Close Menu
MioLegale.it
  • Home
  • Calcolatori
  • Utilità legali
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagram
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze
MioLegale.it
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagramRSS
  • Home
    1. Ultimi articoli
    2. Notizie giuridiche
    3. Giurisprudenza
    4. Norme
    5. Guide di diritto
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Avvocati: iscrizione contemporanea a due albi professionali
    27 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Riordino della tassazione dei redditi dei terreni
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Limiti liquidi nel bagaglio a mano: cosa cambia dal 2025 per i voli aerei
    28 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Recupero dei tossicodipendenti, edilizia penitenziaria e revisione delle circoscrizioni giudiziarie
    23 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    La destinazione di area privata a parcheggio pubblico non comporta esproprio
    1 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Annotazione nel Casellario ANAC della risoluzione per inadempimento
    20 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.L. 95/2025 Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese
    17 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Legge 196/2009 Legge di contabilità e finanza pubblica
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.Lgs. 192/2024 Revisione IRPEF IRES
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Gratuito patrocinio: guida ai requisiti e al reddito aggiornato al 2025
    24 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cosa è l’ora legale e perché si passa dall’ora solare a quella legale
    29 Marzo 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio
    18 Settembre 2024
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Quali sono le aliquote IRPEF? Scaglioni aggiornati 2025
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cassazione civile, sez. II, 24 marzo 2023, n. 8459
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
  • Calcolatori
    • Danno alla persona
      • Danno non patrimoniale
      • Danno Tribunale di Milano
      • Danno Tribunale di Roma
      • Danno perdita parentale Milano
      • Danno morte congiunto Roma
      • Equo indennizzo
      • Danno lesioni macropermanenti
      • Danno lesioni micropermanenti
    • Interessi e calcoli finanziari
      • Piano di ammortamento
      • Tasso di interesse Tan e Taeg
      • Interesse semplice
      • Interesse composto
    • Interessi legali e moratori
      • Interessi legali
      • Interessi moratori
      • Interessi mora appalti pubblici
    • Rivalutazione Istat
      • Interessi legali e rivalutazione
      • Devalutazione monetaria
      • Rivalutazione monetaria
    • Termini processuali
      • Termini processuali
      • Termini art 171-ter 189 275 cpc
      • Calcolo termini separazione divorzio
      • Prescrizione diritti
    • Calcolo date e scadenze
      • Data futura o passata
      • Età anagrafica esatta
      • Giorni tra due date
    • Fatturazione imposte e tasse
      • Nuova IMU
      • Imu e Tasi
      • Imposte compravendita
      • Imposte locazione
      • Fattura diretta e inversa
      • Scorporo IVA
    • Compensi professionali
      • Compenso curatore fallimentare
      • Compenso delegato alla vendita
      • Calcolo fattura avvocato
      • Calcolo parcella avvocato
    • Proprietà e Usufrutto
      • Valore catastale immobili
      • Usufrutto vitalizio
      • Usufrutto a termine
    • Percentuali e quote
      • Calcolo percentuale
      • Calcolo quote percentuali
      • Calcolo sconto e ricarico
      • Calcolo valore senza sconto o ricarico
    • Contributo unificato Diritti copia
      • Diritti di copia
      • Contributo unificato
    • Patteggiamento e mediazione
      • Costi mediazione civile
      • Aumento riduzione pena
    • Successioni e pensioni
      • Pensione di reversibilità
      • Quote ereditarie
  • Utilità legali
    • Utilità per avvocati
      • Tabella diritti di copia
      • Contributo unificato
      • Codici iscrizione al ruolo
      • Riforma Cartabia Civile
      • Compenso avvocati
    • Tassi di interesse Indici Istat
      • Ultimo indice Istat
      • Tassi soglia usura
      • Tasso interessi di mora
      • Tabella interessi appalti pubblici
      • Tasso interessi legali
    • Medicina legale
      • Tabella lesioni causa servizio
      • Tabella lesioni micropermanenti
      • Tabella risarcimento micropermanenti
      • Tabella menomazioni INAIL
      • Tabelle danno biologico INAIL
      • Tabelle Tribunale di Milano
      • Tabelle Tribunale di Roma
    • Codice della Strada
      • Tabelle alcolemiche
      • Tabella punti patente
    • Proprietà e catasto
      • Coefficienti usufrutto
      • Categorie Catastali
    • Formulario Civile e Penale
      • Formulario civile
      • Formulario penale
      • Testimonianza scritta
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
MioLegale.it
Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Banca Borsa Mercati finanziari
Banca Borsa Mercati finanziari Notizie giuridiche

Conto cointestato: come vanno gestite e ripartite le somme del conto corrente in caso di morte di uno dei cointestatari?

