Con decreto del ministro dell’Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2013 sono stati determinati, per la prima volta, i criteri per designare i tre componenti rappresentativi delle associazioni nazionali chiamati a sedere al tavolo del “comitato antiracket”, comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura. I criteri proposti dal commissario straordinario antiracket e recepiti nel decreto del ministro mirano a stabilire parametri certi per individuare le associazioni maggiormente impegnate sul territorio e di maggiore rappresentatività.
Gli indicatori, individuati nel decreto, sono finalizzati a riconoscere una comprovata capacità operativa nell’assistenza e nel sostegno alle vittime, oltre che nella prevenzione del rischio di estorsione e usura.
Segnatamente i criteri per l’individuazione della maggior rappresentatività degli organismi nazionali associativi di cui all’art. 19, comma 1 lettera d) della legge 23 febbraio 1999 n. 44, come modificato dall’art. 2, comma 2 della legge 27 gennaio 2012 n. 3 sono determinati da:
a) consistenza organizzativa, con particolare riguardo all’adesione di esercenti attività imprenditoriali, commerciali, artigianali o comunque economiche o una libera arte o professione;
b) numero delle costituzioni di parte civile, con particolare riferimento ai procedimenti relativi ad attività estorsive e usurarie a carico di esponenti della criminalità organizzata;
c) diffusione e articolazione territoriale, con particolare riferimento a forme di coordinamento regionale o ultraregionale;
d) iniziative e interventi svolti sul territorio relativi ad attività di prevenzione del rischio di estorsione e usura ovvero riguardanti attività di sostegno alle vittime, con particolare riferimento all’accompagnamento alla denuncia, alla presentazione delle istanze di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime della mafia, delle richieste estorsive e dell’usura, nonché all’assistenza nelle fasi di reinserimento nell’economia legale.
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