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Il contagio da Coronavirus è infortunio sul lavoro

Redazionedi Redazione11 Aprile 2020Aggiornato il:11 Aprile 2020
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Il contagio da Coronavirus è infortunio sul lavoro. Circolare INAIL n. 3/2020 Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Coronavirus (SARS-CoV2) in occasione di lavoro
Tutela infortunistica Inail nei casi accertati di infezione da Coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro.
Ambito della tutela infortunistica
Denuncia di malattia / infortunio per infezione da nuovo coronavirus e certificazione medica
Casi di dubbia competenza Inail/Inps
Erogazione della prestazione prevista dal Fondo gravi infortuni
Esclusione degli eventi infortunistici derivanti da infezione da nuovo coronavirus dalla determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico
Infortunio sul lavoro in itinere occorso durante il periodo di emergenza da COVID – 19.

Il contagio da Coronavirus è infortunio sul lavoro. Circolare INAIL n. 3/2020 Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Coronavirus (SARS-CoV2) in occasione di lavoro

Con la pubblicazione della Circolare n. 13 del 3 aprile scorso INAIL conferma il riconoscimento di infortunio sul lavoro da contagio provocato dal nuovo Coronavirus. La circolare fornisce indicazioni sulle prestazioni garantite in caso di contagio di origine professionale.
A seguire un estratto del testo della Circolare che ha ad oggetto la Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro come previsto dal Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 cd. Decreto Cura Italia recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Articolo 34,commi 1 e 2; articolo 42 commi 1 e 2.

Tutela infortunistica Inail nei casi accertati di infezione da Coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro.

L’articolo 42, comma 2, del decreto in oggetto stabilisce che nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail cheassicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Leprestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciariadell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunisticigravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazionedell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

Ambito della tutela infortunistica

La norma di cui al citato articolo 42, secondo comma, chiarisce alcuni aspetti concernenti la tutela assicurativa nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro. In via preliminare si precisa che, secondo l’indirizzo vigente in materia di trattazione deicasi di malattie infettive e parassitarie5, l’Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.
In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall’Istituto.
La disposizione in esame, confermando tale indirizzo, chiarisce che la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro6 per tutti i lavoratori assicuratiall’Inail.
Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratoriappartenenti all’area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa Inail.
Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.
A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altreattività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’internodegli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.
Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l’ambito diintervento in quanto residuano quei casi, anch’essi meritevoli di tutela, nei quali mancal’indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell’accertamento medico-legale la presunzione semplice.
In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende, infatti, anche alle ipotesi in cui l’identificazione delleprecise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica.
Ne discende che, ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l’accertamento medico-legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Denuncia di malattia / infortunio per infezione da nuovo coronavirus e certificazione medica

