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Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell’art. 1, comma 239 e seguenti della legge n. 228/2012

Redazionedi Redazione4 Novembre 2017Aggiornato il:4 Novembre 2017
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Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, nella seduta del 26 ottobre 2017, ha deliberato di approvare precise indicazioni operative per gli uffici dell’Ente e dare ampia informazione agli iscritti circa l’applicazione del nuovo istituto del “cumulo gratuito” di cui alla legge 24/12/2012, n. 228, così come modificata dal comma 195 dell’art. 1 della legge 11/12/2016, n. 232 che ne ha esteso l’operatività, a decorrere dal 1/01/2017, anche agli iscritti alle Casse professionali.
In tal senso, è stata condivisa ed approvata l’allegata circolare, a firma del Direttore Generale, redatta sulla base della normativa vigente coordinata con la specifica disciplina di Cassa Forense.
La delibera è stata adottata previo minuzioso approfondimento del tema e tenuto conto di quanto disposto dall’INPS, con la circolare n. 140 del 12/10/2017, per quanto di sua competenza.
La materiale erogazione delle pensioni in cumulo potrà avvenire una volta stipulata apposita convenzione con il predetto istituto, che conserva la funzione di Ente liquidatore.
Alla luce delle disposizioni impartite, tutte le domande di pensione mediante cumulo già pervenute saranno istruite dagli uffici dell’Ente e trasmesse all’INPS per il seguito di competenza, salvo rinuncia dell’interessato.

Oggetto: Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell’art. 1, comma 239 e seguenti della legge 24 dicembre 2012 n. 228 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232.

Facendo seguito alla propria circolare n. 1/2017, emanata In data 10 febbraio 2017, e dopo una serie di confronti con l’INPS e le altre Casse professionali, anche in sede Ministeriale, Cassa Forense ritiene doveroso fornire le seguenti indicazioni ai propri iscritti in ordine all’applicazione della nuova normativa in materia di cumulo, estesa, dal 1° gennaio 2017, anche alle Casse professionali. Ciò in conformità ad uno specifico parere pro-veritate richiesto dall’Ente ad un autorevole studioso della materia e tenuto conto delle determinazioni che sono state adottate dall’INPS, per quanto di sua competenza, con la circolare n. 140 del 12/10/2017.

LE PRESTAZIONI IN REGIME DI CUMULO
Cumulo dei periodi ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 1 commi 239 e 241, L. 228/2012, come modificato dalla L. 232/2016).
Il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia può essere richiesto anche qualora l’iscritto abbia maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate. Tuttavia, la facoltà di cumulo può essere esercitata solo nel caso in cui il richiedente non sia già titolare di trattamento pensionistico diretto presso una delle predette gestioni.
Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia, ai sensi del combinato disposto dei commi 239 e 241 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012, come da ultimo modificati, pur nella logica dell’istituto “a formazione progressiva” suggerita dal Ministero del Lavoro, si perfeziona in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all’esercizio della facoltà di cui al comma 239. Nel caso, pertanto, di cumulo con periodi di contribuzione in un Ente che preveda un’età di pensionamento più bassa (es. INPS), la quota di pensione di competenza di Cassa Forense potrà essere erogata solo a decorrere dal compimento dell’età prevista dall’art. 2, comma 1 del vigente Regolamento delle Prestazioni (68 anni fino al 31/12/2018, 69 dal 1°/1/2019 al 31/12/2020 e 70 dal 1°/1/2021) e semprechè sussistano i requisiti minimi di contribuzione di cui all’art. 24, commi 6 e 7 della legge 214/2011 (20 anni complessivi).
Con riferimento alla decorrenza della quota di pensione di vecchiaia in cumulo a carico di Cassa Forense si precisa che essa è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1 del vigente Regolamento delle Prestazioni; in alternativa, su richiesta dell’interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, se successiva alla maturazione dei requisiti.
La decorrenza della quota di pensione di competenza di Cassa Forense non potrà, in ogni caso, essere anteriore al 1°/2/2017.
Per quanto riguarda la quota di pensione di competenza dell’INPS si rimanda a quanto previsto nella citata circolare del predetto istituto n. 140/2017.
Resta inteso che fino al perfezionamento dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1 del vigente Regolamento delle Prestazioni, il richiedente il cumulo dovrà mantenere l’iscrizione all’Albo e continuare a contribuire con le aliquote ordinarie, come iscritto Cassa, indipendentemente dalla eventuale liquidazione della quota di acconto da parte dell’INPS.