Avv. Pino Cupitodi Avv. Pino Cupito25 Settembre 2014Aggiornato il:25 Settembre 2014
StampaEmailWhatsAppTelegramLinkedInTwitterFacebookReddit
iscrizione contemporanea a due albi professionali

A seguito delle recenti novelle legislative in materia di transazioni commerciali e tracciabilità dei pagamenti, la cointestazione di un conto corrente bancario a vantaggio di due o più soggetti rappresenta oggi una fattispecie socialmente molto diffusa.
Le ragioni di un così crescente ricorso a tale strumento sono evidentemente da ricercare nella maggiore agilità operativa che esso conferisce ai cointestatari del conto.
Ai fini della presente disamina gioverà brevemente ricordare che il contratto di conto corrente bancario (o conto corrente di corrispondenza) non trova espressa regolamentazione normativa. Il codice civile si limita infatti a dettare poche norme applicabili in genere a tutte le operazioni bancarie in conto corrente (artt. 1852-1857 c.c.).
Volendo dunque soltanto approssimativamente individuare i principi generali che regolano tale rapporto bancario occorre precisare che, in presenza di una cointestazione di conto corrente, sarà possibile pattuire che ciascuno dei contitolari sia legittimato a disporre autonomamente dell’intera provvista disponibile quand’anche la stessa appartenga ad uno solo di essi (c.d. firma disgiunta). Per contro ciò non sarà possibile qualora, al momento dell’apertura del conto o anche in epoca successiva, venga negozialmente pattuita la firma congiunta di tutti i cointestatari in ordine a qualsivoglia atto di disposizione delle somme depositate (c.d. firma congiunta).
Ciò posto, i frequenti pronunciati di legittimità evidenziano tuttavia che il momento maggiormente critico della cointestazione di un conto corrente è senza dubbio rappresentato dalla morte di uno dei cointestatari e dal consequenziale subingresso dei suoi eredi nel rapporto bancario.

La quota del cointestatario defunto
Sovente accade nella prassi che alla morte del cointestatario di un conto corrente bancario, i suoi eredi legittimi o testamentari, nonostante vantino all’apertura della successione il diritto di conoscere la consistenza patrimoniale del proprio defunto, incontrino non poche difficoltà nello svincolare somme da quest’ultimo depositate presso banche o istituti di credito.
Pertanto, si renderà all’uopo necessario per i soggetti interessati dimostrare, all’istituto coinvolto, la propria legittimazione a succedere mediante l’esibizione di un atto notorio e di un certificato di morte del cointestatario estinto.
Per quanto invece concerne le reali spettanze ereditarie, si assisterà evidentemente alla caduta in successione della sola quota di danaro appartenente al cointestatario defunto. Detta quota andrà percentualmente calcolata in rapporto all’intera giacenza del conto bancario e al complessivo numero dei cointestatari. Successivamente, una volta accettata l’eredità, gli eredi del contitolare defunto acquisteranno pro parte la titolarità della predetta quota subentrando in tal guisa nell’originario rapporto bancario del correntista estinto.
Quanto detto è tanto più vero ove si consideri che, a seguito della stipula di un contratto di conto corrente bancario, si presume con presunzione iuris tantum che titolari dell’intera provvista siano, in parti uguali, tutti i cointestatari del conto non escluso il contitolare defunto.
A ben veder infatti il legislatore all’art. 1854 c.c. stabilisce che “Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.”
Ed inoltre l’art. 1298 c.c. dispone che nei rapporti interni tra i cointestatari “…l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.”.
Ciò posto, a titolo esemplificativo, nell’ipotesi di conto bancario intestato a due soggetti, gli eredi del cointestatario defunto rinverranno nel suo asse ereditario un credito di ammontare pari al 50% della somma presente sul conto.

