Bonus vacanze 2020 o Tax Credit Vacanze: credito fino a 500 euro per il pagamento di servizi turistici. Come chiederlo, a chi spetta, coda deve fare l’operatore turistico.
Cosa è il Bonus Vacanze o Tax Credit Vacanze e a chi spetta
L’articolo 176 del Decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha previsto, per i nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, un credito da utilizzare, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed&breakfast.
L’agevolazione è riconosciuta ai nuclei familiari aventi un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro.
Il credito spetta nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare, ridotta a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per i nuclei familiari composti da una sola persona.
Il credito è utilizzabile da un solo componente del nucleo familiare e spetta a condizione che le spese siano sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore, che il totale del corrispettivo sia documentato con fattura o documento commerciale (di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2016) o con scontrino/ricevuta fiscale con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito, e che il pagamento del servizio sia corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici (diversi da agenzie di viaggio e tour operator).
Il credito è utilizzabile esclusivamente nella misura dell’80 per cento sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.
Lo sconto praticato viene recuperato dal fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 con facoltà di successive cessioni a soggetti terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.
Il comma 6 del citato articolo 176 del decreto Rilancio prevede, poi, che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito l’Istituto nazionale della previdenza sociale, acquisito il parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, siano definite le modalità applicative della disposizione, anche avvalendosi di PagoPa S.p.A.
Strutture presso le quali utilizzare il Bonus vacanze
Per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus vacanze occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività previste dalla norma, ovvero, «imprese turistico ricettive», «agriturismi» e «bed and breakfast». Tali strutture, che esercitano le attività ricomprese nella sezione 55 di cui ai codici ATECO, a titolo indicativo sono: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande); villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna - inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande, colonie marine e montane, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole, chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze, cottage senza servizi di pulizia.
In particolare sono inclusi tra tali soggetti anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica cd. stagionale. Inoltre, il documento di prassi precisa che non sono inclusi tra i soggetti che erogano i servizi che danno diritto al bonus vacanze coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente.
Possibilità di utilizzare il bonus vacanze per i servizi balneari
Il Credito d’imposta Vacanze non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori come per esempio i servizi balneari indicati nella stessa fattura dall’unico fornitore. Ad esempio nel caso di un soggiorno presso una struttura alberghiera con fattura emessa da un primo fornitore, è possibile includere ai fini del Credito d’imposta Vacanze i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di un secondo fornitore se gli stessi sono indicati nell’unica fattura emessa dal primo fornitore.
Come richiedere il bonus vacanze: app IO per richiedere e attivare il bonus
La richiesta di accesso all’agevolazione può essere effettuata da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare, in possesso dell’identità SPID o della Carta di identità elettronica (CIE), accedendo all’applicazione per dispositivi mobili denominata IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A. che, attraverso un servizio messo a disposizione dall’INPS, verifica la sussistenza dei requisiti e comunica al richiedente l’esito del riscontro.
Una volta entrati nell’app, a cui si accede mediante l’identità digitale SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0), il contribuente dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 potrà richiedere il bonus dopo aver verificato di averne diritto (se ha, cioè, una Dichiarazione sostitutiva unica - DSU - in corso di validità, da cui risulti un indicatore ISEE sotto la soglia di 40mila euro).
In caso verifica positiva della sussistenza dei requisiti del fruire del bonus il richiedente otterrà un codice univoco e un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto presso la struttura turistica.
Per poter accedere al bonus è quindi importante, anche prima del 1° luglio 2020:
- assicurarsi di avere presentato una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE;
- dotarsi di una identità digitale SPID, se non si è già in possesso di una Carta d’Identità Elettronica abilitata per l’accesso all’app IO (versione CIE 3.0) ;
- installare sul proprio smartphone IO – l’app dei servizi pubblici.
PagoPA S.p.A. invia quindi all’Agenzia delle entrate il predetto codice univoco, l’importo massimo dell’agevolazione spettante e i codici fiscali dei componenti del nucleo familiare, ai fini delle successive verifiche in merito alla fruibilità dello sconto e della detrazione.
Se dalla verifica emerge che non risulta presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, il richiedente viene informato della necessità di presentare la relativa DSU e, una volta effettuato tale adempimento, di ripresentare la richiesta di accesso all’agevolazione.
Nel caso in cui la richiesta di accesso all’agevolazione sia stata accolta non è possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente al medesimo nucleo familiare.
Modalità di fruizione dello sconto e della detrazione
Lo sconto è utilizzabile nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 per il pagamento dei servizi offerti, in ambito nazionale, dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed&breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva, alle condizioni previste dall’articolo 176, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020.
Lo sconto fruibile è pari all’80 per cento del valore massimo dell’agevolazione attribuita oppure all’80 per cento del corrispettivo dovuto, se quest’ultimo è inferiore all’importo massimo dell’agevolazione attribuita. Il restante 20 per cento del valore massimo dell’agevolazione attribuita (o del corrispettivo dovuto, se inferiore) può essere detratto dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l’anno d’imposta 2020, esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale di cui al successivo punto 3.3. Tale importo verrà utilizzato anche per la predisposizione della dichiarazione precompilata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
L’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.
Lo sconto e la detrazione sono utilizzabili dal componente del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente che risulta intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore.
Al momento del pagamento, presso il fornitore, dell’importo dovuto, il componente del nucleo familiare comunica al fornitore il codice univoco, o esibisce il QR-code,.
Cosa deve fare l’operatore turistico
Per riscuotere il Bonus, la struttura ricettiva dovrà verificarne la validità inserendo il codice univoco o il QR-code, il codice fiscale del cliente, della fattura ovvero del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale e all’importo del corrispettivo dovuto in una procedura web dedicata, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, accessibile con le ordinarie modalità di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia (SPID, CIE, credenziali Entratel/Fisconline).
ttraverso la procedura web di cui al punto precedente, sulla base delle informazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate da PagoPA S.p.A. il fornitore verifica lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile.
In caso di esito positivo del riscontro, il fornitore può confermare a sistema l’applicazione dello sconto e da questo momento l’agevolazione si intende interamente utilizzata.
Da questo momento, l’operazione non può essere annullata, l’agevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare, anche per l’importo eventualmente residuo rispetto alla misura massima.
Con la stessa procedura web il fornitore dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere un’impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un bed&breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
Recupero dello sconto effettuato sotto forma di credito di imposta cedibile
A decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto , il fornitore recupera lo sconto effettuato mediante un credito d’imposta di pari importo fruibile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, senza l’applicazione del limite di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle cessioni di cui al punto 4.2, pena lo scarto del modello F24. Con successiva risoluzione dell’Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, sempre a decorrere dal giorno successivo alla conferma dello sconto, il credito d’imposta può essere ceduto, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari, attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile mediante l’identità SPID, le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate, la Carta Nazionale dei Servizi o le credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. I cessionari utilizzano il credito d’imposta esclusivamente in compensazione con le modalità di cui al punto 4.1, previa conferma della cessione da comunicare attraverso la medesima piattaforma di cui al periodo precedente.
Articolo 176 DL 34/2020
Tax credit vacanze
1. Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.
3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:
a) le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell’80 per cento, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.
5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d’imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare sentito l’Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.677,2 milioni di euro per l’anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 265.