Cumulo dei periodi ai fini del diritto alla pensione anticipata (articolo 1, comma 239, L. 228/2012, come modificato dalla L. 232/2016).
Il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti al fine dell’accesso alla pensione anticipata può essere richiesto anche qualora l’iscritto abbia maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate. Tuttavia, la facoltà di cumulo può essere esercitata solo nel caso in cui il richiedente non sia già titolare di trattamento pensionistico diretto presso una delle predette gestioni.
Il diritto al trattamento di pensione anticipata si consegue esclusivamente con i requisiti di anzianità contributiva previsti dal comma 10 dell’articolo 24 della legge n. 214/2011, adeguati agli incrementi della speranza di vita, ai sensi di legge.
L’istituto del cumulo, pertanto, non può essere utilizzato per accedere alla pensione anticipata con i requisiti di età e anzianità contributiva di cui all’art. 2, comma 2 del Regolamento delle Prestazioni di Cassa Forense. Parimenti, l’istituto del cumulo non è utilizzabile per il conseguimento della pensione di anzianità prevista dall’art. 7, comma 1 del Regolamento delle Prestazioni di Cassa Forense.
Di seguito la tabella dei requisiti per l’ammissione a pensione anticipata mediante cumulo.

AnnoUominiDonne
Dal 2017 al 201842 anni e 10 mesi41 anni e 10 mesi
Dal 2019 al 202042 anni e 10 mesi *41 anni e 10 mesi *

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
La pensione anticipata in regime di cumulo, in presenza dei requisiti richiesti, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e, comunque, non prima del 1° febbraio 2017 con riferimento alla quota di pensione di competenza della Cassa Forense. Si precisa che questa tipologia di pensione in cumulo non richiede la cancellazione dagli Albi professionali Forensi.
Cumulo dei periodi ai fini della pensione di inabilità (articolo 1, commi 239 e 242, L 228/2012 come modificato dalla L. 232/2016).
Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in conformità a quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 in tema di totalizzazione, Il diritto alla pensione di inabilità, pertanto, matura sulla base dei requisiti di iscrizione e di contribuzione previsti nella gestione previdenziale nella quale il richiedente è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante (nel caso di iscritto a Cassa Forense 5 anni – cfr. art. 9 del Regolamento delle Prestazioni).
Per gli iscritti a Cassa Forense è inoltre richiesto l’ulteriore requisito dell’iscrizione da data anteriore al compimento del 40° anno di età computando, a tal fine, i periodi maturati presso tutte le gestioni interessate.
L’accertamento della sussistenza del requisito sanitario deve essere effettuato dall’Ente di ultima iscrizione.
La decorrenza della pensione di inabilità, in presenza di tutti i requisiti richiesti, è fissata al primo del mese successivo alla presentazione della domanda ma la quota di competenza di Cassa Forense non potrà avere decorrenza anteriore al l°/2/2017.
L’istituto del cumulo non può essere utilizzato per conseguire il diritto alla pensione di invalidità.
Cumulo ai fini del diritto alla pensione ai superstiti (articolo 1, comma 242, L. 228/2012 come modificato dalla L. 232/2016).
La facoltà di cumulo può essere esercitata per la liquidazione della pensione indiretta ai familiari superstiti di un iscritto a Cassa Forense deceduto a partire dal 1° gennaio 2017, anche nel caso in cui il de cuius risultasse in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni previdenziali di cui al già citato comma 239.
Il diritto alla pensione indiretta si consegue in base ai requisiti di iscrizione e di contribuzione previsti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte e, quindi, per quanto riguarda gli iscritti a Cassa Forense, almeno 10 anni di iscrizione e contribuzione (cfr. art. 12 del Regolamento delle Prestazioni).
Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi di iscrizione e contribuzione non coincidenti risultanti presso tutte le gestioni previdenziali ove il dante causa sia stato iscritto.
Resta fermo che la titolarità in capo al dante causa di un trattamento pensionistico diretto a carico di una delle gestioni di cui al citato comma 239, tra le quali la Cassa Forense, preclude l’esercizio della facoltà di cumulo da parte dei superstiti.
Per gli iscritti a Cassa Forense è inoltre richiesto l’ulteriore requisito dell’iscrizione da data anteriore al compimento del 40° anno di età computando, a tal fine, i periodi maturati presso tutte le gestioni interessate. La decorrenza della pensione indiretta, in presenza di tutti i requisiti richiesti, è fissata al primo del mese successivo il decesso del dante causa ma la quota di competenza di Cassa Forense non potrà avere decorrenza anteriore al l°/2/2017.
Si precisa che le quote di pensione diretta erogate da Cassa Forense mediante cumulo sono reversibili con le modalità e nei limiti di cui all’art. 12 del Regolamento delle Prestazioni.

