Dal 1° maggio 2024 aumentano, per adeguamento agli indici ISTAT, gli importi del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti dagli artt. 7 e 8 L. n. 349/1973.
Dal 1° maggio 2024 aumentano i costi per il protesto cambiario. In tale data entra in vigore il Decreto del Ministero della Giustizia 27 marzo 2024 recante “Adeguamento del diritto di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale dell’11 aprile 2024, n. 85.
Secondo quanto stabilito dall’art. 8, ultimo comma della legge 12 giugno 1973, n. 349, il Ministro della giustizia ha la facoltà di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni secondo gli indici del costo della vita, dell’importo dei diritti e delle indennità spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti delle cambiali e dei titoli equiparati.
Considerato che l’indice del costo della vita nel periodo 2022- 2024 ha subito la maggiorazione del 10,8 %, come indicato dall’Istituto Centrale di Statistica è stato disposto un adeguamento di pari misura rispetto ai vigenti importi dei diritti e delle indennità di accesso.
Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale del 3 marzo 2022, sono fissati come segue:
1. diritto di protesto:
minimo € 2,34 + 0,25 = € 2,59;
massimo € 50,38 + 5,44 = € 55,82;
2. indennità di accesso:
a) fino a 3 chilometri: € 2,08 + 0,22 = € 2,30;
b) fino a 5 chilometri: € 2,47 + 0,27 = € 2,74;
c) fino a 10 chilometri: € 4,55 + 0,49 = € 5,04;
d) fino a 15 chilometri: € 6,42 + 0,69 = € 7,11;
e) fino a 20 chilometri: € 7,95 + 0,86 = € 8,81.
Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l’indennità prevista alla precedente lettera e) è aumentata di € 2,08 + 0,22 = € 2,30