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Assenze dei dipendenti pubblici per visite mediche. Circolare esplicativa del dipartimento della Funzione pubblica.

Redazionedi Redazione21 Novembre 2015Aggiornato il:21 Novembre 2015
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Il dipartimento della Funzione pubblica ha emanato una circolare esplicativa (circ. n. 2/2014 ) circa le assenze dei dipendenti pubblici per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
La circolare offre una interpretazione del comma 5 ter dell’art. 55 septies del d.lgs. n. 165/2001 (TU pubblico impiego), così come modificato dal D.L. n. 101 del 31 agosto 2013 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” convertito, con modificazioni, in legge n. 125 del 30 ottobre 2013.
E proprio con la legge di conversione sono state introdotte le disposizioni in materia di gestione della malattia, ovvero di assenze per visite mediche dei dipendenti pubblici, al fine di contrastare il fenomeno dell’assenteismo nelle amministrazioni.
Di seguito il testo della circolare che indica le modalità di giustificazione dell’assenza ovvero di trasmissione dell’attestazione della presenza del dipendente pubblico presso la struttura sanitaria per l’espletamento della prestazione.


CIRCOLARE N. 2/2014


OGGETTO: decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013 – “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” – art. 4 comma 16 bis -assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Con legge n. 125 del 30 ottobre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013, è stato convertito in legge con modifiche il decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”.
La legge di conversione, modificando il citato decreto-legge, introduce una disposizione in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti al fine di contrastare il fenomeno dell’assenteismo nelle amministrazioni.
In particolare, l’art. 4, comma 16 bis, del decreto, in vigore dal 31 ottobre 2013, ha novellato il comma 5 ter dell’art. 55 septìes del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre resta invariato il regime della giustificazione dell’assenza di cui al comma 1 del medesimo articolo.
Al fine di assicurare l’interpretazione omogenea della norma, considerato altresì che alcune amministrazioni hanno chiesto chiarimenti circa la sua portata, si ritiene necessario fornire i seguenti indirizzi applicativi.
Il citato art. 55 septies, comma 5 ter, del d.lgs. 165 del 2001, come novellato, prevede che “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica”.

A seguito dell’entrata in vigore della novella, per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore).

La giustificazione dell’assenza, ove ciò sia richiesto per la fruizione dell’istituto
(es.: permessi per documentati motivi personali), avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).

L’attestazione dì presenza è consegnata al dipendente per il successivo inoltro all’amministrazione di appartenenza oppure trasmessa direttamente a quest’ultima per via telematica a cura del medico o della struttura.
Nel caso di trasmissione telematica, la mail dovrà contenere il file scansionato in formato PDF dell’attestazione.
Dall’attestazione debbono risultare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l’indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l’orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione.
Al riguardo, va chiarito che l’attestazione di presenza non è una certificazione di malattia e, pertanto, essa non deve recare l’indicazione della diagnosi. Inoltre, al fine di evitare la comunicazione impropria di dati personali, l’attestazione non deve indicare il tipo di prestazione somministrata.

Per il caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell’assenza per malattia;
in questa ipotesi, il medico (individuato in base a quanto previsto dall’art. 55 septies, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dalla circolare n. 7 del 2008, par.l) redige la relativa attestazione di malattia che viene comunicata all’amministrazione secondo le consuete modalità (circolari nn. 1 e 2 DFP/DDI/ del 2010) e, in caso di controllo medico legale, l’assenza dal domicilio dovrà essere giustificata mediante la produzione all’amministrazione, da parte del dipendente, dell’attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l’avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa). Come di regola, il ricorso all’istituto dell’assenza per malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico.


Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, a fini di semplificazione si ritiene che possa essere sufficiente anche un’unica certificazione
(che, per queste ipotesi, potrà essere cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico.
Gli interessati dovranno produrre tale certificazione all’amministrazione prima dell’inizio della terapia, fornendo il calendario previsto. A tale certificazione dovranno poi far seguito le singole attestazioni di presenza – redatte e trasmesse come sopra indicato – dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie nelle singole giornate. In questi casi l’attestazione di presenza dovrà contenere anche l’indicazione che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante.
Si rammenta infine che l’attestazione di presenza può anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio (per un modello di dichiarazione si veda l’allegato) redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del d.P.R. n. 445 del 2000.
Rimane fermo in tal caso che le amministrazioni dovranno richiedere dichiarazioni dettagliate e circostanziate; le stesse dovranno inoltre attivare i necessari controlli sul loro contenuto ai sensi dell’art. 71 del citato decreto, provvedendo alla segnalazione all’autorità giudiziaria penale e procedendo per l’accertamento della responsabilità disciplinare nel caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000).

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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