Gli eredi, il cointestatario superstite e le clausole di firma congiunta e disgiunta
Tuttavia, l’automatismo successorio ora descritto non esaurisce l’intero profilo effettuale prodotto dalla morte del cointestatario di conto corrente, poiché i reali effetti successori di tale evento andranno valutati soprattutto in relazione alle modalità operative della cointestazione e ai poteri di disposizione attribuiti a ciascun cointestatario.
Bisogna dunque chiarire, in primo luogo, se alla morte di uno dei cointestatari del conto i suoi eredi o il contitolare superstite possano immediatamente esigere dalla banca l’intera provvista e, in secondo luogo, quali poteri di disposizione vengano riconosciuti ai successori del contitolare estinto.
Ebbene, prima facie, pare evidente come la risposta al primo quesito non possa prescindere da una attenta lettura dell’originario contratto stipulato dal de cuius con la banca, al fine di accertare la presenza di una clausola di firma congiunta o di firma disgiunta.
Ciò in quanto, in presenza della prima, così come il de cuius non poteva disporre in vita delle somme depositate senza l’imprescindibile collaborazione dell’altro cointestatario, analogamente quest’ultimo perderà ogni potere di disposizione sulle giacenze del conto corrente. In altri termini, né il cointestatario superstite né gli eredi nuovi cointestatari potranno autonomamente disporre del danaro presente sul conto bancario.
Per quanto invece concerne le liquidazioni parziali spettanti a ciascun coerede, la Cassazione ha più volte chiarito che, in tale ipotesi, ognuno di essi avrà diritto alla propria quota indipendentemente dal consenso o dalla contestuale presenza di altri soggetti. Per l’orientamento citato infatti l’esistenza di una pluralità di eredi determinerebbe il sorgere di autonomi rapporti obbligatori con l’istituto di credito coinvolto nella vicenda successoria (cfr. Cass. S.U. sent. n. 24657 del 28.11.2007).
Tuttavia è dato registrare dalla prassi bancaria che gli istituti di credito usino, in siffatte ipotesi, procedere ad un temporaneo blocco del conto corrente interessato al fine di consentire la preventiva identificazione degli eredi del cointestatario defunto. Soltanto all’esito di tali adempimenti questi ultimi potranno operare sul conto bancario ancorché congiuntamente al contitolare superstite.
Molte più problematiche solleva invece la presenza di una clausola di firma disgiunta.
In presenza di tale clausola infatti la capacità operativa del cointestatario superstite sarà caratterizzata dalla medesima ampiezza che presentava prima del decesso dell’altro cointestatario. Difatti così come originariamente ciascun contitolare poteva disporre liberamente di tutte le somme del conto bancario, similmente il cointestatario superstite continuerà a godere di tale potere anche sulla quota astrattamente riferibile al de cuius, salvo il diritto degli eredi nuovi cointestatari al rimborso delle quote di rispettiva competenza. Rimborso da pretendere esclusivamente nei confronti del cointestatario superstite e non nei confronti dell’istituto bancario che lecitamente ha consentito qualsivoglia operazione.
Le considerazioni esposte valgono naturalmente anche per gli eredi del contitolare defunto dal momento che essi, continuando la personalitá giuridica del proprio de cuius, analogamente a quanto accadeva prima dell’evento morte, avranno il potere di disporre dell’intera giacenza del conto.
L’unica particolarità risiede nella circostanza per la quale detto potere deve essere esercitato dai coeredi in qualità di “gruppo” ossia soltanto congiuntamente non potendo trovare esplicazione in forma individuale.
Ciononostante generalmente, la circostanza or ora descritta non è di buon grado accettata da banche o istituti di credito, i quali, temendo di essere trascinati in lunghe diatribe tra coeredi e cointestatari viventi, richiedono sempre la compresenza di tutti i contitolari paralizzano in tal modo l’operatività del conto bancario.
A ciò va peraltro aggiunto che qualora uno degli eredi comunichi con lettera raccomandata alla banca un atto stragiudiziale di opposizione all’utilizzo disgiunto del conto bancario, non solo nessuno dei coeredi potrà più disporre delle somme sul conto medesimo, ma neppure l’originario cointestatario potrà fare altrettanto. Quest’ultimo punto tuttavia si presenta particolarmente dubbio, in quanto tale limitazione andrebbe ad incidere su un autonomo diritto di disposizione.
In ogni caso, deve necessariamente escludersi che il potere di disposizione del cointestatario superstite o degli eredi del contitolare defunto possa estendersi fino a ricomprendere la facoltà di appropriarsi definitivamente del danaro del conto cointestato, impedendo la liquidazione delle quote di spettanza degli altri contitolari.
È evidente dunque che il cointestatario di un conto bancario a firma disgiunta, nonostante sia abilitato ad operare autonomamente su tutte le somme del conto medesimo, non potrà beneficiare delle stesse in misura eccedente la propria quota e tale limitazione sarà operante con riferimento all’intero svolgimento del rapporto bancario. Non si ravvede infatti alcuna valida ragione per circoscrivere il principio di solidarietà al solo momento della chiusura del rapporto bancario (Cass. civ. sez. II, 2 dicembre 2013, n. 26991).