Il primo periodo del comma 2, del citato articolo 42 ribadisce che, nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazionemedica (prevista dall’articolo 53, commi 8, 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) all’Inail, che prende in carico e assicura la relativatutela all’infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altroinfortunio.
Il certificato medico dovrà essere redatto secondo i criteri di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, e quindi riportare i dati anagrafici completi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, ladata dell’evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legataall’accertamento dell’avvenuto contagio e, in particolare per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell’avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.
Si rappresenta l’importanza di acquisire la certificazione dell’avvenuto contagio, inquanto solo al ricorrere di tale elemento, assieme all’altro requisito dell’occasione dilavoro, si perfeziona la fattispecie della malattia-infortunio e, quindi, con il conseguenteobbligo dell’invio del certificato di infortunio è possibile operare la tutela Inail. Ai fini della certificazione dell’avvenuto contagio si ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso.
Resta fermo, inoltre l’obbligo da parte del medico certificatore di trasmetteretelematicamente all’Istituto il certificato medico di infortunio. In proposito, si segnalal’opportunità di valutare in favore dell’infortunato alla luce della situazioneemergenziale, sia la redazione della predetta certificazione, sia le modalità di trasmissione, avendo cura principalmente di accertarne la provenienza.
Allo stesso modo, è opportuno adottare ogni misura proattiva per l’acquisizione delle denunce da parte dei datori di lavoro, con l’eventuale documentazione sanitariaallegata, evitando comportamenti improntati al rigore letterale delle disposizioni normative.
In proposito i datori di lavoro pubblico o privato assicurati all’Inail, debbono continuare ad assolvere all’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d’infortunio ai sensi dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 11247 e successive modificazioni.
Particolare attenzione dovrà essere posta nella compilazione della denuncia di infortunio per quanto riguarda la valorizzazione dei campi relativi alla data evento, alla data abbandono lavoro e alla data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medicaattestante l’avvenuto contagio, cioè ai dati necessari per assolvere l’adempimento dell’obbligo correlato al predetto articolo 53.
Si sottolinea, in proposito che solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore dilavoro, dell’avvenuto contagio decorrono i termini per la trasmissione telematica delladenuncia all’Istituto.
A tale riguardo si raccomanda alle Strutture territoriali la massima disponibilità nel rispondere ai quesiti che dovessero pervenire in ordine a dubbi o difficolta relativi alla compilazione delle denunce da parte dei datori di lavoro, nonché, alla luce della situazione emergenziale di valutare in favore del datore di lavoro e dell’infortunato, siale modalità di trasmissione, sia le decorrenze dei termini di legge per la compilazione e la trasmissione delle denunce da parte dei datori di lavoro.
In merito le Strutture territoriali Inail adottano ogni misura proattiva per consentirel’acquisizione delle denunce di infortunio da parte dei datori di lavoro, con l’eventualedocumentazione sanitaria allegata.
Giova, infine, far presente che laddove pervenga all’Istituto della documentazione utileper l’apertura del caso di malattia-infortunio (certificato medico, denuncia di infortunio redatta dal datore di lavoro o altro documento valido ai fini della protocollazione),mancante però del dato sanitario dell’avvenuto contagio, è necessario per ilproseguimento dell’istruttoria acquisire tempestivamente la documentazione attestantela conferma diagnostica del contagio, ricorrendo al fine di facilitare e abbreviarel’istruttoria del caso anche direttamente alla documentazione in possesso degli infortunati. Detta documentazione clinico-strumentale, infatti, è indispensabile per la verifica della regolarità sanitaria e amministrativa per l’ammissione del caso alla tutela Inail.
Per i datori di lavoro assicurati all’Inail l’obbligo della comunicazione d’infortunio ai fini statistici e informativi si considera comunque assolto per mezzo delladenuncia/comunicazione d’infortunio.
In merito alla decorrenza della tutela Inail, si precisa che il termine iniziale decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo coronavirus (contagio che può essereaccertato anche successivamente all’inizio della quarantena), computando da tali date i giorni di franchigia ai fini del calcolo della prestazione economica per inabilità temporanea assoluta al lavoro. Con separata nota alle Strutture saranno impartite le necessarie istruzioni tecniche per la gestione degli applicativi in linea con le presenti istruzioni.

