Fino a 800 euro di contributo assegno di mantenimento ex art. 12 bis Decreto Sostegni: a chi spetta e come effettuare domanda.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante la “Definizione dei criteri e delle modalità per la verifica dei presupposti e per l’erogazione dei contributi a valere sul fondo per genitori lavoratori separati o divorziati per garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento”.
Il fondo è stato istituito dal Decreto Sostegni (DL 41/2021 art. 12-bis) a tutela dei genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento nei casi in cui l’altro genitore, onerato del versamento dell’assegno, abbia cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con conseguente impossibilità di erogare l’assegno di mantenimento.
A chi spetta il contributo sostitutivo dell’assegno di mantenimento
Il contributo sostitutivo dell’assegno di mantenimento spetta al genitore in stato di bisogno che deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto, dovuta all’incapacità a provvedervi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022).
Criteri e le modalità di erogazione del contributo assegno di mantenimento
Il contributo assegno di mantenimento è corrisposto in unica soluzione, in misura pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento di cui è titolare il richiedente, fino a concorrenza di 800 euro mensili, e per un massimo di 12 mensilità (fino ad esaurimento delle risorse del fondo).
Come si accede al fondo assegno di mantenimento art. 12 bis Decreto Sostegni
La procedura di accesso al contributo del Fondo è attuata, su istanza del soggetto beneficiario, mediante avviso pubblico del Dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sul sito istituzionale www.famiglia.gov.it.
L’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 concernente:
- le generalità e i dati anagrafici del richiedente incluso il codice fiscale;
- gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;
- l’importo dell’assegno di mantenimento di cui è titolare il richiedente, relativo al periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 202;
- l’ammontare delle somme non versate a titolo di mantenimento, nello stesso periodo di tempo, dal coniuge obbligato;
- se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l’indicazione della sussistenza dell’obbligo disposto dal giudice di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell’art. 156, sesto comma, del codice civile;
- il reddito eventualmente percepito nel corso dell’annualità per la quale non è stato corrisposto, in tutto o in parte, l’assegno di mantenimento;
- la dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l’inadempienza e l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l’interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa al monitoraggio della pratica.
All’istanza devono essere allegati, a pena di inammissibilità copia del documento di identità del richiedente e copia del titolo che fonda il diritto all’assegno di mantenimento.
Articolo 12 bis DL 41/2021
(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento).
1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, la possibilità di erogare l’assegno di mantenimento, è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021.
2. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all’erogazione di una parte o dell’intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto.