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Civile e procedura civile Notizie giuridiche Ordinamento Giudiziario Forense

Il corso di formazione per l’iscrizione nell’elenco dei delegati alla vendita

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano19 Aprile 2023Aggiornato il:19 Aprile 2023
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iscrizione contemporanea a due albi professionali
Indice dei contenuti ⇣
Corso di formazione previsto dall’art. 179 ter disp. att. c.p.c. per l’iscrizione nell’elenco dei delegati alla vendita.
Linee Guida dei corsi di formazione previsti dall’art. 179-ter disp. att. c.p.c.

Corso di formazione previsto dall’art. 179 ter disp. att. c.p.c. per l’iscrizione nell’elenco dei delegati alla vendita.

Come noto l’art. 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile prevede che, ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei professionisti delegati alla vendita, in alternativa all’esperienza professionale siano stati frequentati specifici corsi di formazione.

In particolare possono essere iscritti nell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del codice gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell’esecuzione forzata.
La competenza professionale in materia di esecuzione è comprovata o dall’esperienza professionale maturata sul campo per cui occorre avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione (art. 179-ter, 5° comma lett. a), oppure può derivare da un particolare percorso formativo.Possono infatti essere iscritti negli elenchi dei delegati alla vendita gli avvocati in possesso del titolo di avvocato specialista (art. 179-ter, 5° comma, lett. b) oppure coloro che hanno partecipato con profitto a specifici corsi di formazione (art. 179-ter, 5° comma, lett. c).

In particolare l’art. 179-ter, 5° comma lett. a) delle disp. att. c.p.c. prevede che ai fini dell’iscrizione in detto elenco occorre “avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private”.

Linee Guida dei corsi di formazione previsti dall’art. 179-ter disp. att. c.p.c.

La Scuola superiore della magistratura ha elaborato delle linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento che dovranno seguire gli aspiranti all’iscrizione negli elenchi dei delegati alla vendita.
Nei corsi di formazione e aggiornamento dovranno essere veicolati i principi generali che governano la materia dell’esecuzione forzata in generale, con riferimento alla funzione attribuita alla stessa di pervenire, nel rispetto di tutti i soggetti coinvolti, alla soddisfazione effettiva dei diritti dei creditori.
Questi principi dovranno essere esplicitati considerando l’elaborazione della giurisprudenza costituzionale sulla fondamentale rilevanza dell’esecuzione forzata, quale componente ineludibile del diritto all’effettività della tutela giurisdizionale, sancito dall’art. 24 Cost.
Allo stesso tempo, dovranno essere considerate le forme di difesa che l’ordinamento riconosce, in attuazione dello stesso precetto costituzionale, mediante appositi strumenti, come l’opposizione all’esecuzione, al debitore esecutato e agli altri soggetti coinvolti nell’espropriazione immobiliare come i terzi detentori del bene pignorato.
Dovranno infine trovare un cenno generale i profili di possibile responsabilità penale derivanti dalla delicata funzione svolta.
Dovranno comunque essere trattate le seguenti tematiche:

  1. i principi generali contenuti nel libro terzo del codice di procedura civile;
  2. la nozione di titolo esecutivo, giudiziale e stragiudiziale;
  3. le fasi (e la funzione) dell’espropriazione forzata in generale;
  4. le opposizioni esecutive;
  5. i rapporti tra esecuzione forzata individuale e procedure concorsuali.

In modo più specifico, al solo scopo di fornire un più preciso orientamento nell’organizzazione dei corsi (considerato anche che la durata minima obbligatoria di tali corsi è limitata a 20 ore complessive e salve le precisazioni sopra svolte), i contenuti possono essere così precisati.