Casi di dubbia competenza Inail/Inps

Nei casi di dubbia competenza, ai sensi della circolare Inail n. 47/Inps n. 69 del 2 aprile 2015, relativi ai lavoratori per i quali vige la convenzione tra Inail e Inps per l’erogazionedella indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune e per i quali è escluso il contagio da nuovo coronavirus in occasione di lavoro, la tutela Inail non è dovuta ed è necessario procedere alla segnalazione del caso all’Inps, con l’allegazione di tutta la documentazione sanitariaagli atti della pratica al fine di evitare la sovrapposizione di tutela assicurativa.
La segnalazione è trasmessa, mediante la modulistica in uso, tempestivamente alla Sede Inps competente che, previa valutazione in ordine alla riconduzione del caso al proprio campo di azione, trasmette all’Inail il modello attestante il suo accoglimento.
Parimenti, l’Inps, ai sensi delle disposizioni vigenti, procede nei riguardi dell’Inailladdove rilevi che l’evento denunciato non rientrando nella propria competenza è invece oggetto di tutela assicurativa Inail.
La Sede Inail, in questa fattispecie, previa valutazione in ordine alla riconduzione del caso alla propria competenza, trasmette la comunicazione del suo accoglimento all’Inps.
Per ogni ulteriore informazione in esito agli aspetti di specifico dettaglio della convenzione si rimanda, comunque, alle disposizioni contenute nella predetta circolare Inail n. 47/Inps n. 69 del 2 aprile 2015.
Si segnala, inoltre, che per quanto riguarda gli eventi lesivi afferenti ai lavoratori per iquali non spetta l’indennità di malattia ai sensi della suddetta convenzione, quali per esempio lavoratori assicurati nella speciale gestione per conto dello stato, lavoratori autonomi, lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, etc., laddove venga escluso il contagio in occasione di lavoro, la tutela Inail non è dovuta ed è esclusa lasegnalazione del caso per l’attribuzione della competenza all’Inps.

Erogazione della prestazione prevista dal Fondo gravi infortuni

Nel caso di decesso del lavoratore spetta ai familiari, ai sensi della disciplina vigente, anche la prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. La prestazione è prevista sia per i soggetti assicurati con Inail che per quelli per i quali non sussiste il predetto obbligo.
In proposito, in considerazione del fatto che possono beneficiare della prestazione anche i lavoratori non assicurati all’Inail, come per esempio militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti, etc., le Sedi territoriali, tenuto conto della situazione emergenziale, attivano ogni utile iniziativa per fornire agli interessati le informazioni necessarie per poter beneficiare della prestazione economica in questione.

Esclusione degli eventi infortunistici derivanti da infezione da nuovo coronavirus dalla determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico

La disposizione normativa in esame, infine, precisa che gli eventi lesivi derivanti da infezioni da nuovo coronavirus – in occasione di lavoro – gravano sulla gestioneassicurativa dell’Inail, e dispone che gli eventi in questione non sono computati ai finidella determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto interministeriale 27 febbraio 2019, concernentel’approvazione delle nuove tariffe dei premi Inail e le relative modalità di applicazione.
Pertanto, in analogia alle altre tipologie di infortuni, come per esempio gli infortuni in itinere, gli effetti degli eventi in esame non entrano a far parte del bilancio infortunisticodell’azienda in termini di oscillazione in malus del tasso applicato, ma sono attribuitisecondo principi di mutualità, mediante forme di “caricamento” indiretto in sede di determinazione dei tassi medi di lavorazione.
A tale fine, si comunica che sono stati avviati gli adeguamenti procedurali utili per la rilevazione a livello centrale dei casi di malattia-infortunio dovuti al contagio da nuovo coronavirus, identificati con specifico codice E nell’apposita procedura Car.cli.web. Ciòal fine di escludere tali eventi lesivi dalla determinazione dell’oscillazione del tassomedio per andamento infortunistico, sia per i datori di lavoro pubblici che per quelli privati, nonché per gli opportuni monitoraggi dei casi denunciati e ammessi a tutela.

Infortunio sul lavoro in itinere occorso durante il periodo di emergenza da COVID – 19.

Per quanto riguarda la disciplina dell’infortunio in itinere, l’art. 12 decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sancisce che l’assicurazione infortunistica opera nell’ipotesi diinfortunio occorso a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Posto che in tale fattispecie non sono catalogati soltanto gli incidenti da circolazione stradale, anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio in itinere.
Ciò in linea con quanto già anticipato per il personale delle Aziende sanitarie locali e delle altre strutture sanitarie pubbliche o private assicurate con l’Inail.
In tale fattispecie il dato epidemiologico guida il riconoscimento medico-legale.
In merito all’utilizzo del mezzo di trasporto, poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurne la portata, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è considerato necessitato l’uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa. Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti.
Restano invariate per il resto le disposizioni impartite per la disciplina e la gestione degli infortuni in itinere.

Articolo tratto da: INAIL

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