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Home»Notizie giuridiche
Notizie giuridiche Ordinamento Giudiziario Forense

Bando corso cassazionisti 2017

Redazionedi Redazione2 Giugno 2017Aggiornato il:2 Giugno 2017
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Bando per l’ammissione al corso propedeutico all’iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247

Il Consiglio Nazionale Forense,
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare il suo art. 22;
Visto il regolamento n. 1 del 20 novembre 2015 del CNF sui corsi per l’iscrizione all’Albo speciale ed in particolare l’articolo 2 che istituisce la Scuola Superiore dell’Avvocatura per Cassazionisti che opera mediante un Consiglio di Sezione;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, contenente adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
Ritenuta l’opportunità di avvalersi per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione del Cineca Consorzio interuniversitario;

Art. 1
REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono ammessi a partecipare al corso gli iscritti all’Albo che abbiano maturato i requisiti previsti dalla legge e precisati dal successivo comma 2 e abbiano superato la prova di accesso di cui all’articolo 4 del presente Bando.
Costituiscono requisito per l’ammissione ai corsi:
a l’iscrizione all’Albo da almeno otto anni;
b non aver riportato, negli ultimi tre anni, sanzioni disciplinari definitive interdittive;
c non essere soggetto, al momento di presentazione della domanda, a sospensione cautelare e non essere sospeso dall’Albo ai sensi dell’art. 20 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012;
d aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i criteri di cui al comma successivo.
e di godere dei diritti civili e politici.
Ai fini dell’accesso al corso, sono criteri di effettività nell’esercizio della professione ai sensi della lettera d) del comma precedente:
1 avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno dieci giudizi dinanzi ad una Corte di Appello civile;
2 avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi ad una Corte di Appello penale;
3 avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie e contabili;
I requisiti di cui al comma 3 sono tra loro alternativi.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla prova di accesso.
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) può essere prodotta, al momento della presentazione della domanda, attraverso autocertificazioni; il CNF si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la veridicità del contenuto delle stesse; in caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dagli articoli 483, 485, e 486 del codice penale.
I candidati sono ammessi alla prova di accesso con riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti.
Il CNF può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti dal Bando.

Art. 2
DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE
La domanda di partecipazione alla prova di accesso deve essere presentata esclusivamente via internet, utilizzando l’applicazione informatica disponibile sul sito del CNF e della Scuola Superiore dell’Avvocatura all’indirizzo web www.corsicassazionisti.cnf.it seguendo le istruzioni ivi specificate.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di trenta (30) giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso del presente Bando sul sito del CNF e della Scuola Superiore dell’Avvocatura.
Si considera prodotta nei termini la domanda di partecipazione alla prova di accesso elaborata attraverso il form on-line e pervenuta alla casella di posta elettronica certificata (PEC) corsocassazionisti2017@pec.cnf.it entro le ore 00,00 ora italiana dell’ultimo giorno utile.
Le domande devono contenere la specificazione della materia sulla quale il candidato intende sostenere la prova di accesso di cui al successivo art. 4. Tale scelta è vincolante sia per la frequenza al corso di cui al successivo art. 9, sia per la verifica finale di cui al successivo art. 12.
La corretta compilazione della domanda richiede necessariamente l’inserimento nel form on-line:
1 di un file PDF contenente un documento di identità in corso di validità;
2 della copia in PDF della ricevuta del versamento di € 60,00 (sessanta/00) sul conto corrente bancario n. 2072, intestato a Fondazione Scuola Superiore dell’Avvocatura, IBAN IT63I0100503206000000002072, indicando nella causale “Contributo partecipazione prova di accesso al corso Albo speciale – anno 2017”, quale contributo non rimborsabile, per la partecipazione alla prova di accesso.
Nella domanda il candidato specificherà altresì se intende o meno beneficiare dell’eventuale erogazione della borsa di studio di cui al successivo art. 8.
L’eventuale incompletezza della domanda di ammissione o la sua non leggibilità comporta l’automatica esclusione alla prova di accesso.

