Contributo a fondo perduto per chi riduce il canone di locazione delle prime case ai sensi dell’art. 9-quater del DL n. 137/2020 Decreto Ristori
I proprietari di case affittate come abitazione principale in comuni ad alta tensione abitativa, che quest’anno hanno ridotto o ridurranno l’importo del canone di locazione, possono richiedere il contributo riduzione canone locazione previsto dall’articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto ristori).
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha firmato il provvedimento che approva il modello per la domanda di contributo, con le relative istruzioni, da presentare online per ottenere l’accredito del bonus a fondo perduto.
Come presentare la domanda per il contributo affitti
È possibile presentare l’istanza per ottenere il contributo, seguendo le indicazioni della guida - pdf realizzata dall’Agenzia delle Entrate. Il canale online resterà aperto dal 6 luglio al 6 settembre 2021 e la richiesta potrà essere inviata in autonomia dal contribuente, entrando nell’area riservata, oppure tramite un intermediario autorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore. All’interno della domanda è necessario inserire il codice fiscale del locatore, l’IBAN del conto corrente su cui ricevere le somme e i dati del contratto oggetto di rinegoziazione, con la data di inizio e fine del nuovo canone rinegoziato, l’importo del canone annuo prima e dopo la rinegoziazione e l’indicazione della quota di possesso del locatore richiedente il contributo. Molti dati saranno comunque precompilati dall’Agenzia, sulla base delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria.
Beneficiari del contributo affitti
Il contributo è destinato ai locatori che dal 25 dicembre dello scorso anno al prossimo 31 dicembre hanno ridotto o ridurranno i canoni del contratto di affitto per tutto o parte dell’anno 2021. È necessario, inoltre, che i contratti di locazione siano in vigore almeno dal 29 ottobre 2020, che l’immobile sia situato nei Comuni ad alta tensione abitativa e che sia adibito ad abitazione principale del conduttore.
Erogazione del contributo affitti
Il contributo riconosciuto dal Fisco è pari al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione e può arrivare a un importo massimo di 1.200 euro per ciascun locatore. Le somme verranno accreditate direttamente sul conto corrente indicato nella domanda.Nel caso in cui le risorse stanziate siano inferiori all’ammontare complessivo dei contributi da erogare, l’Agenzia delle Entrate provvederà al riparto proporzionale delle risorse stanziate sulla base del rapporto tra l’ammontare dei fondi disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti.
Contenuto informativo dell’istanza
Contenuto informativo dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto da erogare al locatore in caso di riduzione dell’importo del canone di locazione.
L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto da erogare al locatore in caso di riduzione dell’importo del canone di locazione, previsto dall’articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, contiene le seguenti informazioni:
- il codice fiscale del locatore, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo e il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
- l’IBAN del conto corrente intestato al locatore richiedente il contributo;
- la rinuncia al contributo in caso di istanza già inviata;
- i dati del contratto o dei contratti relativi ad immobili situati in comuni ad alta
densità abitativa e che costituiscono l’abitazione principale del locatario, oggetto di rinegoziazione, la data di inizio e fine del nuovo canone rinegoziato, l’importo del canone annuo prima e dopo la rinegoziazione con l’indicazione della quota di possesso del locatore richiedente il contributo.
Modalità di predisposizione dell’istanza
Modalità di predisposizione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione. È approvato l’allegato modello “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione” (di seguito “Istanza”) con le relative istruzioni, composto da un frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali e dal “quadro A”.
L’Istanza è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Nell’applicativo web vengono precompilati, sulla base delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria, i dati del contratto di locazione e quelli relativi alla rinegoziazione già comunicata tramite il modello RLI al momento della presentazione dell’istanza.
Nell’applicativo web, è possibile indicare i dati relativi alla rinegoziazione del canone di locazione che si intenderà porre in essere entro il 31 dicembre 2021.
L’applicativo web calcola l’importo del contributo teorico massimo, determinato in base ai dati trasmessi da colui che predispone l’istanza.
Modalità e termini di trasmissione dell’istanza
La trasmissione dell’Istanza è effettuata esclusivamente mediante il servizio web. L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario autorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore.
Per ciascun locatore può essere presentata una sola istanza, anche in presenza di più contratti di locazione o di più rinegoziazioni per il medesimo contratto.
La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata dal 6 luglio al 6 settembre 2021.
Nel periodo di cui al punto precedente è possibile, in caso di errore, presentare tramite lo stesso servizio web una nuova Istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa. È possibile, inoltre, presentare – entro il 31 dicembre 2021 – una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.
A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne
attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione. Successivamente, è rilasciata una seconda ricevuta contenente l’importo che sarà effettivamente erogato.
Le ricevute sono messe a disposizione solo del soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione “ricevute” della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate (“la mia scrivania”) e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione web.
Requisiti per la presentazione dell’istanza ed erogazione del contributo
Il contributo spetta a condizione che:
- la locazione abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla predetta data;
- l’immobile adibito ad uso abitativo sia situato in un comune ad alta tensione abitativa e costituisca l’abitazione principale del locatario;
- il contratto di locazione sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l’anno 2021 o per parte di esso;
- la rinegoziazione con riduzione del canone sia comunicata, entro il 31 dicembre 2021, all’Agenzia delle entrate tramite il modello RLI;
- la rinegoziazione abbia una decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.
Successivamente al 6 settembre 2021, data di chiusura del canale telematico per la presentazione delle istanze, l’Agenzia mette a disposizione del soggetto richiedente, nell’area riservata del sito internet, l’importo teorico massimo del contributo calcolato rispetto al numero totale delle istanze che hanno ottenuto la prima ricevuta di presa in carico di cui al punto 3.6 e delle risorse del Fondo istituito dall’articolo 9-quater, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come incrementate dall’articolo 42, comma 7, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Qualora le risorse stanziate siano inferiori all’ammontare complessivo dei contributi desumibile dalle istanze validamente presentate, l’Agenzia delle entrate provvede al riparto proporzionale delle risorse stanziate sulla base del rapporto tra l’ammontare dei fondi disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti. La percentuale di riparto è resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Successivamente al 31 dicembre 2021, l’Agenzia effettua l’elaborazione delle istanze che hanno ottenuto la prima ricevuta di presa in carico e per le quali non sia stata presentata istanza di rinuncia dopo la data del 6 settembre 2021, controllando la coerenza dei dati in esse indicati rispetto ai contratti di locazione e alle relative rinegoziazioni risultanti al sistema dell’Anagrafe Tributaria. Per ciascuna istanza l’Agenzia determina –– l’effettivo contributo spettante, non considerando eventuali contratti di locazione terminati prima dell’efficacia della rinegoziazione programmata o eventuali rinegoziazioni non comunicate o comunicate con dati diversi da quelli indicati nell’istanza. Inoltre, se un contratto di locazione è cessato anticipatamente nel corso dell’anno 2021, sono considerate le sole mensilità di canone rinegoziato che hanno esplicato effetto fino alla data di risoluzione del contratto.
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto locatore, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo. Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l’Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del locatore. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l’Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.
Attività di controllo
Sulla base dei dati presenti nell’Istanza e prima di erogare il contributo, l’Agenzia delle entrate effettua controlli per valutare l’esattezza e la coerenza dei predetti dati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria al 31 dicembre 2021.
In caso di indebita percezione del contributo a danno dello Stato, si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), ove ne ricorrano i presupposti.