La “reale” proprietà delle somme del conto corrente alla morte del cointestatario
Infine occorre osservare che nonostante il conto corrente bancario possa essere intestato a più contitolari presumendosi che il danaro appartenga ai medesimi in parti uguali, non sempre la titolarità delle somme depositate si divide in tal guisa.
La soprindicata presunzione di titolarità in parti uguali determina infatti soltanto un’inversione dell’onere probatorio a carico di chi intenda dimostrare una situazione difforme da quella derivante dalla cointestazione del conto corrente (cfr. Cass. sent. n. 28839 del 2008 e Cass. sent. n. 4496 del 2010).
Ben potrebbe quindi capitare che, anche in presenza di una clausola di firma disgiunta in ordine agli atti dispositivi, l’intera provvista del conto possa appartenere esclusivamente ad uno solo dei cointestatari.
Per tali ragioni alla morte di uno di essi, una volta indentificati gli eredi della vicenda successoria, si rende opportuno individuare in che percentuale le somme appartenevano al cointestatario estinto poiché soltanto in tale misura cadranno in successione.
In linea con quanto osservato, infatti, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità, la soprindicata presunzione di contitolarità iuris tantum derivante dall’applicazione del combinato disposto degli artt. 1854 e 1298 c.c., può essere superata in giudizio mediante la costruzione di prova contraria fondata anche su presunzioni semplici.
In altri termini, in assenza di espresse pattuizioni contrattuali in merito, uno dei cointestatari o gli eredi del contitolare defunto potrebbero agire in giudizio per rivendicare le somme presenti sul conto corrente cointestato dimostrando che il saldo attivo del rapporto bancario sarebbe costituito esclusivamente da versamenti di somme non riferibili agli altri contitolari o addirittura derivanti da alienazioni di beni personali di un singolo contitolare.
L’azione in tal caso intentata sarà, l’azione di rinvendicazione, caratterizzata dal preventivo accertamento da parte del giudice del diritto di proprietà sulle somme richieste e dalla consequenziale restituzione del bene. La prova delle circostanze descritte potrà essere inoltre fornita dal contitolare interessato o dagli eredi del contitolare deceduto mediante la pedissequa ricostruzione di tutte le attività bancaria inerenti al conto medesimo offrendo in produzione una comprovante documentazione bancaria relativa alle attività inerenti al conto cointestato (cfr. Cass. sent. n. 3241 del 1989, Cass. sent. n. 8718 del 1994 e Cass. sent. n. 4066 del 2009).

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
Conto corrente Morte
Sullo stesso argomento
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Risarcimento danno per la morte di un prossimo congiunto, la sofferenza del familiare superstite si presume
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni
iscrizione contemporanea a due albi professionali
D.M. 2023 Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni
iscrizione contemporanea a due albi professionali
In articulo mortis
iscrizione contemporanea a due albi professionali
D.P.R. 47/2023 Disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Calcolo della pensione di reversibilità
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Calcolo risarcimento danno da perdita parentale Tribunale di Milano
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Matrimonio straniero con italiano: il decesso del coniuge non impedisce di ottenere la cittadinanza
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Il danno da perdita parentale deve essere liquidato con sistema a punti
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Telegram
  • Instagram
  • WhatsApp
In contatto con MioLegale.it
  • Servizi Studio Legale
  • Consulenza legale online
  • Collabora con MioLegale.it
  • Recapiti telefonici ed email
  • Newsletter giuridica
  • Scrivi alla redazione
Newsletter
Di tendenza
AssegnoAvvocatiAvvocatoBancaCompensoCoronavirusCovid-19DannoFallimentoLavoroLicenziamentoMinoriPensionePrivacyReatoRisarcimentoSeparazioneSocietà
Ipse Dixit
  • Necesse est enim ut veniant scandala; verumtamen vae homini per quem scandalum venit.

© Avv. Gianluca Lanciano 2006-2025 MioLegale.it ® Note Legali e Privacy
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze

Scrivi nel campo “Cerca…” e premi invio o cerca per cercare. Premi la X n alto a destra o il tasto Esc sulla tastiera per annullare.

Assistente AI di MioLegale.it
Le conversazioni sono inviate ad un fornitore esterno (OpenAI) per generare risposte. Non inserire dati personali sensibili.
L’assistente AI di MioLegale offre informazioni generali. Non costituisce consulenza legale. Verifica sempre le fonti e le date di aggiornamento.

Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it