Art. 3
COMMISSIONE
La Commissione competente a predisporre e valutare le prove di accesso è composta da almeno 5 membri, scelti tra membri del CNF, avvocati iscritti all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo, e magistrati addetti alla Corte di Cassazione o al Consiglio di Stato, anche a riposo.
La Commissione è nominata con successivo provvedimento del CNF.

Art. 4
PROVA DI ACCESSO
La prova consiste in un test a risposta multipla, comprendente 36 domande complessive così ripartite:
a 12 domande così suddistinte: 3 di diritto processuale civile, 3 di diritto processuale penale, 3 di giustizia amministrativa e 3 di giustizia costituzionale.
b 24 domande in una delle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto processuale civile, diritto processuale penale, giustizia amministrativa.
Ai fini del superamento della prova è necessario rispondere correttamente ad almeno due terzi delle domande.

Art. 5
DATA DELLA PROVA
La prova di accesso si terrà a Roma sabato 15 luglio 2017. Ulteriori indicazioni sull’ora e sul luogo verranno comunicati sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale forense e su quello della Scuola Superiore dell’Avvocatura.
Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione alle prove.

Art. 6
AMMESSI AI CORSI
Con provvedimento del Presidente del CNF sono approvati gli atti concorsuali e dichiarati gli ammessi al corso, con il relativo punteggio da ciascuno conseguito.
L’elenco degli ammessi verrà pubblicato sul sito web del CNF e sul sito della Scuola Superiore dell’Avvocatura.
Dalla data di pubblicazione dell’elenco degli ammessi decorre il termine per eventuali impugnative.
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto elenco, gli ammessi devono effettuare l’iscrizione al corso eseguendo il pagamento di cui al successivo art. 7 e far pervenire via PEC copia scansionata dell’originale della certificazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente Bando.

Art. 7
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al corso è fissata in € 500,00 (cinquecento/00) quale contributo non rimborsabile.

Art. 8
BORSE DI STUDIO
È prevista l’attribuzione di borse di studio sino al numero massimo di 10, di
€ 1.000,00 (mille/00) cadauna, a titolo di concorso nella copertura delle spese di partecipazione al corso.
Il conferimento delle borse di studio è disposto in favore degli ammessi che abbiano riportato il miglior risultato nel superamento della prova di cui all’art. 5, tenuto conto del reddito, con particolare riferimento agli iscritti non aventi domicilio professionale a Roma.

Art. 9
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Il corso ha ad oggetto le seguenti materie:
a) diritto processuale civile;
b) diritto processuale penale;
c) giustizia amministrativa;
d) giustizia costituzionale;
e) orientamenti recenti delle Giurisdizioni Superiori.
La sede del corso è in Roma.
Il corso ha durata di 100 ore, in ragione, di regola, di 10 ore a settimana. Le lezioni si svolgono ordinariamente il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina.
Il corso si articola in un modulo comune ed in un modulo specialistico, scelto dall’iscritto.
Il modulo comune, di 20 ore, ha prevalente carattere teorico e ha ad oggetto il diritto processuale civile, il diritto processuale penale e la giustizia amministrativa.
I tre moduli specialistici di 80 ore ciascuno, hanno ad oggetto, rispettivamente, il diritto processuale civile, la giustizia amministrativa, il diritto processuale penale; in ciascuno dei tre moduli vengono trattati altresì orientamenti recenti delle giurisdizioni superiori e profili di giustizia costituzionale.
Nell’ambito dei moduli specialistici di cui al comma precedente sono previste prevalentemente esercitazioni pratiche, consistenti nella redazione di atti giudiziari destinati alla correzione e discussione in aula.
Le lezioni possono essere organizzate anche con modalità a distanza, secondo le indicazioni individuate dal Consiglio Nazionale Forense che le comunicherà attraverso la Fondazione Scuola Superiore dell’Avvocatura.

