Cassa forense, versamento del contributo integrativo minimo sospeso dal 2018 al 2022. Sarà comunque dovuto il contributo integrativo del 4% sul fatturato.
Il Comitato dei Delegati di Cassa Forense nella seduta del 29 settembre 2017 ha deliberato la sospensione per il quinquennio 2018 – 2022 del contributo integrativo minimo obbligatorio (attualmente di € 710,00), di cui all’art. 7 primo comma, lettera b) del Regolamento di attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 Legge n. 247/2012.
Resta comunque dovuto anche per tali anni il contributo integrativo nella misura del 4% dell’effettivo volume d’affari dichiarato ai fini IVA e ripetibile nei confronti del cliente ed, ovviamente, il ontributo minimo soggettivo nelle consuete quattro rate di febbraio, aprile, giugno e settembre.
La delibera della Cassa Forense ha oggi ottenuto l’auspicata approvazione da parte dei ministeri competenti per cui nel periodo 2018-2022 si verserà alla cassa esclusivamente il 4% esposto nelle fatture e pagato dal cliente, che risulterà dovuto in sede di dichiarazione a mezzo del Mod5.
Dal 2023, il contributo integrativo minimo obbligatorio sarà ripristinato, salve diverse valutazioni a seconda dello scenario che si presenterà, senza alcuna richiesta di pagamento dei minimo integrativo non versato nel periodo della sospensione e che per tale quinquennio resta dovuto il contributo minimo soggettivo obbligatorio e le relative agevolazioni per coloro che abbiano il diritto di fruirne (es. infratrentacinquenni).
Contributi che gli avvocati devono corrispondere alla Cassa Forense
- Contributo minimo soggettivo (per il 2017: € 2.815,00, salvo le agevolazioni previste per i primi anni di iscrizione)
- Contributo minimo integrativo (per il 2017: € 710,00, salvo le agevolazioni previste per i primi anni di iscrizione)
A titolo di contributo integrativo è comunque dovuto il 4% sul volume di affari IVA dichiarato detratto quanto già versato a titolo di contributo integrativo minimo, se dovuto- Contributo di maternità (per il 2017: € 84,00).