  1. In via introduttiva, e nel corso del programma: la portata del principio “nulla executio sine titulo”, avendo riguardo al catalogo dei titoli esecutivi delineato dall’art. 474 c.p.c. e ai titoli previsti da altre disposizioni di legge, con peculiare riferimento alla distinzione tra titoli giudiziali e stragiudiziali e ai requisiti di certezza, esigibilità liquidità degli stessi;
  2. i principi generali che governano la sospensione e la caducazione dei titoli esecutivi sia per vicende “esterne” (ad esempio, esito delle impugnazioni proposte contro la sentenza di condanna) che “interne” alla procedura esecutiva (sospensione per gravi motivi del titolo in sede di opposizione all’esecuzione);
  3. l’individuazione, tenendo conto del contenuto del titolo e delle regole in tema di successione soggettiva nello stesso dettate dall’art. 477 c.p.c., dei soggetti legittimati, sul piano attivo e passivo, nella procedura esecutiva;
  4. i temi afferenti agli atti c.d. prodromici alla procedura esecutiva, con peculiare riguardo alla notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto e al contenuto di quest’ultimo, specie con riferimento ai requisiti contemplati a pena di nullità;
  5. i principi sottesi all’espropriazione forzata, come forma di soddisfazione del creditore mediante la liquidazione in denaro dei beni del debitore e le fasi della procedura;
  6. le caratteristiche specifiche dell’espropriazione immobiliare: la trascrizione dell’atto di pignoramento; il contenuto dello stesso, anche rispetto alla corretta individuazione del bene, e i diritti che possono essere oggetto della medesima, nonché – soprattutto – le conseguenze di un’erronea individuazione di essi e dei limiti entro i quali è ammessa una rettifica del pignoramento;
  7. il soggetto passivo dell’espropriazione immobiliare in caso di decesso del debitore anteriore al pignoramento, con specifico riguardo alla frequente situazione di soggetti chiamati all’eredità che non hanno ancora accettato la stessa;
  8. la documentazione c.d. ipo-catastale: termini e modalità di deposito anche alla luce delle recenti modifiche introdotte in senso acceleratorio; nozione; certificazione notarile sostitutiva; problematiche peculiari (es. immobili abusivi o beni assoggettati ad usi civici) e possibilità/modalità di risoluzione delle stesse;
  9. i principi generali sulla custodia dei beni pignorati, con un previo excursus dell’evoluzione di tale figura dall’assetto anteriore alle riforme del 2005 a quello attuale, anche attraverso le buone prassi degli uffici giudiziari seguite da successivi interventi del legislatore;
  10. le attività demandate al custode giudiziario, da quelle tradizionali afferenti la conservazione materiale del compendio pignorato alla gestione “dinamica” dello stesso (ad esempio, riscossione dei canoni di locazione; stipula di contratti temporanei di locazione etc.); la visita del bene pignorato da parte dei potenziali offerenti; la legittimazione processuale;
  11. in particolare, l’attività del custode propulsiva e successiva alla pronuncia dell’ordine di liberazione dell’immobile pignorato: la segnalazione al giudice dell’esecuzione di condotte ostruzionistiche o dannose del debitore che vive nel bene; la valutazione della sussistenza di titoli che consentono ai terzi la legittima detenzione del compendio; l’attuazione dell’ordine di liberazione, eventualmente anche dopo la pronuncia del decreto di trasferimento;
  12. la delega alle operazioni di vendita, con opportune premesse di carattere generale sulla “storia” della stessa, sui risultati prodotti e sull’ampliamento, via via, dei compiti demandati ai professionisti delegati, da ultimo con la riforma c.d. Cartabia di cui al D.lgs. n. 149 del 2022;
  13. la fase della vendita: gli adempimenti pubblicitari; il fondo spese; la vendita telematica (asincrona, sincrona, mista); i criteri di aggiudicazione; le conseguenze degli esiti negativi dei tentativi di vendita;
  14. l’aggiudicazione: il saldo-prezzo e il termine per il versamento dello stesso; l’estinzione della procedura prima dell’aggiudicazione definitiva; la rateizzazione del pagamento del prezzo;
  15. il decreto di trasferimento: il contenuto “necessario” (identificazione compiuta del bene pignorato oggetto di vendita e ordine di cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli); i problemi della trascrizione delle domande giudiziali anteriori al pignoramento e dei provvedimenti cautelari sul bene; effetti del decreto; le modalità e i termini di registrazione; l’opposizione contro il provvedimento; le modalità di esecuzione;
  16. il piano di riparto: i principi che governano la graduazione dei crediti ai sensi degli artt. 2740 e ss. c.c.; in particolare, è opportuno che vengano forniti i criteri distintivi essenziali tra crediti pre- deducibili, crediti muniti di cause legittime di prelazione e crediti chirografari; l’accantonamento dei crediti oggetto di accertamento; il piano di riparto parziale; gli adempimenti successivi alla proposizione di contestazioni distributive;
  17. il ricorso al giudice dell’esecuzione da parte del delegato per risolvere le difficoltà che si presentano nel corso degli adempimenti delegati; il ricorso al giudice dell’esecuzione da parte di altri soggetti; il reclamo contro la decisione del giudice dell’esecuzione anche a seguito della recente riforma di cui al D.Lgs. n. 149 del 2022.
Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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Corso di formazione previsto dall’art. 179 ter disp. att. c.p.c. per l’iscrizione nell’elenco dei delegati alla vendita.
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