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Bonus mobili indipendente dai costi di ristrutturazione.

Redazionedi Redazione1 Aprile 2016Aggiornato il:1 Aprile 2016
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Bonus mobili: sarà possibile ottenere lo sgravio fiscale per l’acquisto di mobili indipendentemente dai costi di ristrutturazione e quindi anche se gli arredi constino più della ristrutturazione stessa.

La detrazione Irpef del 50% per le spese di acquisto di nuovi mobili per la casa (cd Bonus Mobili) sarà svincolata dalle spese per i lavori di ristrutturazione edilizia. Lo prevede una modifica apportata al decreto legge 47/2014 sull’emergenza abitativa durante l’esame al Senato, che ha dato il suo via libera al testo con 133 voti favorevoli e 99 contrari.
Il cosiddetto Bonus Mobili è stato introdotto dal DL Ecobonus 63/2013, prevedendo un bonus fiscale del 50% per chi, contestualmente ad un intervento di ristrutturazione del proprio immobile, acquista mobili ed elettrodomestici efficienti (grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ e forni di classe A) il tutto con un tetto di spesa di 10mila euro.
Successivamente la Legge di Stabilità per il 2014 ha introdotto un vincolo per poter usufruire del bonus. A partire dal primo gennaio 2014 la detrazione massima è stata riconosciuta solo in presenza di ristrutturazioni costate più di 10 mila euro. In caso di arredi più costosi dei lavori, invece, la quota eccedente il prezzo della ristrutturazione non ha beneficiato di nessuna agevolazione.

Con le nuove norme la detrazione del 50% sarà calcolata solo in base al costo degli arredi e pertanto sarà riconosciuta su tutto l’importo speso per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici efficienti, anche nel caso in cui gli arredi costino più dell’intervento di ristrutturazione.

Restano invariate tutte le altre norme per poter accedere al Bonus Mobili.

La detrazione può essere richiesta in abbinamento ai seguenti interventi:

  • manutenzione ordinaria, ma solo se effettuata sulle parti comuni di un edificio residenziale (in questo caso viene agevolato unicamente l’acquisto di arredi per le parti comuni, come guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi),
  • manutenzione straordinaria sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali,
  • restauro e di risanamento conservativo sulle parti comuni e sulle singole unità immobiliari,
  • ristrutturazione edilizia sulle parti comuni e sulle singole unità immobiliari,
  • interventi per il ripristino dopo eventi calamitosi anche se non rientranti nelle categorie precedenti, ma a patto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza,
  • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.


Possono usufruire del bonus mobili coloro che hanno avviato una ristrutturazione dal 26 giugno 2012, cioè dalla data di entrata in vigore del DL 83/2012 che ha innalzato dal 36% al 50% il bonus sulle ristrutturazioni, al 31 dicembre 2014. La data di acquisto dei mobili deve essere successiva a quella di inizio della ristrutturazione.

Tra i mobili che possono beneficiare delle detrazioni ci sono letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione. Il Fisco ha chiarito che è escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi e altri complementi di arredo. Possono invece essere conteggiate le spese per il trasporto e il montaggio dei beni acquistati.

Rientrano tra gli elettrodomestici frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori, elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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