CALCOLO DELLA PENSIONE IN REGIME DI CUMULO
Come già indicato nella nostra circolare n. 1/2017 del 10 febbraio 2017, la quota di trattamento pensionistico a carico di Cassa Forense è determinato in rapporto ai periodi di iscrizione e contribuzione maturati presso la Cassa stessa secondo le regole di calcolo previste dagli artt. 3, 4 e 8 del Regolamento delle Prestazioni.
Si precisa che, ai fini della misura del trattamento pensionistico pro-quota, di competenza di Cassa Forense, vengono presi in considerazione tutti i periodi di iscrizione e contribuzione accreditati nella singola gestione previdenziale, indipendentemente dallo loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.
Per quanto riguarda le modalità di calcolo delle prestazioni pro-quota di competenza di Cassa Forense, in rapporto ai corrispondenti periodi di iscrizione maturati presso l’Ente, si farà riferimento alle regole seguenti:

  • per coloro che, mediante l’istituto del cumulo, raggiungano l’anzianità contributiva complessiva prevista per la maturazione del diritto a pensione di vecchiaia (33 anni nel 2017, 34 anni dal 2019 e 35 anni dal 2021 in poi) si procederà al calcolo retributivo previsto dall’art. 3, dall’art. 4, commi 1, 2, 4 e 7 e dall’art. 6 del regolamento delle prestazioni previdenziali;
  • per coloro che, mediante l’istituto del cumulo, raggiungano una anzianità contributiva complessiva inferiore a 33 anni (34 dal 2019 e 35 dal 2021) si procederà al calcolo con il sistema contributivo (art. 8, 1° e 2° comma del regolamento delle prestazioni).

Le quote di pensione liquidate da Cassa Forense in regime di cumulo non sono soggette all’integrazione al minimo di cui all’art. 5 del Regolamento delle Prestazioni, salvo quanto previsto dal punto 5.2 della circolare INPS n. 140 del 12 ottobre 2017.
Si rammenta che, ai fini del perfezionamento dell’anzianità contributiva utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche conseguibili in regime di cumulo, la contribuzione accreditata per periodi coincidenti deve essere conteggiata. una volta sola.
Per quanto concerne la conversione dei periodi di iscrizione ai fini del cumulo si rinvia al punto 4 della circolare INPS n. 140/2017.
Resta fermo quanto stabilito nella nostra precedente circolare 1/2017 con riferimento alle domande di ricongiunzione o di totalizzazione non ancora definite.
Per quanto riguarda, infine, l’iter procedurale delle domande di pensione mediante cumulo e il pagamento dei trattamenti pensionistici, si rimanda ad apposita convenzione che verrà stipulata con l’INPS, che conserva la funzione di Ente liquidatore, in analogia a quanto avviene per la totalizzazione.
Alla luce delle presenti disposizioni tutte le domande di pensione mediante cumulo già pervenute, saranno istruite dagli uffici dell’Ente e trasmesse all’INPS per il seguito di competenza, salvo rinuncia dell’interessato.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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