Art. 10
LEZIONI DECENTRATE
Una parte delle lezioni per agevolare la partecipazione al corso potrà essere effettuata con modalità a distanza e una quota non superiore ad un terzo preferibilmente nell’ambito del modulo specialistico di cui all’art. 9, comma 6, può tenersi presso gli Ordini distrettuali.
A tal fine, sulla base del numero e della provenienza geografica degli iscritti, il CNF, individua le sedi di svolgimento delle lezioni decentrate.
Le sedi di svolgimento delle lezioni decentrate saranno scelte tenendo conto dell’esigenza di garantire uniformità didattica, efficienza organizzativa ed agevolazione della partecipazione dei candidati anche secondo la loro provenienza geografica.
Le sedi individuate e le date delle lezioni decentrate saranno tempestivamente comunicate agli iscritti.
Successivamente, gli iscritti comunicano il luogo in cui intendono frequentare le lezioni decentrate. Sulla base delle adesioni, sono attivate le singole sedi.

Art. 11
DOCENTI
L’insegnamento di ciascuna materia è affidato a professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo, avvocati iscritti nell’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori o magistrati, anche a riposo.

Art. 12
VERIFICA FINALE DI IDONEITÀ
La verifica finale di idoneità ha luogo in Roma, a cadenza annuale, con data individuata dal Consiglio di Sezione.
Requisito obbligatorio per l’ammissione alla verifica finale è la compiuta frequenza di almeno 2/3 delle lezioni.
Con proprio provvedimento il CNF nomina, su proposta del Consiglio di Sezione della Scuola Superiore dell’Avvocatura, la Commissione per la verifica finale di idoneità, che deve essere composta da quindici componenti effettivi e quindici supplenti, scelti tra membri del CNF, avvocati iscritti all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, professori universitari di ruolo in materie giuridiche e magistrati addetti alla Corte di Cassazione o al Consiglio di Stato. La Commissione opera attraverso tre sottocommissioni composte da cinque membri ciascuna.
La verifica si articola in una prova scritta, consistente nella scelta tra la redazione di un ricorso per cassazione in materia penale o civile o un atto di appello al Consiglio di Stato.
La Commissione potrà specificare e dettagliare, con deliberazione da adottare prima della prova scritta, i criteri di valutazione indicati nell’art. 9 del Regolamento e nel comma successivo del presente articolo.
Nella valutazione degli esiti della prova, la Commissione tiene conto della maturità del candidato, dell’apprendimento delle materie oggetto del corso, oltre che dell’effettiva padronanza delle tecniche di redazione degli atti di patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Il giudizio formulato dalla Commissione, previa motivazione sulla base dei criteri individuati dal Regolamento e dal Bando e specificati dalla medesima Commissione, sarà di idoneità/non idoneità.
La durata della prova scritta, comunque non inferiore a 5 ore e non superiore a 7, sarà determinata dalla Commissione.

Art. 13
ELENCO AMMESSI
Con provvedimento del Presidente del CNF è approvato l’elenco degli aventi diritto alla presentazione della domanda per l’iscrizione nell’albo speciale davanti alle giurisdizioni superiori.

Art. 14
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il CNF, in attuazione del Decreto Legislativo 196/2003, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l’espletamento della procedura selettiva e per fini istituzionali.
La partecipazione alla prova di accesso comporta, nel rispetto dei principi di cui al Decreto Legislativo 196/2003, espressione di tacito consenso alla pubblicazione sul sito del CNF e sul sito della Scuola Superiore dell’Avvocatura.

Art. 15
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Strippoli indirizzo mail corsocassazionisti2017@cnf.it.

Art. 16
PUBBLICITÀ
Del presente Bando sarà data pubblicità mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sul sito istituzionale del CNF e sul sito della Scuola Superiore dell’Avvocatura.

Art. 17
NORME FINALI E DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Bando, si rinvia alle norme stabilite dal Regolamento CNF n. 1 del 20 novembre 2015, sui corsi per l’iscrizione all’Albo speciale e alle leggi vigenti in materia di ordinamento forense.
Resta impregiudicata per il CNF la facoltà di revocare o annullare il presente Bando, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di sospendere l’ammissione dei vincitori alla frequenza del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili. In tal caso, il CNF provvederà a darne formale comunicazione mediante avviso sui siti istituzionali.
Nel caso in cui il CNF eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese degli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Il CNF si riserva altresì, la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso sul sito del CNF e su quello della Scuola Superiore dell’Avvocatura definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
Il presente Bando sarà acquisito al protocollo.

Articolo tratto da: Consiglio Nazionale Forense

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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