Ai fini della formazione permanente nel 2024 saranno necessari 15 crediti formativi. Confermata la formazione a distanza FAD.
Con delibera assunta nella seduta del 22 dicembre 2023 il CNF, avuto conto dell’emergenza Covid, ha stabilito anche per il 2024 delle deroghe alla disciplina ordinaria in materia di formazione continua dell’avvocato.
In particolare è stato deliberato che
- L’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art. 12 del Regolamento CNF n. 6 per la formazione professionale continua degli avvocati del 16 luglio 2014 e ss. mm.;
- Nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 ciascun iscritto adempie l’obbligo formativo di cui all’art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante II conseguimento di minimo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarle;
- I crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 potranno essere conseguiti anche Integralmente In modalità di formazione a distanza cd. FAD.
Nella medesima seduta il Consiglio Nazionale Forense ha inoltre previsto che
- In deroga agli art.17 c.2 e 22 c. 7 regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014, gli Ordini Territoriali potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell’art. 20 Regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all’art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale per l’accreditamento della formazione costituita presso il C.N.F (di seguito: Commissione centrale) che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative, a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l’identità dei partecipanti all’inizio dell’evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine;
- In deroga agli art.17 c.2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014, le Associazioni Forensi, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, che hanno già sottoscritto il protocollo con il C.N.F, per le loro rispettive aree di competenza, potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dalle stesse organizzati con la modalità FAD secondo le indicazioni dell’art. 20 regolamento CNF n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all’art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale per l’accreditamento della formazione costituita presso il C.N.F (di seguito: Commissione centrale) che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l’identità dei partecipanti all’inizio dell’evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine;
- Gli esami al temine dei corsi per l’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio e quelli al termine dei corsi tenuti dalle associazioni specialistiche di settore potranno tenersi anche da remoto, purché con modalità idonee a garantire il corretto comportamento degli esaminandi;
Articolo tratto da: Consiglio Nazionale Forense