L’art. 31 del
La disposizione di proroga della durata della validità della Carta d’identità si applica, per espressa previsione del D.L., non solo ai documenti di nuova emissione ma anche a quelli ancora validi alla data di entrata in vigore del decreto stesso ovvero alle carte in corso di validità al 25 giugno 2008 e pertanto rilasciate dopo il 26 giugno 2003.
Per l’aggiornamento il Comune dovrà procedere apponendo un apposito timbro con la dicitura “validità prorogata ai sensi dell’art. 31 del D. L. 25/6/2008 n.112 fino al…”
Quanto alle carte d’identità elettroniche al posto del timbro sarà rilasciato un certificato, valido a tutti gli effetti di legge, che ne attesta la proroga e che dovrà essere conservato ed esibito contestualmente.
Se l’Autorità straniera non dovesse riconoscere la validità di tale certificazione, è necessario contattare gli Uffici diplomatici italiani del luogo.
Le nuove carte ovviamente sono emesse direttamente con la nuova validità.
In concreto deve recarsi in Comune solo chi ha i documenti in scadenza, negli altri casi si può attendere fino alla scadenza “originaria” di cinque anni.
In ogni caso, ai fini del rinnovo – come previsto dall’ultimo comma dell’art. 31 del D.L. 112/2008 – sono i Comuni che informano i titolari della carta d’identità della data di scadenza del documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.
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