l’avvocato che concorda col cliente un compenso non adeguato.
Nella seduta del 23 febbraio 2024, il Consiglio Nazionale Forense ha approvato, con la delibera n. 275, una nuova norma deontologica in tema di equo compenso, come previsto dalla legge n. 49/2023. La delibera del C.N.F. è stata quindi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.102 del 3 maggio 2024.
Tale norma si propone di assicurare che gli avvocati ricevano una remunerazione adeguata per il loro lavoro, contrastando al contempo l’abitudine a praticare compensi troppo bassi o finanche gratuiti.
L’articolo 25-bis del Codice Deontologico Forense, elaborato dalla Commissione deontologica del CNF, è stato preliminarmente approvato durante l’ultima sessione del 2023. Successivamente, è stato sottoposto alla consultazione obbligatoria presso i Consigli dell’Ordine degli avvocati, per poi ricevere il via libera definitivo durante l’ultima riunione amministrativa del CNF, con alcune integrazioni.
Secondo la nuova norma, gli avvocati non possono concordare o prevedere un compenso che non sia giusto e proporzionato al servizio richiesto, e che non sia conforme ai parametri forensi attuali.
La violazione di questa disposizione comporta l’applicazione della sanzione della censura in ambito disciplinare.
Inoltre, nel caso di stipula di un accordo con il cliente, l’avvocato è tenuto a informarlo per iscritto che il compenso deve rispettare i criteri stabiliti dalla legge, altrimenti l’accordo risulterà nullo.
La mancata osservanza di questa seconda disposizione, invece, comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.
Art. 25-bis Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso.
1. L’avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.
2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall’avvocato, questi ha l’obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
3. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell’obbligo di cui al secondo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.